Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Intervento del Fondo di Garanzia INPS.

  • Sebastiano Moncada

    Siracusa
    04/03/2019 11:30

    Intervento del Fondo di Garanzia INPS.

    Buongiorno.
    A seguito di omologa di concordato preventivo liquidatorio, con apporto di finanza esterna, nel quale tutti i creditori, anche quelli muniti di privilegio, sono stati degradati al rango chirografario al solo fine liquidatorio, ho presentato istanza di liquidazione al Fondo di Garanzia INPS del TFR spettante al lavoratore da me assistito. Si precisa che, in sede di concordato, nessun voto è stato espresso dal lavoratore, in merito alla accettazione o meno del suddetto concordato.
    L' INPS ha rigettato tale richiesta adducendo che non poteva essere accolta, poichè il lavoratore era stato degradato al rango chirografario e non munito di privilegio, presupposto necessario al fine dell'intervento dl Fondo di Garanzia.
    Dopo aver presentato ricorso all'INPS in via stragiudiziale, non avendo ricevuto riscontro alcuno, ho adito l'autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere il riconoscimento alla liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia INPS. Il Giudice del Lavoro ha accolto la mia domanda, condannando l'INPS al pagamento del TFR, compensando le spese di giudizio.
    Successivamente, l' INPS ha presentato ricorso in appello, deducendo come motivo principe del proprio ricorso che "il Fondo di garanzia è chiamato ad intervenire in sostituzione del datore di lavoro surrogandosi senz'altro nel privilegio, con ciò stesso escludendo che si possa surrogare in un credito chirografario; con la conseguenza che l'obbligazione, che è garantita dal Fondo, ha natura intimamente privilegiata". Orbene, tale prospettazione non è da me condivisa, atteso che l' intervento del Fondo di garanzia costituisce una prestazione avente natura previdenziale e, pertanto, non può essere considerato un fatto ostativo all'ntervento dell' INPS l'ammissione al passivo come credito chirografario, il credito a titolo di TFR del lavoratore (sul punto ho rinvenuto sentenza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2018). Ho però rinvenuto giurisprudenza contraria a questa (sent. n. 945/2017 Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro). A riguardo, cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2019 21:05

      RE: Intervento del Fondo di Garanzia INPS.

      La questione da lei prospettata attiene ad una vicenda ancora in corso ed anche controversa, per cui ci limitiamo ad esprimere solo alcune considerazioni di carattere generale.
      Non vi è dubbio che il comma settimo dell'art. 2 legge 29/05/1982, n. 297 stabilisca che "Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751- bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate"; tuttavia tale disposizione non ci sembra possa avere il significato di escludere il pagamento del TFR al lavoratore quando questi non abbia una posizione privilegiata nel fallimento o nel concordato. La surroga, infatti, è solo una conseguenza dell'obbligo della anticipazione del TFR, che il comma 2 dello stesso articolo pone a carico del Fondo senza alcuna limitazione circa la natura, privilegiata o meno, del credito del dipendente, anche perché lo scopo del Fondo, come dichiarato nel primo comma, è quello di "di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". Con l'istituzione del Fondo si è voluto riversare il rischio del mancato pagamento da parte del datore di lavoro ammesso ad una procedura concorsuale sulla pubblica previdenza garantendo al lavoratore il pagamento del TFR anche se la procedura concorsuale nulla riesca a pagare il dipendente, in quanto il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (In termini Cass. 08/05/2013, n.10875).
      Ed, infatti, la stessa Inps ha riconosciuto di dovere tale pagamento anche nell'ipotesi di cui all'art. 102 l.f, che presuppone una situazione di incapienza totale (se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura). In questo caso l'Inps fa fronte al suo impegno imposto dalla legge anche se sa che non può surrogarsi nella posizione del lavoratore, dal momento che non è stato redatto lo stato passivo, per cui quando si parla di surroga nel privilegio, il legislatore, ha inteso dire, che l'Inps si surroga nella medesima posizione che aveva il lavoratore per il suo credito da TFR, astrattamente assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., per cui l'Inps si surroga nel credito retributivo e nei privilegi spettanti al lavoratore sul patrimonio del datore di lavoro insolvente nei limiti in cui il credito e il privilegio sono riconosciuti in ciascuna procedura.
      Piuttosto, secondo noi l'Inps potrebbe fare un'altra obiezione e cioè poiché il Fondo è tenuta a corrispondere il credito per TFR che risulta dallo stato passivo del fallimento (salva l'eccezione di cui all'art. 102 l.f.), in caso di concordato preventivo, il Fondo interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto, e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato; è vero che nel suo caso, come correttamente da lei puntualizzato, il lavoratore non ha votato nel concordato, ma questo, una volta omologato è, a norma dell'art. 184, vincolante per tutti i creditori concorsuali, per cui crediamo che l'Inps possa sostenere che è tenuta ad anticipare solo quanto, in base al piano concordatario, viene promesso ai dipendenti, e non di più. Noi non conosciamo questo dato perché ci dice solo che i lavoratori dipendenti sono stati degradati a chirografari per mancanza di disponibilità (presumibilmente previa stima ex art. 160 co. 2 l.f.), visto che l'unico attivo è costituito da apporto di terzi.
      Zucchetti SG srl
      • Sebastiano Moncada

        Siracusa
        11/03/2019 19:00

        RE: RE: Intervento del Fondo di Garanzia INPS.

        Vi ringrazio per la tempestiva ed esaustiva risposta.