Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

  • Gianni Ciotti

    ANCONA
    07/02/2024 11:55

    PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

    Buongiorno,
    il sottoscritto intende conoscere il Vs. qualificato parere sulla eseguibilità di una proposta di concordato fallimentare -con assuntore- di una società dichiarata fallita vigente il R.D. 16.3.42 n. 267, da proporsi nei termini seguenti.
    Atteso che sulla base dell''art. 390 del CC.II., le procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto, sono definite secondo le disposizioni del R.D. 16.3.1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3, incluso anche il ricorso al concordato fallimentare, che si inserisce nel fallimento in corso, quale uno dei modi di chiusura del fallimento, dato che i valori dei beni -mobili/immobili e delle partecipazioni detenute dalla società fallita- sono rilevanti, si vorrebbe dare esecuzione alla seguente ipotesi di lavoro.
    La società fallita, è una società di capitali, le cui quote sono detenuta da un'altra società di capitali.
    Una New.co. -appositamente costituita- presenta proposta di concordato fallimentare a termini del disposto ex art. 124 L. F.
    La proposta che viene presentata, prevederebbe:
    - la suddivisione dei creditori in classi;
    - il trattamento differenziato fra creditori appartenenti a classi diverse;
    - la soddisfazione dei creditori in forme più diverse.
    L'importo da pagarsi verrebbe accantonato in un Istituto di Credito, a garanzia del pagamento delle somme dovute in esecuzione del Concordato fallimentare, i cui pagamenti verranno -comunque- fatti con il ricavato della vendita dei beni detenuti dalla società fallita, comunque garantiti dall'accantonamento eseguito.
    La proposta -prevederebbe altresì- la condizione -essenziale- del trasferimento delle quote della società fallita -ad un importo simbolico- da farsi una volta ottenuta l'omologa, alla New.co.
    Intervenuta l'approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato fallimentare, l'assuntore, intervenuta l'omologa, ed il successivo trasferimento delle quote a suo favore, procederà alle vendite dei beni del patrimonio immobiliare, "in sintonia" con la Curatela fallimentare.
    Tutti gli atti di liquidazione del patrimonio del debitore concordatario dovranno eseguirsi successivamente all'omologazione, onde evitare che, prima ancora che il concordato sia omologato, il patrimonio del debitore sia disperso o comunque ridotto, pregiudicandone così la esecuzione.
    La società -tornata in bonis- potrà decidere di agire anche con atti di scissione per separare parte dei beni detenuti, o darne una diversa destinazione, avendo comunque "accantonato" le somme da utilizzarsi per la sua corretta esecuzione.
    I due principali aspetti dell'operazione sono relativi:
    - alla possibilità di cessione delle quote della fallita alla New.co.;
    - al trattamento fiscale delle vendite intervenuta l'omologa della proposta di C.F..
    Spero che quanto scritto sia sufficientemente chiaro.
    Si ringrazia.
    Dott. Gianni Ciotti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2024 18:20

      RE: PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

      La cessione delle quote della società di capitali fallita non rientra nei poteri del curatore del fallimento in quanto dette quote appartengono ai soci o al socio della società fallita, per cui la loro cessione deve passare attraverso un accordo con costoro. In mancanza di un accordo del genere, quanto meno in preliminare con cui i soci si impegnano a vendere alla new co le quote della società fallita a seguito dell'omologa del concordato, crediamo che difficilmente la proposta sarebbe ammissibile e poi omologabile in quanto non verrebbe offerta ai creditori del fallimento alcuna certezza sulla fattibilità del concordato fallimentare.
      Quanto al trattamento fiscale delle vendite, rimettiamo la questione alla nostra sezione fiscale .
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        09/02/2024 15:42

        RE: RE: PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

        Così com'è strutturata la proposta, con le considerazioni esposte nella precedente risposta, ci pare si configuri una sorta di "concordato fallimentare in continuità": l'intervento dell'assuntore svolge infatti una funzione di mera garanzia, dato che i debiti verranno pagati (alle condizioni concordate) dalla società, con il ricavato della vendita dei beni sociali, al termine della quale essa ritornerà in bonis.


        Se così è, riteniamo che la questione fiscale si possa inquadrare come segue:

        a) ai fini delle imposte dirette, superate alcune prese di posizione di segno opposto, assai datate, è oramai pacifico che il c.d. "maxi-periodo fallimentare" si chiuda con la chiusura del fallimento a seguito dell'omologa del concordato; di conseguenza il compito del Curatore si conclude con la dichiarazione relativa a tale periodo, successivamente al quale la società sarà soggetta all'imposizione diretta con le regole ordinarie. La dichiarazione presentata dal Curatore sarà ovviamente a zero, non esistendo un residuo attivo restituito alla società.

        b) ai fini IVA, con il passaggio della gestione nuovamente in capo alla fallita, sotto la sorveglianza del Curatore e dell'assuntore/garante nei termini stabiliti dalla proposta concordataria, faranno capo alla stessa i relativi obblighi in tema sia di adempimenti che di dichiarazione annuale.

        c) ai fini delle imposte indirette, segnatamente dell'imposta di registro, all'omologa non vi è alcun trasferimento della proprietà dei beni, che rimangono della società fallita, pertanto il relativo decreto ci parrebbe soggetto a imposta di registro in misura fissa, con assoggettamento a imposta di registro e/o a IVA delle successive operazioni traslative dei beni sociali; "ci parrebbe" perché la materia è ancora oggetto di ampio dibattito e non conosciamo i termini esatti né della proposta né tantomeno del decreto di omologa.