Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo e spese legali

  • Giovanni Marendon

    Sassuolo (MO)
    14/06/2013 20:50

    Concordato preventivo e spese legali

    Salve, chiedo vs parere sul seguente caso.
    Società in Concordato Preventivo con cessio bonorum.
    Giudizi di accertamento del credito (tutti crediti con causa ante procedura quindi concorsuali) promossi da creditori contestati (fornitori che chiedono accertamento credito e rango, lavoratori per illegittimità licenziamento, ecc.).
    Alcuni giudizi sono iniziati prima del deposito del ricorso per CP, altri dopo.
    Se il creditore vede accolte le proprie domande con sentenza (alcune prima dell'omologa altre sentenze dopo l'omologa) e nella sentenza viene anche condannata la società debitrice (in CP) al pagamento delle spese legali, tali spese legali:
    (i) Sono da considerare in chirografo
    (ii) Sono da considerare dello stesso rango del credito per cui si è conteso in causa
    (iii) Sono da considerare in prededuzione
    Se invece di CP si fosse trattato di fallimento, mi sembra che le spese legali (cui viene condannato il fallimento) per giudizi in cui è parte il curatore vadano considerate in prededuzione (prededuzione sempre di rango chirografario però) . Ciò perché si tratta di spese qualificate di massa.
    Nel CP mi sembra che il discorso è un po' diverso.
    Non c'è un curatore. Non c'è una fase di verifica crediti. Legittimato passivo è il debitore, al quale si affianca di regola, però, anche il liquidatore; e questo è ulteriore argomento di valutazione.
    Io sarei per qualificare le spese legali di soccombenza in giudizi di accertamento di crediti concorsuali come chirografarie. Forse le considererei prededucibili nei giudizi che investono solo la fase liquidatoria (problemi su riparti, azioni di recupero del liquidatore, ecc.).
    Ma non ne sono convinto al 100 %.
    E se l'avvocato del creditore si fosse dichiarato antistatario ? questo solo fatto muterebbe la questione ?
    ALTRO ASPETTO.
    Se questi giudizi vengono definiti con transazione (sottoscritta da creditore debitore e liquidatore) è possibile – come chiede il creditore (anzi il suo avvocato) – che una parte della somma che viene riconosciuta come dovuta sia attribuita/riconsociuta espressamente come prededucibile a titolo di spese legali ?
    Io credo di no ! Neppure se al quesito di sopra si sia data risposta come ipotizzata sub (iii). Credo che la prededuzione non possa essere stabilita dalle parti ma solo dalla legge.
    Grazie in anticipo per il vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2013 18:06

      RE: Concordato preventivo e spese legali

      Cominciamo dal secondo quesito perché in esso lei richiama un principio fondamentale e cioè che la prededuzione non può essere disposta dalle parti ma deve essere prevista dalla legge, per cui attraverso una transazione non si può stabilire se determinati crediti siano o non da considerare prededucibili, ma eventualmente indicare che le parti, alla luce della vigente normativa (da indicare) ritengono che quel credito possa godere della predeuzione. ossia è sempre la legge che dispone come trattare il crediti e la legge nel caso è costituita dall'art. 111 che, al secondo comma, considera prededucibili quei crediti "cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge". Ovviamente tale norma è dettata per il fallimento ma nel concordato, seppur non si vuol parlare di prededuzione, sono egualmente vigenti i criteri della funzionalità e della occasionalità, nel senso che i crediti che sorgono in funzione del concordato (anche quindi anteriormente all'apertura della procedura, si pensi al secondo comma dell'art. 182 quater o ai crediti dei professionisti che preparano il ricorso, secondo la recente sentenza della Cassazione) o in occasione (che è concetto cronologico che si collega al periodo della procedura) vanno pagati alla scadenza integralmente senza subire la falcidia dei crediti c.d. concorsuali; concetti peraltro in continua evoluzione in considerazione da un lato della disciplina sui finanziamenti e sulle operazioni in pendenza del termine dato su ricorso per concordato in bianco (il riferimento è all'art. 182 quinquies e alle operazioni di cui al settimo comma dell'art. 161) e, dall'altro, alla generale fallimentarizzazione del concordato, specie con cessione dei beni (si pensi all'art. 182 o al richiamo dell'art. 45 nell'art. 189, ecc.).
      Questo discorso per dire che, a nostro avviso, i crediti sorti in pendenza del concordato tanto più se funzionali allo stesso, godono della prededuzione, o meglio, vanno pagati preliminarmente e integralmente nel corso della procedura e in prededuzione nell'eventuale successivo fallimento.
      Applicando questo criterio alla fattispecie da lei rappresentata, ci sembra che il credito del legale di controparte sorga al momento della sentenza che stabilisce sulle spese e della contestuale liquidazione, per cui riteniamo che rientri tra i crediti da pagare in prededuzione; il fatto che l'avvocato assuma di averle anticipate non rileva a questo fine in quanto incide sulla legittimazione della richiesta.
      Allo stesso modo, se si fa una transazione e si stabilisce che le spese legali siano tutte a carico della parte in concordato (in genere nelle transazioni le spese si compensano), anche queste pensiamo ( ma sul punto qualche dubbio permane) dovrebbero seguire la stessa sorte, quanto meno quelle relative agli onorari che, appunto, vanno determinate in base alle tariffe del momento della liquidazione, anche se le prestazioni sono state già svolte in passato nella vigenza di altra tariffa (principio affermato dalla S.C. con riferimento al biennio ai fini del privilegio ex art. 2751 bi n. 2 c.c. per il compenso del proprio legale).
      Zucchetti SG Srl
      • Paola Matrundola

        Roma
        28/05/2014 16:18

        RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

        Buongiorno, mi inserisco nella conversazione che precede, ancorchè risalente, e mi permetto di osservare che la risposta non mi pare del tutto esaustiva o, quantomeno, mi ha destato una perplessità.
        Se ho ben inteso la domanda del collega Marendon, infatti, ci si chiedeva quale natura attribuire al credito per spese legali liquidate in una sentenza che vede soccombente una società in c.p., anche nel caso in cui la liquidazione giudiziale non sia intervenuta in giudizio.
        Si pensi al caso dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, promossa dalla società prima dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo e definita dopo l'omologa, in cui la liquidatela non sia intervenuta.
        A mio avviso il solo dato cronologico non è sufficiente ad attribuire natura prededucibile a tale credito, che deriva da una sentenza emessa inter alios. Di contro, se la liquidatela interviene, allora, e solo allora, il credito può dirsi sorto in funzione ed in occasione del concordato, e perciò acquista natura prededucibile.
        Vi ringrazio sin d'ora della risposta e ringrazio i colleghi chee vorranno fornire il loro personale contributo alla soluzione del quesito.
        • Filippo Rasile

          REGGIO EMILIA (RE)
          29/05/2014 09:16

          RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

          Segnalo Tribunale Reggio Emilia, sentenza 06.02.2013 n° 216.
          Mi sembra che sia dello stesso parere del dott. Marendon, nel senso di qualificare come chirografarie le spese legali di soccombenza in giudizi di accertamento di crediti concorsuali già iniziati prima dell'apertura della procedura di CP e conclusisi dopo.

          Il Tr di RE afferma - a mio avviso condivisibilmente - che <<la condanna alle spese di lite debba essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, originando detta
          condanna in fatti costitutivi (l'azione o la resistenza in giudizio) anteriori: difatti, se è vero che il presupposto dell'obbligo di rifondere le spese è la soccombenza, quest'ultima affonda le sue radici nelle difese svolte dalle parti in causa [...]>>.
          Aggiungendo che <<... l'art. 168 L.F. non riguarda soltanto i crediti per "titolo" anteriore ma anche quelli per "causa" anteriore e che "nel concetto di causa … [deve] essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore" (così Cass. 16737/2007)>>.
          Quindi, si arriva a concludee che il credito per spese di soccombenza va considerato anteriore all'apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente e, cioè, nell'instaurazione del giudizio radicato ante procedura. Perciò << la condanna alla rifusione dei costi del giudizio costituisce il credito che è contenuto nel titolo (successivo) ma esso trova causa (anteriore) in fatti generatori accaduti in precedenza>>.

          Partendo dai principi esposti si può - poi - giungere anche a dare una risposta agli altri interrogativi.

          Cordialità
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            29/05/2014 19:57

            RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

            Noi abbiamo il massimo rispetto di tutte le opinioni e non cerchiamo mai di imporre una nostra interpretazione, che ci limitiamo ad esporre e argomentare. Nella specie, nonostante diversi indirizzi, noi riteniamo che le spese legali liquidate per l'accertamento di un credito nei confronti del debitore concordatario e poste nel provvedimento giudiziario a carico di questi sono da considerare in prededuzione per l'interpretazione data dell'art. 111, co. 2, nella risposta precedente, che non viene scalfita dal considerazioni del tribunale di Reggio Emilia. Nel nuovo sistema, infatti, è pacifico che crediti anche anteriori al concordato possano essere considerati prededucibili quando siano sorti in occasione o in funzione della procedura; peraltro per quanto riguarda le spese legali queste si ricollegano alle prestazioni effettuate dal legale nel corso del tempo ma è con la sentenza che decide sul credito che vengono poste a carico del debitore in concordato in ragione della soccombenza e con quel provvedimento gli onorari vanno determinati tenendo conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine. Nè sembra rilevante che il liquidatore si sia costituito in giudizio, sempre che il processo sia regolarmente continuato.
            Zucchetti SG Srl
            • Maria Rosaria Potenza

              Vibo Valentia
              01/07/2014 00:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

              Mi inserisco nella discussione, ponendo una riflessione che proverò e rendere meglio comprensibile con un esempio:
              - una società, successivamente ammessa a c. p., promuove, in pari data e prima dell' ammissione al concordato, due opposizioni a due diversi decreti ingiuntivi ottenuti da due creditori;
              - la prima opposizione si conclude con una sentenza che vede soccombente la società già in c.p., con contestuale condanna al pagamento delle spese liquidate. La sentenza interviene dopo l'ammissione al cp della società, pertanto, poiché il credito per le spese legali sorge "in occasione della procedura", ai sensi dell'art. 111 LF, come da vs. interpretazione, è da considerarsi prededucibile;
              - la seconda opposizione si conclude sempre con una sentenza di condanna con contestuale condanna al pagamento delle spese liquidate, ma interviene prima della domanda di concordato preventivo, non "in occasione della procedura", pertanto il credito per le spese liquidate in sentenza, ai sensi dell'art. 111 LF, non è da considerarsi in prededuzione.

              Ne consegue che l'allungamento dei tempi del processo, nel primo caso favorisce il professionista, creditore delle spese legali, attribuendo la prededucibilità al suo credito.

              Questa riflessione mi fa propendere per una diversa interpretazione dell'art. 111 LF, rispetto a quella da voi proposta, in linea con quella dei colleghi:
              - l'espressione "credito sorto in occasione della procedura" a mio parere è da intendersi riferita a quei crediti che gli organi della procedura potrebbero far sorgere per la corretta gestione della procedura stessa, sorgerebbero quindi "in occasione della procedura" ma anche nell'interesse della stessa;
              - l'espressione "in funzione della procedura",invece, ha il compito di ampliare, rispetto alla prima, i crediti prededucibili, considerando tali anche quelli non sorti "in occasione della procedura", sorti prima dell'ammissione alla procedura ma "in funzione" (e quindi nell'interesse) di questa.

              L'interpretazione proposta risolverebbe il problema della diversa soluzione nei due casi sopra esemplificati: entrambi i crediti, alla luce dell'interpretazione proposta, non sarebbero "prededucibili", il primo perchè sebbene "sorto in occasione della procedura" non è funzionale a questa; il secondo perchè non sorto in occasione della procedura, nè in funzione della procedura.
              In sintesi, a mio parere, l'espressione "sorti in occasione della procedura" attribuisce la prededuzione ai crediti sorti durante il concordato preventivo e pertanto funzionali alla procedura(requisito cronologico che implicitamente ingloba un requisito teleologico, secondo l'id quod plerumque accidit), l'espressione "in funzione della procedura" attribuisce la prededucibilità ai crediti antecedenti all'ammissione dell'imprenditore al concordato ma ad esso finalizzati (requisito teleologico).
              Diversamente, come si potrebbe giustificare la disparità di trattamento nei casi simili sopra esemplificati?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                02/07/2014 17:00

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

                Le sue considerazioni sono molto interessanti tanto che se ne trova traccia anche in una recente sentenza della S.C. (Cass. 24.1.2014, n. 1513), per la quale, appunto, "Il primo criterio, che fa riferimento all'elemento cronologico ("in occasione"), deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito alla attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa".
                Riteniamo, tuttavia, che questa interpretazione debba essere ulteriormente vagliata perché l'art. 111, comma 2, l. fall. nella attuale formulazione individua i crediti prededucibili nella successiva procedura fallimentare alternativamente nei crediti sorti in occasione ovvero in quelli sorti in funzione del concordato preventivo e ci sembra che quando lei dice che "l'espressione sorti in occasione della procedura attribuisce la prededuzione ai crediti sorti durante il concordato preventivo e pertanto funzionali alla procedura" finisca per inglobare il requisito cronologico nel requisito teleologico; il che sarebbe pienamente corretto se il legislatore avesse detto che sono predeudicibili i crediti sorti in occasione e in funzione di altre procedure.
                In ogni caso la materia è in piena evoluzione, specie dopo la recente abrogazione della norma interpretativa del sec. comma dell'art. 111, per cui è opportuno attendere altri interventi giurisprudenziali, speriamo chiarificativi. Nel frattempo la diversa soluzione data a situazioni similari (non simili) non deve spaventare, dal momento che il legislatore ha posto come autonomo il criterio della occasionalità, che anche lei riferisce ad un dato cronologico.
                Zucchetti Sg Srl

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                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  25/11/2014 18:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

                  Buonasera, mi ricollego alla risposta data il 29.05.2014 secondo la quale - nonostante i diversi indirizzi - ritenete che nel concordato preventivo le spese legali liquidate per l' accertamento del credito nei confronti del debitore concordatario e poste nel provvedimento giudiziario a carico di questi sono da considerare in prededuzione.
                  Il caso che vi sottopongo è diverso nel senso che, una causa iniziata prima della ammissione alla procedura concorsuale (trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal debitore prima della richiesta della ammissione alla procedura di concordato e successiva domanda riconvenzionale proposta dallo stesso) si conclude con l' accoglimento delle richieste del debitore nel senso che la sentenza certifica un debito inferiore e compensa per intero fra le parti le spese del processo.
                  Il legale del debitore in concordato richiede comunque una somma alla liquidazione concordataria in virtù di una convenzione sottoscritta dal legale rappresentante prima della ammissione alla procedura di concordato (scrittura che prevedeva la corresponsione di un compenso se la sentenza avesse certificato un minor debito).
                  Come debbono essere trattate queste somme ?
                  Grazie per la risposta che mi vorrete fornire.
                  Alessandro Bartoli
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  25/11/2014 20:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

                  Riteniamo che si tratti di credito concorsuale da collocare tra i privilegiati con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.. Per ulteriori chiarimenti rimandiamo alla risposta data ad una analoga domanda fatta dal dott. Michelangeli, inserita in data odierna nella voce Concordati.
                  Zucchetti SG srl
                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  27/11/2014 17:01

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

                  Ringrazio per la segnalazione.
                  Cordialità.
                  Alessandro Bartoli
    • Andrea Sabatini

      REGGIO EMILIA (RE)
      13/01/2024 16:42

      RE: Concordato preventivo e spese legali

      Buonasera,
      mi collego alla discussione sviluppatasi - seppur ormai 10 anni orsono - sul tema principale, per avanzare il seguente caso.
      Una società ottiene decreto ingiuntivo, che la società ingiunta oppone con intento prettamente dilatorio, ricorrendo, poco tempo dopo, ex art. 44, 1° c., CCII, ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito di documentazione. Deposita poi ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con continuità aziendale. Il Tribunale competente apre il procedimento di P.R.O., fissando altresì data inziale e finale per l'espressione del voto. A seguito delle operazioni di voto e della relazione del C.G., il P.R.O. viene omologato.
      Nelle more del periodo suddetto, si sviluppa anche la causa di merito di opposizione a d.i., che giunge a decisione poco dopo la sentenza di omologa del P.R.O.
      La pronucia di merito conferma in toto il decreto ingiuntivo e condanna la società debitrice (che ha conseguito l'omologa del P.R.O.) a rifondere all'opposta non solo le spese legali di causa, ma anche una somma equitativa ex art. 96, 3° c., c.p.c.
      Fermo restando che il credito contenuto nel D.I. verrà pagato secondo la percentuale stabilita nel P.R.O., si chiede se, allo attuale della giurisprudenza, possa ritenersi prededucibile il credito per spese legali e per la condanna ex art. 96 c.p.c., maturato a favore della società creditrice opposta, a fronte della favorevole sentenza di merito, pubblicata successivamente all'omologazione del piano.
      Ringrazio sin d'ora per un Vs. cortese riscontro.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/01/2024 19:38

        RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

        Trattandosi di un procedimento che ha visto la partecipazione diretta della società ammessa al PRO, come è normale in fase concordataria, a nostro avviso il credito per spese di giustizia, anche se contenuto nella sentenza emessa nella pendenza del piano soggetto ad omologazione, trova la sua fonte nel fatto che ha determinato il giudizio stesso, ossia nel mancato pagamento del debito che ha giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo, la cui opposizione si è rilevata non solo infondata ma anche temeraria, tanto da portare alla condanna anche ai sensi dell'art. 96 cpc; se anche per quest'ultima voce si volesse trovare l'origine nella proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo dilatorio, egualmente il credito relativo sarebbe concorsuale in quanto l'opposizione è stata proposta prima dell'accesso al PRO. Discutendosi di spese di giudizio di cognizione, il credito relativo non è assistito da alcun privilegio.
        Zucchetti SG srl
        • Andrea Sabatini

          REGGIO EMILIA (RE)
          17/01/2024 10:47

          RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

          Vi ringrazio molto per il cortese riscontro.
          Aggiungo qualche elemento che non avevo inserito nel quesito:
          - il P.R.O. omologato prevede la continuazione dell'attività aziendale ed il reperimento di ulteriori risorse finanziarie derivanti da tale attività;
          - la società creditrice opposta ha votato favorevolmente al P.R.O.;
          - la sentenza di omologazione ha disposto la chiusura della procedura ex art. 113 CCII, determinando la perdita di efficacia delle misure protettive in essere (peraltro d'imminente cessazione a seguito di proroga), ai sensi dell'art. 55, 2° c., ultimo periodo, CCII, fermi gli effetti di cui all'art. 117 CCII nei confronti dei creditori concorsuali.
          Mi chiedo come vada interpretato il disposto dell'art. 55, n. 7, CCII ("In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive"), rispetto al 117 CCII, a fronte della cessazione delle misure protettive e della sopravvenienza di un credito (per condanna spese legali ed art. 96 c.p.c.), ancorché qualificato come concorsuale, e quindi - stando al Vs. parere - non assistito da alcun privilegio.
          Grazie ancora per il confronto.
          Andrea Sabatini
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/01/2024 18:03

            RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

            L'art. 117 opera su un piano diverso da quello su cui si muovono le norme sulle misure protettive e comunque entrambe sono irrilevanti nella fattispecie.
            Invero la cessazione del PRO per mancata omologazione nel termine o per altro motivo, determina anche la cessazione delle misure protettive, non a causa del disposto di cui all'ult. periodo del comma 3 dell'art. 55 (la pari disposizione del comma 2 da lei richiamato si riferisce alle misure cautelari) che attiene all'ipotesi opposta della omologa dello strumento di regolazione della crisi, ma per la ovvia ragione che, cessata la procedura nella quale operavano dette misure, le stesse non hanno più ragione di permanere. In questo contesto si inserisce il comma 7 dell'art. 55, per il quale la revoca o la cessazione delle misure protettive (per qualsiasi motivo, per decorso del termine massimo, per mancata omologa, ecc.) fa venire meno anche il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, a far data dalla cessazione delle misure protettive. Questa normativa riguarda quindi le misure protettive e la sorte in caso di cessazione della procedura in cui le stesse producevano i loro effetti, nel mentre l'art. 117 riprende l'art. 184 l. fall., disponendo la obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori, anche quelli dissenzienti, e lasciando impregiudicati i diritti nei confronti dei fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso. Tale norma, quindi, in primo luogo si riferisce al concordato e altri strumenti di regolazione della crisi cui è estesa che siano stati omologati e per effetto della omologa i creditori che siano stati parzialmente o per niente soddisfatti dalla procedura nulla possono più chiedere al debitore tornato in bonis, nel mentre possono far valere i loro crediti residui nei confronti dei coobbligati e fideiussori del debitore.
            Nella specie da lei raffigurata in cui il PRO non è stato omologato né è stata dichiarata la liquidazione giudiziale, la normativa citata non trova applicazione in quanto il debitore è sì tronato in bonis, ma non è esdebitato per effetto del disposto dell'art. 117 non essendo stato il concordato omologato e (sostanzialmente) per la stessa ragione sono cessate le misure di scurezza , per cui i creditori sono liberi di agire nei suoi confronti e nei confronti dei suoi fideiussori e ccobbliati e possono agire anche in via esecutiva e crearsi diritti di prelazione, in quanto si trovano di fronte un debitore in bonis.
            Salvo poi a riprendere questi discorsi nel caso in cui lo stesso debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale
            Zucchetti SG srl
            • Andrea Sabatini

              REGGIO EMILIA (RE)
              17/01/2024 19:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

              Buonasera,

              probabilmente mi sono spiegato male, ma nei miei due precedenti interventi ho indicato che il P.R.O. è stato omologato, e che, di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la chiusura della procedura ex art. 113 CCII, nonché la perdita di efficacia delle misure protettive ex art. 55 CCII (correttamente terzo comma, come segnalate Voi), peraltro già in fase di cessazione, per scadenza della proroga.
              Quindi, il piano di ristrutturazione è stato omologato e deve essere eseguito. Qui s'innesta il tema dei crediti sopravvenuti, per spese legali di soccombenza e condanna ex art. 96 c.p.c., vantati dalla società opposta avverso la società debitrice opponente, a fronte di sentenza emessa poco dopo l'omologa del P.R.O. (ma per causa di opposizione instaurata prima dell'ammissione).
              In questi termini sollevavo qualche riflessione sul disposto dell'art. 55, n. 7, CCII, leggendolo unitamente al vincolo per tuttii creditori, prodotto dall'art. 117 CCII.
              Grazie nuovamente.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                19/01/2024 19:53

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

                Lei si è espresso bene e noi avevamo identificato il provvedimento di chiusura con quello di compiuta adempimento del PRO, in quanto ci aveva tratto in inganno il fatto che il tribunale avesse disposto la chiusura della procedura con la sentenza di omologa in quanto la chiusura è un effetto naturale della omologazione ai sensi dell'art. 113, richiamato dall'art. 64bis, co. 9.
                Ad ogni modo le conclusioni cui eravamo pervenuti non cambiano sebbene la vicenda vada costruita nel senso che il PRO, nel corso del quale erano state chieste e confermate le misure protettive, è stato omologato e con la sentenza di omologa il tribunale ha dichiarato la chiusura della procedura; in applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 55 le misure protettive hanno perso efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologa. Questo non significa che, dopo l'omologa, i creditori siano liberi di agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore in quanto l'art. 117 ci dice che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i credito anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso e, se il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori, anche per i non votanti o dissenzienti, vuol dire che tutti i creditori vanno soddisfatti secondo le modalità del piano concordatario approvato e omologato; e tanto spiega perchè l'efficacia dele misure protettive è calcolata fino all'omologa (sempre che arrivi nel termine stabilito o in quello massimo annuale di durata di dette misure fissato dall'art. 8), da cui si capisce non solo l'importanza della norma di cui all'art. 117- senza la quale nella fase dell'esecuzione del concordato non varrebbe il divieto delle azioni esecutive- ma anche perché abbiamo detto nella precedente risposta che le due norme- quella di cui all'art. 54, co. 2, e quella di cui all'art. 117- operano su piani diversi; la prima riguarda le misure protettive che, per il combinato disposto degli artt. 55 co. 3 e 117 operano fino alla omologa, la seconda estende indirettamente la protezione del patrimonio del debitore alla fase successiva alla omologa. Contestualmente l'art. 117 , nel mentre impedisce definitivamente la possibilità per i creditori di agire nei confronti del loro debitore che ha adempiuto al concordato per l'effetto esdebitatorio che tale procedura produce, lascia intatto il diritto di credito- e le relative azioni- nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
                Zucchetti Sg srl
                • Andrea Sabatini

                  REGGIO EMILIA (RE)
                  20/01/2024 11:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e spese legali

                  Ringrazio per l'esaustivo intervento.