Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Omesso pagamento contributo unificato reclamo sentenza di fallimento

  • Samuele De Guido

    Mesagne (BR)
    02/02/2024 08:46

    Omesso pagamento contributo unificato reclamo sentenza di fallimento

    La società dichiarata fallita, difesa dall'Avv. Tizio, propone ricorso in Corte d'Appello ex art. 18 LF, senza versare il contributo unificato. La Corte d'Appello rigetta il ricorso e conferma la sentenza dichiarativa di fallimento.
    Ora l'Avv. Tizio gira a me curatore la PEC con cui Equitalia Giustizia S.p.A., per la Corte d'Appello di Lecce, applica alla società fallita (mediante notifica all'Avv. Tizio) la sanzione per l'omesso pagamento del c.u..
    La Curatela risponde del debito? Io in qualità di curatore dovrei procedere al pagamento attingendo dall'attivo fallimentare? O dovrei segnalare a Equitalia Giustizia S.p.A. che è necessaria una formale istanza di ammissione al passivo fallimentare?
    Grazie fin d'ora a chi Vorrà rispondere
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/02/2024 20:17

      RE: Omesso pagamento contributo unificato reclamo sentenza di fallimento

      Le spese sostenute dal fallito per la propria difesa nel giudizio di reclamo, poi respinto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non possono gravare sulla massa perché sostenute dopo la dichiarazione di fallimento per una sua iniziativa processuale, assolutamente eventuale e volontaria e nel suo esclusivo interesse. Tra le spese della difesa del fallito che ha proposto reclamo rientra anche quella della iscrizione della causa a ruolo e, non a caso, l'AER si è rivolta al fallito per il recupero e non ha presentato domanda di insinuazione al passivo, pur essendo a conoscenza della esistenza del fallimento, visto l'oggetto del processo.
      Converrebbe, a nostro avviso, rispondere al legale che ha girato la Pec che la massa non risponde del credito in questione, che è in capo personale al fallito e che comunque se Equitalia ha qualche pretesa da rivolgere al fallimento, lo faccia nei dovuti modi e forme.
      Zucchetti Sg srl
      • Licia Arsuffi

        Bergamo
        11/04/2024 09:55

        RE: RE: Omesso pagamento contributo unificato reclamo sentenza di fallimento

        Ho un caso analogo per un fallimento con reclamo alla sentenza di fallimento, rigettato dalla Corte di Appello di Brescia ma nel mio caso, dopo aver notificato all'avvocato difensore del fallito la richiesta di pagamento del C.U., visto il mancato pagamento, l'importo è stato iscritto a ruolo a nome della società e la cartella notificata alla pec del fallimento.
        Concordo anch'io sul fatto che tale somma non debba gravare sulla massa ma avendo ricevuto la notifica della cartella devo secondo voi aspettare insinuazione di Agenzia Riscossione e respingerla, tenendo presente che sono in fase di predisposizione del riparto finale?
        Grazie della risposta.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/04/2024 04:53

          RE: RE: RE: Omesso pagamento contributo unificato reclamo sentenza di fallimento

          Trattandosi di debito sorto "in occasione" della procedura concorsuale, qualora si ritenesse fosse a carico della procedura dovrebbe essere qualificato debito in prededuzione, e (non essendo "non contestato per collocazione e per ammontare", come richiede l'art. 111-bis l.fall., per poter effettuarne il pagamento "ai di fuori del procedimento di riparto") perché possa essere considerato debito della massa è necessario che si passi per l'ammissione al passivo.

          In tale sede, non essendo in discussione la debenza del tributo (nel qual caso la competenza sarebbe della Giustizia Tributaria) ma il fatto che esso possa e quindi debba essere posto a carico della massa, competente a decidere è il Giudice Delegato.

          Tutto ciò premesso, presenteremmo il piano di riparto finale, evidenziando in esso o in una istanza apposita che esiste questa richiesta di pagamento ma che tale debito (per quanto esposto nella risposta precedente) non possa gravare sulla massa attiva della procedura.

          In esito a tale istanza, ovvero al deposito del piano di riparto finale che, esplicitamente motivandolo, non ne preveda il pagamento, il Giudice Delegato potrà aderire alla tesi del Curatore e quindi ignorare la richiesta dell'Ufficio, ovvero non aderirvi, e invitare il Curatore a precedere il pagamento di quanto richiesto, in prededuzione, in sede di riparto finale.