Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Rivalutazione monetaria TFR

  • Debora Zani

    Brescia
    24/01/2024 12:27

    Rivalutazione monetaria TFR

    Buongiorno,
    il piano di un concordato preventivo non ancora omologato prevede la cessione del ramo d'azienda attualmente oggetto di contratto d'affitto con decorrenza 01/01/2022.
    Nella relazione ex art. 160 2° comma LF, nell'ipotesi in cui non venisse omologato il concordato e la società fosse dichiarata fallita (o messa in liquidazione giudiziale), il credito dei dipendenti per TFR maturato al 31/12/2021 è stato rivalutato dall'01/01/2022 fino ad un'ipotetica data di esecutività dello stato passivo.
    Mi chiedo se sia corretto conteggiare la rivalutazione posto che i dipendenti sono in forze presso l'affittuaria e pertanto il credito per TFR non è esigibile e che, anche in ipotesi di fallimento/liquidazione, si procederebbe con la cessione del ramo d'azienda senza che i lavoratori cessino il rapporto.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/01/2024 20:47

      RE: Rivalutazione monetaria TFR

      La domanda dovrebbe essere meglio precisata nei suoi elementi. Per quanto emerge possiamo dire che è corretta la sua valutazione della non esigibilità del credito per TFr fin quando il rapporto di lavoro continua.
      Zucchetti Sg srl
      • Debora Zani

        Brescia
        26/01/2024 08:48

        RE: RE: Rivalutazione monetaria TFR

        Quindi confermate che la rivalutazione non debba essere calcolata in quanto il TFR non è esigibile?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/01/2024 20:15

          RE: RE: RE: Rivalutazione monetaria TFR

          La risposta precedente era chiaramente interlocutoria, in quanto abbiamo detto che la domanda dovrebbe essere meglio precisata nei suoi elementi e aggiunto genericamente che il credito per TFR non è esigibile fin quando il rapporto di lavoro continua; affermazione ovvia, in attesa di saperne di più sulla vicenda. Volevamo saperne di più perché il discorso sulla inesigibilità va oltre rivalutazione ed interessi, ma riguarda l'ammissibilità dello stesso credito.
          Nel caso a noi è sembrato di capire, ma avremmo preferito sciogliere il dubbio con il suo aiuto di maggiori chiarimenti, che attualmente si versa in un concordato in cui si è prospettato il credito dei dipendenti per TFR maturato fino alla data dell'affitto di azienda nell'ottica de una futura apertura della liquidazione giudiziale, calcolando la rivalutazione fino ad una ipotetica data di esecutività dello stato passivo, che non capiamo come possa essere individuata se non si sa ancora se il concordato viene approvato, omologato ed eseguito, quanto tempo impiega e qualora, per qualsiasi motivo cessa, se viene disposta l'apertura della liquidazione giudiziale, che presuppone una istanza in tal senso, né tanto meno si sa la data della fissazione dell'udienza di verifica il credito e, ancor meno, la data della esecutività dello stesso; il tutto sempre che nel frattempo il rapporto di lavoro con il cessionario non termini per una qualsiasi causa. Per questo avevamo chiesto ulteriori informazioni.
          Ad ogni modo, allo stato, se si ammette che il credito per TFR possa essere insinuato al passivo della futura procedura di insolvenza del datore di lavoro per la parte maturata fino alla data dell'affitto di azienda, devono essere calcolati anche rivalutazione e interessi ad una data ipotetica allo scopo di valutare le prospettive della soddisfazione dei creditori in una futura liquidazione giudiziale. Tuttavia la Cassazione ha più volte affermato che "il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell'azienda - quello avente ad oggetto il t.f.r. fino a quel momento maturato - non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente", spiegando anche che "per sostenere il contrario, si dovrebbe applicare estensivamente l'art. 1181 c.c. sulla decadenza dal termine: "il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente", ma il credito avente ad oggetto il t.f.r., maturato prima della cessazione del rapporto, non è un credito assoggettato ad un termine di esigibilità poichè la struttura della prestazione vede il decorso del tempo ed il correlato obbligo di accantonamento quali fattori costitutivi interni alla fattispecie e non quali elementi, eventuali, condizionanti soltanto il momento di esigibilità della prestazione stessa" (in termini Cass. 28/11/2018, n.30804 e Cass. 14/11/2018, n.29363, identiche, con ampi richiami a precedenti)nSe si segue questa interpretazione non può essere ammesso al passivo il credito in questione e e quindi non sorge il problema della sua rivalutazione ed interessi.
          Zucchetti Sg srl