Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    23/11/2023 21:57

    Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale

    Buongiorno,
    sono stato nominato Liquidatore Giudiziale nell'ambito di un concordato preventivo in continuità che prevede una componente liquidatoria di cessione di alcuni asset.
    Nel decreto di omologa il Tribunale riporta il seguente passaggio:
    - occorre "provvedere agli incombenti di cui all' art. 182 l. fall., in presenza di un'ampia componente liquidatoria e in conformità alle previsioni della proposta, facendo ricorso al nominativo del professionista indicato dalla società debitrice, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l. fall., e che ha concordato il proprio compenso".

    Nel Piano infatti è stato indicato e previsto un compenso pattuito con la società.
    Orbene dopo circa un anno le attività poste in essere di liquidazione superano di gran lunga in termini di ore svolte rispetto a quelle preventivate e responsabilità assunte a tutela e massimizzazione degli interessi dei creditori sociali.

    Al di là di ciò, comunque, già ex ante il compenso da me pattuito con la società, tenuto conto dei numeri della società, era inferiore a quello liquidabile ai sensi del dm 30 del 2012.
    L'art. 182 lf richiama l'art. 39 che dispone che il compenso è liquidato dal Tribunale.

    La prima domanda è: come si concilia la circostanza che il Tribunale abbia indicato nel decreto di omologa che lo scrivente ha già "concordato il proprio compenso" con l'art. 39 lf che dispone che anche il compenso del liquidatore è liquidato dal Tribunale ed è determinato in base al dm 30 del 2012?
    Devo considerare il compenso ormai pattuito e citato nel decreto di omologa oppure non devo considerarlo poiché la liquidazione dello stesso deve avvenire secondo le ordinarie regole dell'art. 39 lf? Segnalo peraltro che la liquidazione in base all'art. 39 lf sarebbe ampiamente coperta da un fondo rischi per spese in prededuzione originariamente accantonato a Piano.

    La seconda domanda è invece la seguente: qualora la risposta alla prima domanda sia che devo ormai tenere conto del compenso pattuito con la società, posso chiedere al Tribunale medesimo una revisione dello stesso alla luce delle maggiori attività svolte? In questo caso c'è qualche supporto normativo o giurisprudenziale che possa giustificare tale richiesta?

    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/11/2023 18:11

      RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale

      E' vero che l'art. 182, co. 2 L. fall. dispone che è applicabile al liquidatore l'art. 39, tuttavia va ricordato che il primo comma di tale norma prevede che il tribunale nomini nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione "se il concordato … non dispone diversamente". Tale inciso comporta che l'art. 182, nella parte in cui si prevede la nomina di un liquidatore giudiziale, la nomina del comitato e le modalità della liquidazione, funge da mera regolazione sussidiaria, da invocare solo ed esclusivamente in assenza di diversa disciplina organizzativa della liquidazione indicata dal piano. Nel suo caso il tribunale ha seguito questa linea, dato che ha nominato il liquidatore indicato dal debitore una volta controllato che aveva i requisiti di legge per coprire la carica e, visto che il debitore il professionista nominando avevano anche concordato il compenso per l'opera da prestare, ha accolto anche questa indicazione in applicazione del principio che l'accordo tra la parte e il professionista costituisce il criterio primario dettato dall'art. 2333 c.c. per la determinazione del compenso.. Restava al tribunale da controllare soltanto la convenienza per la massa ed i fatti danno ragione alla scelta effettuata in quanto il compenso pattuito si è dimostrato essere inferiore a quello liquidabile secondo tabelle,
      Stante queste premesse di un compenso consensualmente determinato con il debitore è difficile che il tribunale possa modificarlo su sua richiesta in quanto lei che è il tecnico si è assunto il rischio di effettuare la prestazione liquidatoria al prezzo convenuto. Solo se nel corso della liquidazione sono emersi fatti imprevisti e imprevedibili che hanno aggravato la sua condizione da rendere del tutto squilibrata l'attività svolta rispetto al compenso pattuito, il tribunale potrebbe integrare il compenso su congiunta richiesta sua e del debitore.
      Zucchetti SG srl
      • Fabio Titi

        FORLI' (FC)
        14/02/2024 10:22

        RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale

        Buongiorno,
        mi ricollego alla Vostra risposta e, ritenendo sussistenti gli elementi imprevisti e imprevedibili che giustificherebbero la richiesta di adeguamento del compenso, chiedo se il Tribunale, a fronte dell'istanza da produrre da parte del Liquidatore Giudiziale e dalla Società, debba esprimersi quindi sulla sussistenza dei fatti imprevisti e imprevedibili, sul nuovo intervenuto accordo fra Liquidatore Giudiziale e Società e sulla permanenza della convenienza per i creditori sociali.
        Anticipo che l'adeguamento del compenso sarebbe ricompreso nel fondo rischi in prededuzione già stanziato a Piano (omologato) e che esso rimarrebbe inferiore alle tabelle ministeriali.
        In altre parole in tutto questo il Comitato dei Creditori e il Commissario Giudiziale non intervengono?
        Al di là di quanto disposto dall'art. 41 lf sul fatto che il Comitato dei creditori autorizza gli atti del Liquidatore Giudiziale e al di là del fatto che il Commissario Giudiziale vigila sull'andamento della liquidazione, lo stesso decreto di omologa emesso dal Tribunale stabilisce che per gli atti di straordinaria amministrazione il Liquidatore Giudiziale deve richiedere autorizzazione al Comitato dei Creditori e deve ottenere parere favorevole dal Commissario Giudiziale.
        Mi chiedo quindi se la richiesta di adeguamento del compenso sia un atto di straordinaria amministrazione oppure no e, qualora lo fosse, quale ulteriore benestare deve fornire il Tribunale? Grazie. Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/02/2024 17:51

          RE: RE: RE: Determinazione compenso Liquidatore Giudiziale

          Gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione cui fa riferimento la norma attengono allo svolgimento dell'attività dell'organo nominato e riguardano quindi la gestione della dei beni (in senso lato) della procedura, nel mentre l richiesta del compenso o di integrazione dello stesso di tale organo riguarda costui ed, infatti, sia l'art. 39 l. fall. che il d.m. n. 32 del 2012 richiedono per la liquidazione una istanza dell'interessato e un decreto del giudice, senza prevedere una autorizzazione del comitato dei creditori. Nel suo caso, visto che chiede una integrazione del compenso pattuito alla luce di fatti nuovi imprevisti sopraggiunti, deve rivolgersi al tribunale rappresentando lo storico di quanto avvenuto e i motivi per cui chiede l'integrazione, ossia i fatti nuovi imprevisti e imprevedibili che hanno squilibrato il rapporto.
          Zucchetti SG srl