Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Relazione Periodica Concordato Preventivo Liquidatorio

  • Massimo De Gaetani

    LUCCA
    05/06/2018 08:52

    Relazione Periodica Concordato Preventivo Liquidatorio

    Buongiorno,
    un Concordato Preventivo liquidatorio è stato omologato, con conseguente nomina di un Liquidatore Giudiziale.
    Come richiesto dal combinato disposto dell'Art. 182, u.c. e dell'Art. 33, u.c., L.F., il Liquidatore provvede alla predisposizione della relazione periodica.
    Pare che l'onere di deposito in Cancelleria e nel Registro Imprese di tale relazione incomba sul Commissario Giudiziale, visto che l'Art. 182 prevede l'operato del Liquidatore solo in relazione al primo-secondo-terzo periodo dell'Art. 33 quinto comma, ma i depositi sono disciplinati dai periodi successivi.
    E' corretta tale interpretazione?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2018 19:08

      RE: Relazione Periodica Concordato Preventivo Liquidatorio

      Il sesto comma dell'art. 182, introdotto con l'art. 17 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012. n. 221, stabilisce che "si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina…….", per cui basta prendere in esame il quinto comma dell'art. 33 e leggere i primi tre periodi per stabilire quali sono i compiti del liquidatore.
      Ed in gran parte è così, per cui il liquidatore:
      a- ogni sei mesi dalla nomina deve redigere un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione (primo periodo, comma quinto art. 33)
      b- deve trasmettere copia del rapporto al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo (secondo periodo).
      Il terzo periodo riguarda non il curatore (e quindi il liquidatore), ma il comitato dei creditori, prevedendo che questo nel suo complesso o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte al rapporto ricevuto dal liquidatore.
      A questo punto finiscono i compiti del liquidatore, anche perché nella parte finale dell'ult. comma dell'art. 182 si dice che il liquidatore "comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma", il che farebbe pensare che il compito del liquidatore sia quello di trasmettere i rapporti al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che a sua volta li trasmette al registro delle imprese e li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.
      In passato noi abbiamo cercato di dare una lettura meno rigorosa di questa norma perché questa divisione di compiti tra commissario e liquidatore ci sembrava poco coerente. A noi sembrava, infatti, che il richiamato terzo periodo, benchè lessicalmente autonomo e diviso da un punto dal precedente, non possa essere considerato logicamente autonomo, ma una derivazione del secondo dal momento che in questo si parla della trasmissione di copia del rapporto al comitato dei creditori e nel terzo delle eventuali osservazioni che il comitato o ciascuno dei suoi componenti possono formulare. Sembrava cioè logico ritenere che il legislatore abbia considerato il secondo e terzo periodo un tutt'uno, per cui il vero terzo periodo richiamato dall'art. 182 diventava il quarto sotto il profilo lessicale, per cui il liquidatore doveva anche trasmetter il rapporto al Registro delle imprese.
      Per onestà intellettuale diciamo che questa soluzione, indubbiamente un po' ardita, non ha trovato adesione.
      Zucchetti SG srl