Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

inventario nel concordato misto

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    03/01/2024 16:47

    inventario nel concordato misto

    Sono stato nominato commissario giudiziale di concordato misto; l'art 105 prevede che il commissario giudiziale rediga inventario del patrimonio del debitore. A differenza di quanto stabilisce art 172 LF, nulla viene disposto sulle modalità con le quali questa procedura debba essere svolta, in particolare se debbano essere nominati ( ed in particolare modo da chi) periti immobiliari e/o mobiliari .
    Grazie per la vostra risposta
    cordiali saluti
    Andrea Rogialli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/01/2024 19:30

      RE: inventario nel concordato misto

      Non nascondiamo la nostra perplessità nel constatare l'esistenza di concordati misti nel vigore del nuovo codice dato che il d.lgs n. 83 del 2022, nel riscrivere il testo dell'art. 84, ha abolito il concetto della prevalenza prevedendo espressamente nel terzo comma che "nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità", eliminando, contestualmente, anche gli altri obblighi in precedenza previsti a carico del debitore e del terzo cessionario, affituario ecc. di mantenimento o riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno alla metà della media di quelli in forza nei due anni precedenti al deposito del ricorso. E' stato, in tal modo, accolto quell'indirizzo giurisprudenziale dei giudici di merito (Trib. Massa, Trib. Venezia ecc.), avallato anche dalla Cassazione (Cass. 15 gennaio 2020, n. 734), secondo la quale "Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dalla l. fall., art. 186-bis, che al comma 1 espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori". Di conseguenza, risolto a monte il rapporto tra la componente liquidatoria e quella continuativa dell'attività aziendale non già in termini di prevalenza quantitativa dell'una o dell'altra componente, bensì in termini di funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell'attività, il concordato misto non ha più cittadinanza nel mostro ordinamento quale tertium genus perché i concordati o sono liquidatori o in continuità.
      Ad ogni modo, il problema da lei posto esiste in quanto l'art. 105 CCII si limita a dire che "il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore"; per la verità non vi è molto da aggiungere in quanto dell'inventario trattano gli artt. 769 e segg. c.p.c., che individuano le caratteristiche e modalità dell'inventario applicabili in ogni procedura ove non sia diversamente stabilito. Ed infatti, lo stesso art. 172 l. fall., che lei richiama, non diceva molto di più ma aggiungeva soltanto all'ult. comma che "Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni"; disposizione quest'ultima che è perfettamente compatibile anche nel nuovo codice ed è preferibile al sistema previsto per la liquidazione giudiziale (art. 195), ove è il curatore che nomina il perito, in quanto in questa ultima procedura il curatore ha la disponibilità dei beni che, invece, non compete al commissario giudiziale.
      Zucchetti SG srl