Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva

  • PierPaolo Lelli

    Forlì (FC)
    10/11/2016 11:38

    pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva

    Premesso che un soggetto è intervenuto in un mutuo ipotecario quale terzo datore di ipoteca e garante a titolo personale, Vi chiedo se sia legittimo il pignoramento da parte della mutuante, in forza del titolo rappresentato dal predetto mutuo con formula esecutiva, di altri beni immobili di proprietà del terzo datore di ipoteca-garante oltre a quello concesso in garanzia ipotecaria.
    Qualora non lo fosse, riterrei che ci si potrebbe opporre ex art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione).
    Ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta e mi congratulo per il Vostro Forum, veramente ricco di spunti interessanti e sempre attuali.
    Avv. PierPaolo Lelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/11/2016 19:37

      RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva

      L'art. 2911 c.c. stabilisce che il creditore che ha ipoteca non può pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca, da cui si deduce la regola che il creditore che vanti ipoteca su un immobile è tenuto a pignorare in primo luogo detto immobile, con conseguente legittimità, in linea di principio, del pignoramento che abbia ad oggetto immobili non ipotecati dallo stesso.
      Qualora ciò si verifichi, l'art. 558 c.p.c. stabilisce che "Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, (ossia la riduzione del pignoramento) oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
      Zucchetti SG srl
      • PierPaolo Lelli

        Forlì (FC)
        10/11/2016 20:30

        RE: RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva

        Vi ringrazio per la tempestiva risposta, ma i miei dubbi non derivano tanto dal pignoramento plurimo, visto che la legge lo consente espressamente nei limiti e con le eventuali soluzioni da Voi indicate, quanto dal fatto che detto pignoramento plurimo sia stato eseguito sulla base di un titolo non giudiziale nei confronti del garante-datore di ipoteca: se infatti è legittimo il pignoramento in forza del mutuo con formula esecutiva dell'immobile offerto in garanzia, non so se altrettanto possa dirsi dell'estensione del pignoramento, in forza di detto titolo stragiudiziale, ad altri immobili di proprietà del garante a titolo personale estranei alla garanzia ipotecaria del mutuo de quo.
        Avv. PierPaolo Lelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/11/2016 17:59

          RE: RE: RE: pignoramento immobili non ipotecati in forza di mutuo ipotecario con formula esecutiva

          L'art. 474 cpc, a seguito della riforma di cui alla l. n. 263/2005, include tra i titoli esecutivi "gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, atti che fino alla riforma del 2005, avevano efficacia esecutiva solo con riguardo alle obbligazioni di somme di denaro, mentre attualmente possono essere utilizzati per dare corso ad ogni forma di esecuzione forzata, anche in forma specifica.
          Ovviamente l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo, relativamente ad un'obbligazione pecuniaria deve contenere l'indicazione degli elementi strutturali dell'obbligazione medesima che sono indispensabili in relazione alla funzione esecutiva assegnata all'atto tra cui quelli afferenti l'esistenza di un'obbligazione e sicuramente l'atto di mutuo fondiario ha queste caratteristiche. Di conseguenza , come ha precisato la S. Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi della disposizione di cui all'art. 474 cpc, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194/2015).
          In presenza di questi requisiti, che confermano l'esistenza di un credito liquido ed esigibile da parte della banca mutuante, l'atto di mutuo ha valore di titolo esecutivo e può quindi giustificare il pignoramento anche di beni non gravati da ipoteca data a garanzia dello stesso mutuo.
          Zucchetti SG srl