Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Continuità trascrizioni: mancata trascrizione accettazione eredità

  • Mattia Callegari

    Venezia
    14/04/2018 08:49

    Continuità trascrizioni: mancata trascrizione accettazione eredità

    Buongiorno,
    sono il delegato alla vendita per una esecuzione con 5 lotti: 3 fabbricati (piena proprietà) e 2 terreni (1/3 proprietà ciascuno).
    Facendo le verifiche preliminari mi sono accorto che i terreni sono stati acquisiti dall'esecutato e dai suoi due fratelli (1/3 ciascuno) a seguito della morte del padre.
    La documentazione ipocatastale del ventennio riporta la denuncia di successione, ma manca la trascrizione dell'accettazione di eredità. Nessun altro atto è stato trascritto dopo la denuncia di successione, ma prima del pignoramento.
    Mi pare ricorra la seguente ipotesi (Cass. 26/05/2014 n. 11638 e da Cass. 03/04/2015 n. 6833): "Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede discenda dai fatti di cui all'art. 485 c.c. (chiamato all'eredità nel possesso dei beni che non abbia compiuto l'inventario nel termine di 3 mesi dall'apertura della successione) o 527 c.c. (chiamato all'eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa), non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata giudizialmente con sentenza."
    E' corretto?
    Se così fosse come mi devo comportare? Ritengo sia necessario relazionare al G.E.
    Inoltre chiedo: la sospensione della procedura riguarderà solo i due lotti riferiti ai terreni ed interessati dalla questione o tutti e 5 i lotti?
    Grazie mille.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2018 20:33

      RE: Continuità trascrizioni: mancata trascrizione accettazione eredità

      Cass. n. 11638 del 2014 è pienamente condivisibile anche perché ampiamente e acutamente motivata, per cui siamo d'accordo a che relazioni al giudice dell'esecuzione della situazione che ha riscontrato (la Corte, con la citata sentenza, in contrasto con alcuni precedenti, chiarisce anche che nell'espropriazione immobiliare spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, e non è quindi necessario che la questione sia sollevata in sede di opposizione). A seguito di tale segnalazione si dovrà regolarizzare la situazione che, come lei giustamente sottolinea attiene alla continuità delle trascrizioni.
      L'acquisto della qualità di erede, infatti, prescinde dalla trascrizione ex art. 2648 c.c., non potendosi configurare alcun conflitto tra due acquirenti mortis causa dal medesimo de cuius, dato che almeno uno sarà privo di titolo valido ed efficace; la trascrizione dell'accettazione dell'eredità assicura però il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative a beni dell'eredità. Di conseguenza, se la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, ma se, ai sensi dell'art. 2650, comma 2, la continuità viene ripristinata, con la trascrizione dell'accettazione che ha effetto retroattivo all'apertura della successione, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644). E, pertanto, una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
      Poiché, come dice sempre la Cassazione, si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., ma "non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede" perché in questo caso l'atto di accettazione già esiste (espressamente o tacitamente) e ne manca solo la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648, co. 3 c.c.,, nel suo caso il giudice dovrà sospendere il processo esecutivo per consentire al creditore procedente, di procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita- salva contestazione del presunto erede che innesterebbe un giudizio ordinario-.
      Posto che la controversia attiene soltanto a due lotti in comproprietà, l'esecuzione potrebbe continuare per la liquidazione sugli altri tre lotti su cui non vi sono problemi, ameno che non esistano ragioni concrete che escludano tale separazione.
      Zucchetti Sg srl