Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato fallimentare di società in accomandita semplice

  • Pardini Mirko

    Lucca
    06/02/2018 13:15

    concordato fallimentare di società in accomandita semplice

    Buongiorno,
    E' fallita la società ALFA SAS (massa 00) ed i soci TIZIO (massa 01) e CAIO (massa 02).
    La BANCA OMEGA viene ammessa alle masse nel modo seguente:
    - MASSA 00: in qualità di creditore CHIROGRAFARIO per euro 1.000.000.
    - MASSA 01: in qualità di creditore del socio TIZIO fideiussore CHIROGRAFARIO per euro 1.000.000.
    - MASSA 02: in qualità di creditore del socio CAIO fideiussore CHIROGRAFARIO per euro 1.000.000.
    Un terzo assuntore, la XYZ SRL, vuole depositare il ricorso per l'accesso alla procedura di concordato fallimentare nella veste di assuntore delle obbligazioni riconoscendo ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione pari al 20%.
    Non è prevista la formazione di classi, all'interno delle tre masse e quindi tutti i chirografari dovranno percepire il 20%, una volta liquidate tutte le prededuzioni ed i privilegiati (nessun privilegiato è degradato al grado di chirografo).
    La domanda è:
    Alla Banca Omega, l'assuntore deve riconoscere la somma di euro 200.000 (1.000.000*20%) o la somma di euro 200.000 per ogni massa e quindi 600.000 euro?
    Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e la professionalità che sempre dimostrate.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/02/2018 13:34

      RE: concordato fallimentare di società in accomandita semplice

      Crediamo che l'assuntore debba corrispondere la percentuale promessa un ciascun fallimento giacché i soci, nel caso, oltre a rispondere illimitatamente in quanto tali sono anche fideiussori. Poiché a norma dell'art. 153 il concordato della società si estende ai soci falliti e comporta la chiusura anche del loro fallimenti, se l'assuntore pagasse solo 200.000, i soci fideiussori verrebbero liberati anche dalle loro obbligazioni fideiussorie senza alcun esborso.
      Zucchetti ZSG Srl
      • Pardini Mirko

        Lucca
        29/05/2018 15:54

        RE: RE: concordato fallimentare di società in accomandita semplice

        Buongiorno,
        un ulteriore quesito. Ai fini del concordato fallimentare di una procedura che presenta tre masse (società massa 00 + accomandatario tizio massa 01 + accomandatario caio massa 02) si tenga presente che la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi. Affinché il concordato sia approvato è necessario che la maggioranza si realizzi in ogni massa o è sufficiente nel complesso dei creditori ammessi.
        Faccio un esempio numerico:
        VOTANTI MASSA 00: 1.000.000
        VOTANTI MASSA 01: 500.000
        VOTANTI MASSA 02: 100.000

        1^ IPOTESI (MAGGIORNAZA IN OGNI CLASSE PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO)
        MASSA 00: 501.000
        MASSA 01: 251.000
        MASSA 02: 51.000
        TOTALE : 803.000

        2^ IPOTESI (MAGGIORANZA COMPLESSIVA)
        FAVOREVOLI 801.000 A PRESCINDERE DALL'ESITO DEL VOTO IN RELAZIONE ALLE SINGOLE MASSE.
        Ringrazio e saluto cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2018 19:54

          RE: RE: RE: concordato fallimentare di società in accomandita semplice

          La risposta alla sua domanda richiederebbe di sapere chi ha proposto il concordato fallimentare. Se, infatti, questo è stato proposto dalla società, trova applicazione l'art. 153 l.f., per il quale "Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento". Ossia se il concordato è proposto dalla società è solo questa che viene coinvolta nella procedura, con l'effetto di determinare anche la chiusura dei fallimenti dei soci, che, tuttavia possono permanere qualora sia fatto un patto in tal senso. Da tanto discende che, in questo caso votano soltanto i creditori sociali, anche perché i creditori particolari dei soci, pur chiuso il loro fallimento, conservano il diritto a far valere il loro credito per intero (salva esdebitazione ex art. 143) e, quindi, anche la maggioranza va calcolata sulla sola massa passiva societaria. .
          Se invece, il concordato è proposto da un socio o da più soci illimitatamente responsabili, allora trova applicazione l'art. 154 l.f., per il quale "Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento". E' una regola che permette a ciascun socio di liberarsi dei propri debiti sociali e di quelli personali senza incidere sul fallimento della società e degli altri soci, sicchè, poiché l'effetto esdebitatorio è esclusivo del socio, votano i creditori del socio (che ovviamente hanno diritto al voto), tra i quali sono compresi, oltre a quelli personali, anche i creditori sociali ribaltati automaticamente nel passivo del socio ai sensi dell'art. 148 o espressamente ammessi; la maggioranza va quindi riferita soltanto alla massa passiva del socio proponente che, si ripete, comprende sia i debiti sociali che quelli personali. Eguale discorso vale se la proposta concordataria viene fatta da più soci illimitatamente responsabili, nel senso che ciascuno di essi deve proporre il concordato ai creditori sociali e propri personali e per ciascuno di essi la maggioranza va calcolata sulla propria massa passiva.
          Se, infine il concordato viene proposto dalla società e da tutti i soci illimitatamente responsabili, alla luce di quanto detto in precedenza, nel concordato societario votano i creditori sociali e in quelli dei soci i creditori personali di questi e quelli sociali ammessi al passivo di ciascun socio, e, di conseguenza, la maggioranza va calcolata per ciascuna massa passiva.
          Zucchetti SG srl
          • Pardini Mirko

            Lucca
            30/05/2018 20:11

            RE: RE: RE: RE: concordato fallimentare di società in accomandita semplice

            Grazie,
            Il concordato è presentato da un terzo estraneo alle vicende concorsuali, sia sociali sia dei singoli soci.
            A maggior ragione, a questo punto, ritengo che presentando il concordato per la società e per i soci, la votazione debba essere contemplata per ogni singola massa e la maggioranza debba essere raggiunta in ogni singola massa.
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              31/05/2018 17:44

              RE: RE: RE: RE: RE: concordato fallimentare di società in accomandita semplice

              Esatto.
              Zucchetti SG srl