Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

concatenazione di SAS e socio fallito

  • Marco Arcari

    Nova Milanese (MI)
    01/10/2021 08:34

    concatenazione di SAS e socio fallito

    Buongiorno, nel seguito provo a rappresentare una situazione che mi sta causando molteplici telefonate da avvocati a cui mi piacerebbe fornire soluzione.
    Sono il curatore di SAS 1, quindi con la sentenza di fallimento è fallito anche il socio accomandatario Rossi.
    Il socio accomandatario Rossi è anche socio accomandatario di SAS 2. SAS 2 la quale non è fallita, ma essendo fallito il socio accomandatario non ha più chi la gestisca in quanto l'altro socio accomandante ha esercitato il diritto di recesso e lo ha anche pubblicato nel registro imprese per i 6 mesi necessari e non ne vuol sapere di rientrare in gioco. Il registro Imprese scrive che mi vuole cancellare la SAS 2 (che è peraltro redditizia, in quanto ha affittato un buon ramo d'azienda). Quale curatore io non posso far altro che sperare venga liquidata la quota e far confluire i proventi nella massa attiva del Socio Accomandatario.
    Gli avvocati insistono per un mio intervento diretto ma non ritengo averne il potere quale curatore.
    Anche la sollecitazione della nomina di un amministratore giudiziale o di un curatore speciale non mi pare nei miei poteri (peraltro in un Tribunale diverso con tutte le complessità del caso).
    Secondo me la società è caduta in uan sorta di "non esistenza giuridica" che per paradosso (e ossimoro) è ex lege, il che contrasta con l'effettivo funzionamento della stessa, ma la cancellazione Registro Imprese mi sembra effettivamente dovuta e non contrastabile.

    Avete una lettura diversa della situazione? Mi farebbe molto comodo. Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/10/2021 10:50

      RE: concatenazione di SAS e socio fallito

      Lei ha perfettamente ragione. Il socio accomandatario della Sas2, a seguito del suo fallimento personale quale socio della Sas1, è escluso di diritto dalla compagine sociale della Sas2, in forza dell'art. 2288 c.c., applicabile alla snc e anche ai soci accomandatari delle sas, che hanno i diritti e gli obblighi dei delle snc (art.2318 c.c.). I suo fallito, quindi, non è più socio della Sas2 e, di conseguenza, lei, quale curatore del suo fallimento, non può esercitare alcuno dei diritti che spettano ai soci, se non quello di ottenere la liquidazione della quota, giusto il disposto dell'art. 2289 c.c.
      Tutto sarebbe facile se il socio accomandante della Sas2 avesse ricostituito la pluralità dei soci e fosse entrato un nuovo socio accomandatario, ma nel caso, non solo non è stato sostituito il socio accomandatario escluso a causa del suo fallimento, ma anche quello accomandante ha esercitato il recesso, determinando lo scioglimento della società a norma dell'art. 2323 c.c. e, comunque nessuno (e certo non lo poteva fare lei essendo il fallito non più socio) ha chiesto la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi del secondo comma dell'art. 2323 c.c.
      In questa situazione, la Sas2 sarà cancellata dal registro delle imprese, ma prima che ciò avvenga lei potrebbe far valere il credito da liquidazione che competeva al fallito a seguito della sua esclusione, chiedendo eventualmente anche il fallimento (per la procedura si dovrà provvedere alla nomina di un curatore speciale). Mossa da valutare attentamente perché il suo fallito, in quanto socio accomandatario, risponde illimitatamente dei debiti della Sas2, e, di conseguenza, i creditori della Sas2 potrebbero partecipare al passivo del fallimento in corso.
      Zucchetti SG srl
      • Stefania Marzolani

        PADOVA
        27/03/2024 18:13

        RE: RE: concatenazione di SAS e socio fallito

        Buongiorno, nell'esempio portato nel quesito che precede, uno di questi creditori sociali della sas1 potrebbe chiedere la nomina di un amministratore giudiziario della sas1? Come nel caso affrontato sopra, nel mio caso il socio accomandatario della sas1 è fallito e deceduto (nel 2015) e l'accomandante è un'altra sas2 dove l'accomandante era il medesimo fallito e deceduto della sas1 e accomandante una persona fisica.
        Entrambe le sas non risultano cancellate dal registro Imprese. Il curatore del fallito nulla ha fatto per la liquidazione della quota (pur essendo la sas1 proprietaria di un bene immobile).
        Quindi vi chiedo cortesemente di aiutarmi a rispondere al seguente quesito: il creditore sociale della sas1 (in particolare il condominio creditore della sas1 proprietaria di una unità) ha legittimazione a chiedere 1) la nomina di un liquidatore giudiziale o 2)la liquidazione giudiziale della sas1 ?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/03/2024 18:53

          RE: RE: RE: concatenazione di SAS e socio fallito

          Il creditore sociale della sas1 in quanto creditore è legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società, visto che la stessa, come giustamente lei sottolinea, non è stata cancellata dal registro imprese, per cui non è decorso il termine di cui all'art. 33, co. 1, CCII. Sarà un problema individuare il soggetto da convocare per l'istruttoria pre liquidatoria in quanto il socio accomandatario della sas1 è deceduto e socio accomandante era la sas2, il cui socio accomandatario era lo stesso ora defunto (presumiamo che nella domanda ci sia un lapsus nel qualificare questi come accomandante).
          Non può, invece il creditore sociale la nomina dell'amministratore giudiziale di cui al comma 2 dell'art. 2323 c.c., sia perché legittimato alla nomina sono o soci accomandanti residuati dopo la scomparsa del o dei soci accomandatari, sia perché tale nomina ha una funzione limitata nel tempo (sei mesi) proprio al fine di permettere la ricostruzione della pluralità delle categorie di soci.
          Zucchetti SG srl