Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

azione revocatoria e continuità delle trascrizioni

  • Amelia Fiore

    Salerno
    25/09/2018 18:11

    azione revocatoria e continuità delle trascrizioni

    Ho agito in revocatoria ordinaria nei confronti di un debitore che aveva donato la sua quota di immobile in comproprietà alla moglie. La citazione della revocatoria è stata fatta nei confronti del donante e della donataria e la sentenza è stata notificata ad entrambi. Ora vorrei intraprendere il pignoramento immobiliare nei confronti del marito, debitore esecutato e donante, ma il notaio a cui mi sono rivolta per avere la relazione notarile ritiene che io debba effettuare il pignoramento nei confronti della moglie donataria, che risulta ancora intestataria degli immobili, ma che non è debitrice. La domanda e la sentenza sono state trascritte, come mi consigliate di comportarmi? Avv. Amelia Fiore
    • Zucchetti SG

      27/09/2018 16:03

      RE: azione revocatoria e continuità delle trascrizioni

      A nostro avviso il notaio da lei interpellato ha ragione.
      L'azione surrogatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
      Esso è uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
      Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
      In ragione di questa esigenza sono state abbandonate le idee dottrinarie che vedevano nella revocatoria la conseguenza di un vincolo di indisponibilità del patrimonio del debitore o una sanzione per un illecito commesso. Poiché infatti non esiste all'interno dell'ordinamento un divieto, per il creditore, di compiere atti dispositivi, la funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore.
      Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
      Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
      Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
      Val la pena di precisare che il termine "terzo" contenuto nel titolo del capo VI non deve trarre in errore, in quanto la nozione va intesa con riferimento alla titolarità dell'obbligazione per la cui tutela il creditore agisce, non già rispetto alla posizione processuale del terzo soggetto ad espropriazione, che sotto questo profilo sarà parte dell'espropriazione, cioè soggetto passivo dell'esecuzione (così cass., 29.9.2007, n. 20580).
      Dunque, venendo alla questione prospettata, il creditore dovrà agire secondo la disciplina di cui all'art. 603 e ss c.p.c., e quindi in primo luogo dovrà notificare titolo esecutivo e precetto anche al terzo, avendo cura di indicare, in quest'ultimo atto, anche il bene che intende sottoporre a pignoramento. Ciò al fine di consentire al terzo di valutare quale comportamento assumere per evitare l'inizio dell'esecuzione forzata in suo danno, e senza che sia necessario che il creditore si munisca di un titolo esecutivo anche nei confronti di questi (Cass. civ., 27.7.2000, n. 9887).
      Si ricordi, inoltre, che a mentre dell'art. 604 c.p.c. il pignoramento e tutti gli atti esecutivi successivi al pignoramento si compiano nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore.
      Dunque, in primo luogo, il pignoramento, che a nostro giudizio deve essere notificato sia al terzo che al debitore (Cass. civ., 29.9.2004, n. 19562, sebbene in senso contrario va segnalata Cass. civ., 29.9.2007 n. 20580) andrà trascritto contro il terzo soccombente in revocatoria, il che peraltro costituisce ulteriore conferma del fatto che l'atto revocato rimane valido ed efficace, fatta salva la sua inopponibilità al creditore pignorante.