Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

nota di credito

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    13/10/2019 12:40

    nota di credito

    Vorrei porre due questioni fiscali specifiche ma comunque di interesse generale, se mi è consentito:
    1) Nell'ambito di una procedura fallimentare dichiarata il 19.07.2019 mi arriva nota di credito per ERRATA EMISSIONE, di una fattura pervenuta e registrata tra gli acquisti nel mese di marzo 2019 dalla società fallita. Se la registrassi mi verrebbe un' iva a debito che non è, a mio parere, un debito della procedura.
    Devo ancora fare la dichiarazione iva ex art 74 bis, potrei rettificare in tale sede l'va portata in detrazione ante fallimento e non registrare la nota di credito. Il fisco non subirebbe alcun danno. Come comportami?
    2) Sempre nell'ambito dello stesso fallimento, la società viene posta in liquidazione in data 20.12.2018 con nomina del liquidatore. La società fallisce, come detto, in data 19.07.2019. Io come curatore dovrei fare la dichiarazione redditi e irap per il periodo 01.01.2019 al 18.07.2019 e la dichiarazione per il periodo 2018 se non presentata. il liquidatore non ha ancora presentato le dichiarazioni di sua competenza adducendo che essendo la società fallita è onere del curatore, quale rappresentante legale, presentare la dichiarazione per il 2018. se dovessi comunque presentare la dichiarazione per il 2018, perchè il liquidatore non adempie ai suoi obblighi, io presenterei comunque la dichiarazione per l'intero periodo 2018 e non per quello ante e post liquidazione. E' giusto il mio ragionamento?
    Porgo cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/10/2019 19:59

      RE: nota di credito

      1) Per quanto riguarda la registrazione della nota di credito, come già scritto in altri interventi su questo Forum, le note sentenze della Corte di Cassazione sul trattamento dell'IVA sulle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto hanno stabilito il principio in base al quale per la collocazione dell'IVA ante o post fallimento si deve tener conto non della data di emissione o di registrazione di esse, bensì della collocazione temporale della loro "causa genetica":

      Poiché l'operazione da cui sono derivate sia la fattura che la nota di credito è ante procedura, anche l'IVA evidenziata nella nota di credito (che deve essere registrata ora) è "IVA ante" procedura, non quindi un debito di essa in prededuzione; ciò anche se essa confluirà in una liquidazione periodica e una dichiarazione IVA endoconcorsuale.

      Sarà quindi necessario tenere un prospetto nel quale evidenziare l'IVA a credito o a debito che, ancorché esposta in una dichiarazione relativa al periodo endoconcorsuale, non deve essere considerata ai fini della determinazione dell'IVA da versare in corso di procedura.

      Per quanto riguarda il Mod. 74-bis, in esso devono essere indicati, a norma dell'art. 8, IV comma, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, i dati relativi alle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", pertanto per la compilazione di tale modello si deve far riferimento alle sole registrazioni effettuate dal soggetto in bonis, che comprendono la fattura ma non la nota di credito ricevuta ora.


      2) Come già esposto in altri interventi in questo Forum, il Curatore non è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio anteriore quello del fallimento, presentazione che spetta al legale rappresentante della società fallita, il quale non perde la legittimazione a compiere, fra altri, anche questo adempimento.