Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

ANTIRICICLAGGIO-ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    14/03/2024 09:28

    ANTIRICICLAGGIO-ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Buongiorno,
    ai fini dell'adeguata verifica della clientela in relazione agli obblighi di antiriciclaggio devono essere "indentificati" tutti i soggetti quali:
    -gli amministratori;
    -i soci;
    -gli organi della procedura (curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore ecc);
    o solo i gli amministratori ed i soci?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/03/2024 19:42

      RE: ANTIRICICLAGGIO-ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

      Ripetiamo la risposta data a quesito analogo nel 2020.
      "Questione molto complessa e spinosa perché nella legislazione in materia, sia primaria che secondaria, non è preso in considerazione il problema delle procedure esecutive e concorsuali.
      Comunque, la Banca d'Italia, che ha potere di normare la materia che gli è stato riconosciuto dal D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, ha stabilito che "I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori" (provvedimento Bankitalia del 3 aprile 2013; provvedimento 30 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019).
      Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007
      (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11)
      in cui alla domanda: "E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?" viene data la seguente risposta:
      "Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria".
      Ne deduciamo, pertanto, che allo stato il curatore debba qualificarsi come esecutore e che il titolare effettivo sia da individuarsi nel soggetto fallito".
      Tutti gli altri commenti che abbiamo visto sono nello stesso senso.
      Zucchetti Sg srl