Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

riparto parziale nel concordato preventivo e creditori inesistenti

  • Marta Mascilongo

    Cattolica (RN)
    29/02/2024 13:09

    riparto parziale nel concordato preventivo e creditori inesistenti

    Sono stata nominata liquidatore giudiziale in un concordato preventivo in continuità aziendale.
    Nel termine indicato nel decreto di omologa ho predisposto l'elenco dei creditori avvalendomi di quello formato dal commissario giudiziale per le operazioni di voto, elenco puntualmente aggiornato con le eventuali diverse precisazioni di credito pervenutemi dai creditori.
    Successivamente è stato predisposto il primo riparto parziale, in conformità al piano concordatario, riparto che al momento non è stato ancora eseguito in quanto:
    non tutti i creditori hanno fornito l'iban;
    altri creditori hanno segnalato, con riscontro contabile, che, nelle more dell'omologa, i loro crediti, seppur di importo trascurabile, erano già stati saldati o compensati in tutto o in parte.

    Stante la sopravvenuta inesistenza totale o parziale di crediti chiedo di conoscere come ritenete sia meglio procedere tra le due soluzioni qui di seguito ipotizzate:

    soluzione 1):
    provvedere a depositare un nuovo elenco dei creditori eliminando i crediti rivelatisi inesistenti o, a seguire, redigere un nuovo riparto da sottoporre al parere del Comitato dei Creditori e all'approvazione del Commissario Giudiziale, previo annullamento del precedente;

    soluzione 2):
    per evitare il dilatarsi dei tempi di pagamento, lasciare inalterato, sia l'elenco dei creditori, sia il riparto parziale già approvato, accantonando le somme dei crediti inesistenti sul conto corrente, per poi procedere a redistribuirle a tutti gli altri creditori in sede di riparto finale.

    In entrambe le soluzioni 1) e 2), con riferimento ai creditori che a oggi non hanno ancora fornito l'iban, trattandosi ancora di riparto parziale, lascerei accantonate le somme sul conto corrente, in attesa di eseguire successivamente i bonifici, una volta comunicato l'iban, salvo depositare le somme dei creditori divenuti definitivamente irreperibili in distinti libretti di deposito bancario in sede di riparto finale, come indicato nel decreto di omologa.

    In attesa di vostro gentile riscontro, ringrazio e saluto cordialmente.
    Dott.ssa Marta Mascilongo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/02/2024 17:27

      RE: riparto parziale nel concordato preventivo e creditori inesistenti

      Lei dice che il piano di riparto per il pagamento dei creditori concordatari non ha ancora avuto esecuzione perchè:
      a -non tutti i creditori hanno fornito l'iban;
      b -altri creditori hanno segnalato, con riscontro contabile, che, nelle more dell'omologa, i loro crediti, seppur di importo trascurabile, erano già stati saldati o compensati in tutto o in parte.
      Per quanto sub a) il pagamento a mezzo bonifico non è la forma unica e obbligatoria di pagamento, a meno che non sia stata come tale indicata nel decreto di omologa (nel nuovo codice è previsto che i creditori indichino nella domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale le coordinate bancarie), per cui può provvedere in modo diverso 8° mezzo assegni circolari da trasmettere per posta raccomandata, o con consegna presso il suo studio fissando all'uopo un appuntamento), previa autorizzazione del giudice.
      Quanto a sub b), le comunicazioni ricevute dai creditori sono tutte favorevoli alla procedura nel senso che i creditori che hanno scritto le hanno comunicato di essere stati già integralmente o parzialmente pagati, per cui, considerato anche che si versa in un riparto concordatario che non è regolato da norme particolari e, principalmente che non vi è uno stato passivo di riferimento, può, a nostro avviso, dare esecuzione al riparto pagando ai crediti in questione il residuo del loro credito, detratto quanto essi hanno dichiarato di aver ricevuto e considerarli, ai fini contabili, integralmente saldati o saldati comunque nella quota concordataria prevista. La somma "risparmiata" continua afar parte dell'attivo e la utilizza per i successivi riparti.
      Ad ogni modo, versandosi in materie in cui si tratta di fare scelte procedurali non prefissate dalla legge, è sempre preferibile consultare preventivamente il giudice per sapere se è d'accordo sulla linea proposta.
      Zucchetti SG srl