Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato omologato e mancata riscossione crediti

  • Linda Priori

    Siena
    27/05/2019 15:59

    Concordato omologato e mancata riscossione crediti

    Buonasera,
    grazie per il supporto che ci offrite in questa difficile professione.
    Un concordato liquidatorio (cessio bonorum) omologato quattro anni fa sta arrivando alla scadenza dei quattro anni concessi dal Tribunale per la liquidazione dell'attivo e per la soddisfazione dei creditori.
    Purtroppo, come sempre più spesso accade, una delle società più importanti da cui l'azienda doveva ancora finire di riscuotere diverse somme di denaro è stata dichiarata fallita e, inoltre, residuano ad oggi molte giacenze di magazzino che ancora non sono state vendute (l'azienda fallita svolgeva, anche in sede concordataria, la funzione di intermediario nella vendita di larga parte del magazzino).
    A fronte di tale accadimento viene da chiedersi come portare avanti la situazione: è possibile chiedere una proroga per lo svolgimento del concordato per recuperare le somme ancora non liquidate a causa del fallimento? Oppure, dato tale fattore, è necessario procedere con il fallimento anche della società in concordato?

    Grazie e buona serata

    LP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2019 19:25

      RE: Concordato omologato e mancata riscossione crediti

      La legge non prevede proroghe del termine fissato per il pagamento dei creditori, il che non esclude che possa essere chiesta una proroga alla luce de fatto nuovo che lei cita (il fallimento della srl debitrice e mediatrice. Tuttavia, sotto il profilo pratico conta poco la fissazione di un nuovo termine, perché esso rileva solo ai fini fissare un riferimento da cui parte l'anno per chiedere la risoluzione del concordato che difficilmente un creditore (questi sono gli unici legittimati) chiederà. Ciò che conta veramente è la situazione reale e le prospettive, alla luce dei fatti nuovi, di riuscire a portare egualmente a termine il concordato. E a questo punto le posizioni dei protagonisti divergono. Il liquidatore dovrà riferire al commissario ciò che è accaduto e la sua valutazione per il futuro; il commissario ne informerà il giudice e i creditori e, se nessuno si muove, si va avanti. A sua volta il debitore è il più interessato a far emergere la situazione effettiva e se ritiene che non vi siano possibilità di adempiere il concordato, potrebbe lui stesso chiedere il fallimento in proprio, che la Cassazione ammette possa essere dichiarato, anche senza la risoluzione del concordato.
      Zucchetti SG srl