Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cessione aree al comune a titolo gratuito

  • Francesca Malfatti

    VERONA
    18/11/2016 14:23

    cessione aree al comune a titolo gratuito

    La società fallita di cui sono curatrice, sei anni prima della dichiarazione di fallimento, sottoscriveva atto unilaterale d'obbligo, registrato presso l'agenzia delle entrate ma non trascritto, con il quale si impegnava, per sé, successori e aventi causa, ad effettuare opere di urbanizzazione primaria di vario genere e a cedere gratuitamente le stesse, con le relative aree di insistenza, al comune. Le opere sono state eseguite e collaudate sempre prima della dichiarazione di fallimento ma il trasferimento a favore del comune non è mai intervenuto sicchè tuttora il fallimento è proprietario delle aree.
    ho preso contatto con il comune che sarebbe disponibile ad effettuare il trasferimento e avrei ipotizzato di procedere mediante decreto di trasferimento da parte del Giudice Delegato. è corretto oppure è necessario che le aree vengano trasferite all'esito delle vendite competitive che sto effettuando unitamente al lotto edificabile e sarà poi l'aggiudicatario ad effettuare il trasferimento a titolo gratuito al comune?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2016 19:09

      RE: cessione aree al comune a titolo gratuito

      E' molto probabile che l'atto di cui lei parla rientri in un piano di lottizzazione con cui il soggetto ora fallito, ha ottenuto il permesso di costruire e, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, si sia obbligato a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primarie. Questo per dire che l'impegno del fallito rientra in un contratto sinallagmatico, nel quale il Comune ha compiuto la sua prestazione, per cui è da escludere l'applicazione della disciplina sui rapporti giuridici pendenti essendo rimasto da adempiere il solo obbligo del fallito. L'impegno ha data certa, costituita dalla registrazione anteriore al fallimento e non interessa che non sia stato trascritto (ammesso che potesse essere trascritto) dato che l'atto in questione contiene un vincolo obbligatorio e non ha prodotto alcun effetto reale; di conseguenza, il curatore subentrante nell'impegno deve adempiere allo stesso stipulando l'atto di trasferimento con le forme previste nell'accordo con il Comune.
      Questo inquadramento esclude che si possa mettere in vendita l'area in questione, come altri beni del fallimento, in quanto non si tratta di vendere un bene fallimentare con procedure competitive, ma di dare esecuzione ad un obbligo come, ad esempio, nel caso di un preliminare di vendita dal quale il curatore non possa sciogliersi trattandosi della casa di abitazione. per lo stesso motivo, escluderemmo che il giudice si presti ad emettere un decreto di trasferimento, dato che non si tratta di una vendita coattiva dei beni fallimentari, ma di dare esecuzione ad un impegno contrattuale assunto dal fallito.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Teresa Farneti

        BOLOGNA
        01/10/2019 18:42

        RE: RE: cessione aree al comune a titolo gratuito

        Buonasera, mi ricollego a questo quesito per porre alla vostra attenzione la problematica che segue.
        Nei casi in cui vi sia una convenzione tra un comune e la società fallita, con data anteriore al fallimento, che preveda, come spesso accade, la cessione gratuita al comune di alcune aeree con oneri a carico del lottizzante (quindi la società fallita) è corretto porre a carico della massa le spese relative al trasferimento (Notaio, trascrizione catastale ecc)?
        A mio avviso non vi è alcuna convenienza per la procedere nel caso in cui, oltre a cedere gratuitamente un immobile, si debbano sostenere addirittura delle spese.
        E nel caso di totale assenza di attivo come ci si deve muovere?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/10/2019 20:37

          RE: RE: RE: cessione aree al comune a titolo gratuito

          L'articolo 1475 cod. civ. prevede che "Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente".
          Questo principio è applicabile anche alla fattispecie da lei prospettata.
          Zucchetti Sg srl