Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

trascrizione nei pubblici registri

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    03/01/2024 17:22

    trascrizione nei pubblici registri

    in caso di concordato misto di società di persone, atteso che la domanda di concordato riguarda i debiti sociali, la trascrizione del decreto del Tribunale di apertura della procedura deve essere effettuata anche su tutti i beni personali (immobiliari e mobiriari registrati) dei soci anche quelli che eventualmente non vengono apportati al concordato?
    grazie
    cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/01/2024 19:31

      RE: trascrizione nei pubblici registri

      'art. 93 CCII dispone che "Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale", da cui si deduce che la trascrizione del decreto di apertura va effettuata sui beni immobili mobili registrati del "debitore", assoggettato alla procedura concordataria, sicchè, nel concordato di una s,n,c, poiché, come giustamente lei ricorda, tale procedura non coinvolge i soci illimitatamente responsabili- nel senso che, a differenza di quanto previsto dall'art. 256 per la liquidazione giudiziale che si ripercuote sui soci, l'ammissione al concordato della società non determina l'automatico assoggettamento alla procedura anche dei soci- il debitore ammesso alla società è soltanto la società per cui la trascrizione del decreto di apertura va effettuata soltanto sui beni della stessa o su quelli messi a disposizione della procedura dai soci o terzi.
      E' vero che in caso di apertura della liquidazione giudiziale a seguito di revoca o non omologa o risoluzione del concordato la nuova procedura coinvolge anche i soci illimitatamente responsabili, così come è vero che in caso di omologa, a norma dell'art- 117, i soci, sebbene non siano coinvolti nel concordato della società, risentono degli effetti di questo in quanto il pagamento parziale dei creditori sociali effettuato nel concordato sociale ha effetto esdebitatorio per la società ed anche per i soci, i quali, quindi, dopo l'adempimento del concordato, non possono essere più chiamati a rispondere dei debiti residui della società (nel mentre, ovviamente restano i debiti personali), salvo patto contrario, diretto a mantenere ferma la responsabilità solidale dei soci per la quota non soddisfatta nel concordato sociale. Tuttavia questi sono effetti ulteriori rispetto all'apertura del concordato sociale che non possono determinare la trascrizione su beni non coinvolti nel concordato.
      Zucchetti SG srl