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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Pignoramento del creditore procedente
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Luca Millucci
PERUGIA10/04/2013 12:04Pignoramento del creditore procedente
Buongiorno, sono in procinto di redigere un progetto di distribuzione e vorrei sottoporvi i miei dubbi per i quali chiedo cortesemente un chiarimento.
Il creditore che interviene prima della udienza di fissazione della vendita (ex art. 569 c.p.c.)è da considerarsi tempestivo ma il credito richiesto deve essere maturato prima del pignoramento del creditore procedente che ha dato impulso alla procedura nella quale poi si è inserito? Nel mio caso un creditore è intervenuto nel lasso di tempo trascorso tra il pignoramento (28/6/99) e l' udienza in cui è stata autorizzata la vendita (6/9/2001) per un credito maturato nel mese di Ottobre 1999.
Un altro dubbio riguarda il caso di un creditore ipotecario intervenuto, che ha iscritto ipoteca volontaria il 14/5/97, quindi prima del pignoramento del creditore procedente, per il credito residuo di un mutuo. Per verificare gli interessi che ricadono nel triennio (art. 2855 c.c.), quindi l' annata in corso al giorno di pignoramento e le due annate anteriori, devo prendere a base la data del pignoramento del creditore procedente?
L' ultimo dubbio, invece, riguarda il caso di un creditore chirografario intervenuto successivamente alla udienza (569 c.p.c.), quindi tardivo, il cui titolo esecutivo, rappresentato da Decreto ingiuntivo, è datato 05/10/99 e quindi successivo al pignoramento del creditore procedente (28/6/99).In questo caso faccio presente che anche il creditore intervenuto ha eseguito il pignoramento, in data 27/4/2000, che però ha avuto esito negativo. Il D.I., in quanto emesso successivamente al pignoramento del creditore procedente, è da intendersi non efficace e quindi per tale credito deve essere attivata la procedura di riconoscimento del credito oppure essendo un credito ante 01/3/2006 può essere comunque riconosciuto sulla base delle fatture e delle scritture contabili?
Chiedo scusa se non sono stato molto chiaro.
Ringrazio per l' attenzione sempre dimostrata e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti SG
Vicenza10/04/2013 20:31RE: Pignoramento del creditore procedente
Benchè il fallimento venga definito normalmente come un pignoramento generale, in realtà gli effetti del pignoramento sono molto più limitati oggettivamente e soggettivamente, giacchè questo determina soltanto una cristallizzazione dei beni che ne sono oggetto (e solo di questi), che comprendono anche gli accessori, le pertinenze e i frutti (art. 2912 c.c.), impedendo che il creditore procedente e quelli intervenuti possano essere pregiudicati da atti compiuti successivamente dal debitore. In particolare non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono le alienazioni dei beni pignorati, la costituzione di garanzia, ecc. Tuttavia il debitore pignorato, a differenza del fallito, non perde la disponibilità dei beni, né la capacità processuale e gli atti da lui compiuti- ad eccezione di quelli che, come la vendita, danneggiano il creditore pignorante, sono validi ed efficaci.
Per quanto riguarda la domanda n. 2, la data di riferimento è quella del pignoramento e non quella dell'intervento, dal momento che al pignoramento fa riferimento espresso l'art. 2855 c.c.,
Zucchetti SG Srl
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