Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

autovettura nel fallimento

  • Enrico Ventimiglia

    ASCOLI PICENO
    28/10/2014 19:01

    autovettura nel fallimento

    quali sono i passaggi obbligatori per il curatore dopo aver rilevato l'esistenza di una autovettura intestata alla società fallita?
    viste le innumerevoli contravvenzioni stradali che continuano ad arrivare, presumo che il veicolo in questione sia ancora utilizzato dal (latitante) amministratore.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2014 20:00

      RE: autovettura nel fallimento

      In primo luogo chiedere la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento al PRA e poi presentare denuncia di perdita del possesso dell'autoveicolo, che produce la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l'evento, così come la trascrizione della sentenza di fallimento, ma evita anche le conseguenze derivanti dalla non autorizzata circolazione del veicolo. La perdita del possesso richiede uno dei seguenti eventi o titoli: (a) furto o rapina del veicolo; (b) appropriazione indebita; (c) truffa (che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l'atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa); (d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.); (e) sentenza del Giudice di Pace (o di altro Organo Giurisdizionale) che abbia accertato che l'intestatario ha perduto il possesso del veicolo; (f) altri eventi non altrimenti documentabili. Nel suo caso sembra richiamabile l'ipotesi di cui alla lett. b), visto che dell'auto della società si è appropriato l'amministratore latitante.
      Zucchetti SG Srl
      • Enrico Ventimiglia

        ASCOLI PICENO
        28/10/2014 20:12

        RE: RE: autovettura nel fallimento

        ho già provveduto, tramite pec, ad informare il PRA per la trascrizione della sentenza di fallimento...domani mi rechero' negli uffici preposti per verificare l'esito della richiesta. Mi avevano consigliato di fare una istanza al Giudice Delegato che provvedeva poi ad informare le forze dell'ordine alla circolazione non autorizzata del suddetto veicolo. Sinceramente, quest'ultima soluzione mi sembra poco usuale.. grazie!!
        • Fabio Guidetti

          MONTECAVOLO (RE)
          29/10/2014 11:11

          RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

          In un caso analogo anche io ho trascritto la sentenza di fallimento al PRA. Non è invece stato possibile seguire la via della "perdita di possesso". Con la trascrizione della sentenza le forze dell'ordine mi hanno confermato che in caso di controllo avrebbero avuto modo di rilevare la procedura in banca dati e questo pertanto era sufficiente. Chiesi ed ottenni poi l'autorizzazione alla derelizione dell'autoveicolo e, a questo punto, la cancellazione della sentenza di fallimento dal PRA non è più gratuita come la trascrizione! Costa oltre 250,00 euro. Vi sono altre discussioni, ed una in particolare che si è attivata su un mio quesito, nella sezione chiusura della procedura che spiegano questo profilo.
          • Enrico Ventimiglia

            ASCOLI PICENO
            29/10/2014 18:47

            RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

            grazie!
            • Maria Cristina Bongiorno

              Milano
              30/10/2014 21:56

              RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

              Nel mio caso, la perdita del possesso è dovuta ad un sinistro e conseguente distruzione del veicolo, che circolava a mia insaputa.
              Ho trascritto la sentenza la PRA e sto procedendo con la liquidazione del sinistro e la demolizione del veicolo a spese dell'assicurazione, cos'altro devo fare?
              Denuncia penale o denuncia/notifica al PRA per la perdita del possesso?
              Grazie.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                01/11/2014 17:28

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                Deve inoltre provvedere alla cancellazione del veicolo dal PRA attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione della circolazione per demolizione".
                Per la demolizione deve rivolgersi ad un centro di raccolta autorizzato o al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, e consegnare, insieme al veicolo da demolire, anche le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà (o il foglio complementare), e le verrà dato il certificato di rottamazione.
                Zuchetti SG Srl
                • Maria Cristina Bongiorno

                  Milano
                  03/11/2014 20:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Essendo l'auto da demolire, è proprio necessaria la denuncia penale di perdita del possesso?
                  Non è sfficiente inviare il certificato di demolizione al PRA per evitare il pagamento della tassa di circolazione o altri obblighi e responsabilità?
                  Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  04/11/2014 19:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Può bastare la demolizione e successiva trascrizione.
                  Zucchetti SG Srl
                • Andrea Cundari

                  Santo Stefano di Rogliano (CS)
                  21/06/2016 18:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  In un fallimento vecchio rito, il precedente curatore non si è accorto che il fallito ha acquistato autovettura durante il suo mandato.
                  Prontamente chiedo al fallito di consegnare autovettura ma da subito propone manifestazione d'interesse all'acquisto della stessa (di modico valore).
                  Posso venderla a trattativa privata (ex art. 106) facendo pagare iva e ogni altro onere all'acquirente ? Premetto che c/o ACI PRA non risulta trascrizione fallimento, ipoteca o gravami vari.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/06/2016 20:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Presumiamo che l'autovettura in questione sia stata acquistata dal fallito presso un terzo e che lei voglia acquisire la stessa al fallimento a norma del secondo comma dell'art. 42 l.f., quale bene sopravvenuto, posto che il fallito noj perde la capacità giuridica ma solo l'amministrazione dei suoi beni, per cui può anche compiere acquisti patrimoniali, salvo a controllare la provenienza della provvista e la possibilità di intervento ex art. 46. Se è così dovrebbe dedurre le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, per cui deve valutare la convenienza dell'operazione (visto che parla di bene di mo9dico valore) e della spesa di trascrizione della sentenza e successiva cancellazione.
                  Al momento della (ri)vendita che lei vuole effettuare al fallito si pone lo stesso problema, ossia l'acquisto è teoricamente possibile, visto che non si tratta di vendita all'incanto, ma dovrebbero essere apprese all'attivo le disponibilità che ha il fallito per procedere all'acquisto se non è stato autorizzato dal giudice a trattenere una quota della sua eventuale retribuzione.
                  Ad ogni modo, se il fallito è d'accordo a consegnare l'auto, effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento- necessaria per la necessità della continuità delle trascrizioni- deve poi procedere alla vendita necessariamente mediante procedure competitive (anche se la competitività può essere fatta in molti modi) e sarebbe preferibile vendere ad un parente o amico del fallito.
                  Zucchetti SG srl
                • Andrea Cundari

                  Santo Stefano di Rogliano (CS)
                  21/06/2016 21:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Ho omesso il fatto che la figlia acquisterà autovettura. In questo caso senza trascrizione in quanto il valore è 0 e la figlia offre 200 euro. In questo caso oltre al passaggio di proprietà devo applicare anche iva ?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  26/06/2016 21:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Sotto il profilo fiscale, se la cessione viene effettuata e il prezzo è 200 euro, se si tratta di un bene aziendale non si può che emettere fattura.

                  Naturalmente, si dovrà valutare l'applicazione, eventualmente pro-quota, del disposto dell'art. 10, n. 27-quinquies, dal D.P.R. 633/72: se, ovvero nella misura in cui, non era detraibile l'IVA sull'acquisto, il corrispettivo della cessione o la quota di corrispettivo proporzionalmente corrispondente, sarà esente IVA.
                • Silvia Pirini

                  SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
                  29/09/2023 19:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Buonasera,
                  solo per chiedere Vostra gentile conferma che se la società in liquidazione giudiziale aveva acquistato un'auto con parziale detraibilità dell'iva (40% per ipotesi), la vendita della stessa nell'ambito della procedura successivamente intervenuta va effettuata con applicazione dell'iva solo su parte del prezzo di vendita (40%).

                  Distinti saluti
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  30/09/2023 13:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  Per quanto riguarda l'IVA, in corso di procedura continuano ad applicarsi le regole ordinarie, quindi la procedura descritta nel quesito appare corretta.
                • Roberto Citarella

                  NOCERA INFERIORE (SA)
                  16/05/2018 12:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  volevo chiedere se l'acquirente di un'auto acquisita all'attivo fallimentare sulla quale è stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento può poi rottamare la stessa auto senza che la trascrizione in visura lo impedisca. grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/05/2018 17:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: autovettura nel fallimento

                  La trascrizione della senteza di fallimento non è di per sé impeditiva della rottamazione, nel senso che, ciò che conta a questo fine, è che chi porta l'auto alla demolizione, disponga oltre che del veicolo e delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà cartaceo (o del foglio complementare). In sostanza, se l'auto è stata venduta dal fallimento e il trasferimento è stato trascritto, l'acquirente può richiedere la rottamazione anche se non è stata cancellata la trascrizione precedente della sentenza di fallimento.
                  Zucchetti SG srl
      • Clemente Ciampolillo

        San Benedetto del Tronto (AP)
        14/12/2016 12:45

        Autovetture vendute prima del fallimento ma ancora intestate alla società fallita

        Buongiorno.
        Sono stato nominato curatore di una società che, prima del fallimento, esercitava commercio di autoveicoli.
        Da una visura eseguita al PRA sono risultate diverse autovetture ancora intestate alla società fallita, sebbene i registri di carico e scarico della stessa (e la documentazione raccolta presso la sede sociale) attestino che tali autoveicoli erano stati venduti prima del fallimento.
        In pratica, nessuno ha mai eseguito la voltura.
        Come devo procedere per dichiarare la perdita di possesso? E' necessaria l'autorizzazione del G.D. su istanza del curatore, poi comunicata al PRA (lettera d) o e) sopraindicate), oppure è sufficiente sic et simpliciter una mia dichiarazione agli uffici del PRA (lettera f)?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/12/2016 19:15

          RE: Autovetture vendute prima del fallimento ma ancora intestate alla società fallita

          Dalla descrizione che fa desumiamo che la società fallita commerciasse in auto usate o che, comunque, gli autoveicoli venduti senza la trascrizione al PRA cui lei fa riferimento siano usati o, ad esser più precisi di vendita di auto già immatricolate. In questo caso trova applicazione la disciplina sulla circolazione dei beni mobili iscritti in pubblico registro e quindi, per quanto riguarda il problema che interessa, trova applicazione l'art. 45 l.f., per il quale sono inefficaci per la massa dei creditori le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento. Ossia la vendita dell'auto non trascritta al PRA prima della dichiarazione di fallimento diventa inopponibile alla massa, per cui il curatore deve rintracciare l'acquirente e farsi restituire l'auto; a sua volta l'acquirente potrà insinuare al passivo il credito per la restituzione delle somme versate. Sembra una ingiustizia ed, a volte lo è, e si cerca di sopperire con accordi transattivi con gli interessati, onde evitare cause di lunga durata che, data la vita media dei veicoli, svuoterebbero di contenuto l'eventuale vittoria.
          Per intanto è preferibile, quindi, trascrivere al PRA la sentenza di fallimento sulle autovetture e per quelle che non riesce a ritracciare, farà la dichiarazione di perdita del possesso. Per tale dichiarazione può addurre uno dei seguenti eventi o titoli: (a) furto o rapina del veicolo; (b) appropriazione indebita; (c) truffa (che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l'atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa); (d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.); (e) sentenza del Giudice di Pace (o di altro Organo Giurisdizionale) che abbia accertato che l'intestatario ha perduto il possesso del veicolo; (f) altri eventi non altrimenti documentabili.
          Non vi è bisogno dell'autorizzazione dedl giudice delegato.
          Zucchetti SG srl