Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

trascrizione pignoramento creditore intervenuto divenuto procedente

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    20/03/2019 14:48

    trascrizione pignoramento creditore intervenuto divenuto procedente

    Un primo creditore, dopo avere curato la trascrizione del pignoramento e depositato istanza di vendita rinuncia agli atti dell'espropriazione prima dell'udienza di vendita e chiede al Tribunale di Cuneo di dichiarare l'estinzione dell'esecuzione.

    Il Tribunale con ordinanza dichiara l'estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

    Il provvedimento di estinzione viene impugnato con reclamo ex art. 630 c.p.c. dal secondo creditore che era intervenuto tempestivamente (decreto ingiuntivo regolarmente iscritto) nella procedura iniziata dal primo creditore e che contestualmente alla rinuncia del primo creditore presente istanza di vendita; il GE revoca quindi l'ordinanza di estinzione e accoglie il reclamo facendo proseguire l'esecuzione con il secondo creditore.
    In qualità di professionista delegato alla vendita visionando il fascicolo mi chiedo se il secondo creditore dovrebbe provvedere alla trascrizione del pignoramento in suo favore o semplicemente può sostituirsi al primo creditore tenendo buono l'iter procedurale da quest'ultimo compiuto.
    Mi chiedo infatti se il primo creditore si è visto soddisfatto al di fuori della procedura deve provvedere alla cancellazione del pignoramento trascritto in suo favore?
    Grazie per l'attenzione
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      21/03/2019 08:52

      RE: trascrizione pignoramento creditore intervenuto divenuto procedente

      A nostro avviso la procedura può proseguire regolarmente.
      Ai sensi dell'art. 499 c.p.c. possono intervenire nell'esecuzione i creditori muniti di titolo esecutivo (così detti creditori titolati), nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c. (così detti creditori non titolati).
      L'art. 500 prosegue affermando che i creditori intervenuti hanno il diritto di:
      1. concorrere nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita;
      2. partecipare all'espropriazione;
      3. provocarne i singoli atti.
      Il tutto secondo le disposizioni previste per le diverse tipologie di espropriazione.
      Con riferimento all'esecuzione immobiliare l'art. 564 prevede che i creditori muniti di titolo esecutivo "possono provocarne i singoli atti" il che significa che possono dare impulso alla procedura.
      Il creditore titolato, pertanto, viene considerato dal legislatore come legittimato a promuovere e coltivare la procedura, il che vuol dire che in presenza di un intervento titolato la procedura prosegue anche nell'inerzia del creditore procedente.
      A questa logica si ispira l'art. 629 c.p.c. il quale a proposito dell'estinzione della procedura esecutiva per rinuncia sancisce che prima dell'aggiudicazione la procedura si estingue se rinunciano ad essa "il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo", laddove per creditori muniti di titolo si si intendono coloro che siano in grado di esibirlo al momento in cui si verificano i presupposti per l'estinzione (Cass. civ., 18 agosto 1962, n. 2600); ciò proprio in ragione del fatto che i creditori in possesso di un titolo esecutivo sono titolari di una pretesa nei confronti del debitore, e quindi legittimati a coltivare la procedura (peraltro, non rileva che i creditori siano intervenuti tempestivamente o tardivamente, poiché l'art. 629 non consente questa distinzione, richiedendo, come unica condizione, che si tratti di creditori muniti di titolo esecutivo. Cfr., ex multis Cass. civ., 30 novembre 2005, n. 26088).
      In definitiva, l'atto di intervento da parte del creditore munito di titolo esecutivo rende irrilevante la eventuale rinuncia del creditore procedente, poiché la procedura esecutiva è in grado di seguire comunque il suo corso.
      Anche sul versante sostanziale si registra la medesima impostazione.
      Si legge infatti negli artt. 2913, 2914 e 2915, 2917 e 2918 c.c. che gli atti di disposizione successivi al pignoramento non hanno effetto in pregiudizio non solo del creditore pignorante ma anche di quelli che intervengono nell'esecuzione.
      Ed allora, la conclusione che può agevolmente trarsi dal panorama normativo appena succintamente ricostruito è quella per cui il creditore intervenuto non ha la necessità di trascrivere un nuovo atto di pignoramento poiché gli effetti prenotativi di quello compiuto dal creditore procedente spiegano i loro effetti con riferimento alla procedura esecutiva globalmente ed unitariamente considerata, e quindi, per espressa previsione normativa, anche nei confronti dei creditori intervenuti.
      Le considerazioni che abbiamo appena svolto trovano conforto in una non risalente pronuncia di legittimità, nella quale si è affermato che "nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante" (Cass. S.U. 7 gennaio 2014, n. 61).
      Per completezza osserviamo solo che rilevanti problemi si pongono quante volte l'atto di intervento viene depositato prima dopo la dichiarazione di rinuncia da parte del creditore procedente, ma prima del provvedimento di estinzione della procedura adottato dal giudice dell'esecuzione.
      Invero, a fronte di primo un orientamento secondo il quale l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 c.p.c., richiamato dall'art. 629 c.p.c., solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire (Cass. civ., 14 marzo 2008, n. 6885), si deve registrare un più recente indirizzo in forza del quale "L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori (Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27545).
      • Chiara Barzelloni

        mondovì (CN)
        21/03/2019 09:40

        RE: RE: trascrizione pignoramento creditore intervenuto divenuto procedente

        Grazie!
        quello che non mi è chiaro è la validità della trascrizione del pignoramento che risulta a favore del creditore procedente (il quale ha rinunciato) nell'ambito di un'azione esecutiva portata avanti dal secondo creditore, certo titolato ma che quindi vede la trascrizione del pignoramento a favore di qualcun altro.
        • Zucchetti SG

          26/03/2019 08:43

          RE: RE: RE: trascrizione pignoramento creditore intervenuto divenuto procedente

          Comprendiamo le perplessità, ma come abbiamo evidenziato nella risposta precedente, il pignoramento eseguito dal creditore procedente spiega i suoi effetti anche nei confronti degli intervenuti, e se medio tempore il titolo esecutivo del primo viene meno, la procedura esecutiva non ne viene travolta (a meno che il titolo esecutivo del creditore procedente non sia caducato con efficacia ex tunc), potendo proseguire anche su impulso dei creditori intervenuti.