Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Ipoteca volontaria banca non intervenuta

  • ANTONIO DE LUCA

    LUCERA (FG)
    28/04/2017 18:21

    Ipoteca volontaria banca non intervenuta

    Salve, vorrei porre un quesito. In una procedura esecutiva immobiliare, il bene è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo contratto dal debitore, il quale è in regola con il pagamento delle poche rate residue.
    In caso di vendita, l'ipoteca verrà cancellata, ma l'istituto di credito perde la sua garanzia?
    Ovviamente la banca non è intervenuta nella procedura in quanto il residuo credito non è in sofferenza essendo, come detto, il debitore in regola con i pagamenti delle rate.
    Aggiungo che sono state eseguite da parte del creditore procedente le comunicazioni ai creditori iscritti, quindi la banca è a conoscenza del pignoramento.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/05/2017 13:29

      RE: Ipoteca volontaria banca non intervenuta

      Il primo comma dell'art. 586 cpc stabilisce che "Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell' art. 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento".
      E' chiaro, quindi, che, a seguito del versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione, a meno che non decida di sospendere la vendita in quanto effettuata ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, non può fare altro che pronunciare decreto di trasferimento -che è atto del giudice dell'esecuzione anche nell'ipotesi di vendita delegata- in favore dell'aggiudicatario e con esso disporre la cancellazione anche delle iscrizioni ipotecarie, anteriori come posteriori al pignoramento, tranne di quella assunta dall'aggiudicatario che si è accollato il mutuo garantito da ipoteca ex art. 508 cpc.
      Ovviamente la cancellazione della iscrizione determina il venir meno della garanzia. E' chiaro che in tal modo il creditore ipotecario viene penalizzato, ma questo è l'effetto purgativo delle vendite coattive; unica tutela in favore dell'ipotecario è la notifica ex art. 498 cpc ai creditori iscritti di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate, in modo da reneedre edotto il creditore ipotecario che è in corso una procedura esecutiva avente ad oggetto il bene gravato e che lo stesso sta per essere venduto.
      Zucchetti SG srl