Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CESSIONE DI AZIONI TRIBUTARIE CON ACCOLLO DELLE SPESE LEGALI

  • Fabrizio Cotto

    Asti
    07/03/2024 16:19

    CESSIONE DI AZIONI TRIBUTARIE CON ACCOLLO DELLE SPESE LEGALI

    Buongiorno,
    ho ricevuto una proposta di acquisto del contenizoso in essere avanti CTP, instaurato in bonis dalla società avverso degli avvisi di accertamento e proseguito dal fallimento, con contestuale proposta di accollo delle spese legali derivanti da tutti i giudizi (Cassazione già definito e cassato all' attuale CTP). Da tale contenzioso deriva anche il riborso di un credito IVA per il quale l'offerente ha esteso la proposta.
    Su tale offerta ho i seguenti dubbi:
    1) Cedo l'oggetto del contenzioso quindi l'acquirente diventa successore a titolo particolare: l'art. 111 c.p.c. si applica e pertanto controparte deve rilasciare consenso per estromettere la procedura dal giudizio? (se non erro sembra abbastanza pacifico che il 111 c.p.c. non si applichi nelle revocatorie già instaurate e cedute ma non ho trovato riscontri certi sulle restanti azioni);
    2) l'accolo delle spese legali ritengo debba seguire le relative statuizioni dell'istituto e pertanto anche in questo caso devo acquisire il consenso del legale interessato affinchè la procedura sia estromessa dal rapporto, corretto? Quindi se procedessi ad una vendita competitiva volta alla ricerca di offerte migliorative rispetto a quello già offerto dovrei preliminarmente ricevere consenso dal legale rispetto a qualsivoglia acquirente risulti aggiudicatario?
    Auspicando di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione e ringraziando anticipatamente per la gradita risposta porgo
    Cordiali saluti
    FC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2024 12:52

      RE: CESSIONE DI AZIONI TRIBUTARIE CON ACCOLLO DELLE SPESE LEGALI

      Dal punto di vista processuale, sembra inevitabile la soluzione da lei prospettata dal momento che la cessione, anche dei crediti tributari, configura una successione a titolo particolare nel giudizio; pertanto a norma dell'art. 111 c.p.c., il giudizio medesimo proseguirà tra le parti originarie, senza provocare alcuna interruzione e la sentenza emessa nei confronti del curatore cedente (qualora il fallimento sia ancora aperto), spiegherà effetti anche nei confronti del cessionario, anche se il cessionario potrà intervenire in giudizio ed il curatore potrà essere estromesso se le altre parti lo consentono (ad eccezione dele vendite in blocco e della cessione delle azioni di massa).
      Ovviamente i crediti possono essere ceduti egualmente, specificando nel bando di gara quelli oggetto di contestazione e implemnetare il prezzo base di vendita tenendo conto della ulteriore attività che la curatela deve svolgere e del possibile rischio di soccombenza ai fini anche delle relative spese legali.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Cotto

        Asti
        12/03/2024 14:39

        RE: RE: CESSIONE DI AZIONI TRIBUTARIE CON ACCOLLO DELLE SPESE LEGALI

        Buongiorno,
        Vi ringrazio. A vostro avviso nel caso in cui riuscissi a cedere sia il giudizio che il credito, non residuando ulteriori attivi, potrei poi procedere alla chiusura della procedura con giudizio pendente ex art. 118 c. 2 LF? Avendo nel bando inserito anche l'accollo delle spese legali a quel punto potrei anche procedere alla chiusura con giudizi pendenti senza accantonamenti di somme essendo a carico dell'aggiudicatario?
        Ultimo chiarimento, mi sembra di aver inteso che se cedo plurime azioni di natura risarcitoria e/o restitutoria non ancora instaurate dalla procedura non vi è applicazione del 111 c.p.c., corretto?
        Vi ringrazio ancora e porgo
        Cordiali saluti
        FC
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/03/2024 20:15

          RE: RE: RE: CESSIONE DI AZIONI TRIBUTARIE CON ACCOLLO DELLE SPESE LEGALI

          Risposta positiva ad entrambe le domande. L'art. 111 cpc riguarda la cessione del diritto controverso che si realizza nel corso del processo, e regola quindi gli effetti della cessione sul processo stesso, stabilendo se questo prosegue tra le parti originarie, se può subentrare il cessionario, le condizioni alle quali il cedente può essere estromesso, ecc. . Al di fuori del processo la cessione del diritto oggetto di contestazione lascia alle parti la possibilità di risolvere la controversia e, qualora una delle parti agisce in giudizio, lo stesso si svolge tra coloro che lo hanno iniziato (per cui non vi è bisogno di fare riferimento all'art. 111 cp.c) o, se una delle parti cede ulteriormente il diritto, si applica l'art. 111 cpc.
          Zucchetti Sg Srl