Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Prededuzione spese legali post omologa

  • Luca Orsini

    Pescara
    06/11/2023 15:42

    Prededuzione spese legali post omologa

    Buonasera,
    l'amministratore di una società in concordato rivendica - in nome e per conto di quest'ultima ed all'insaputa del liquidatore e del commissario giudiziale - una somma di denaro nei confronti di un soggetto estraneo alla procedura stessa (ossia nè creditore nè debitore). Il terzo promuove un'azione di accertamento negativo che lo vede vincitore ed ora chiede l'ammissione delle spese legali in prededuzione (liquidate in sentenza a carico della società in concordato) in quanto "credito sorto in costanza di concordato". Chi deve decidere sulla richiesta, il liquidatore o il commissario? E' corretto l'inserimento tra le spese prededucbili non essendo, tale credito, riferibile alla attività degli organi della procedura ?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2023 18:45

      RE: Prededuzione spese legali post omologa

      Partendo dalla seconda domanda , la prededuzione è riconoscibile alle spese poste a carico della società in concordato se l'azione è iniziata nella fase concordataria prima dell'omologa in quanto, fino a quel momento, il debitore, a norma dell'art. 167 l. fall., "conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale" e l'attività giudiziaria non è prevista tra quelle per la cui attuazione il secondo comma dell'art. 167 richieda l'autorizzazione del giudice, tuttavia la vigilanza del commissario comporta che questi possa esprimersi sull'attività giudiziaria svolta dal debitore, di modo che, salvo che il debitore nulla abbia comunicato al commissario circa la sua intenzione di proporre ricorso in cassazione, il silenzio del commissario o la mancanza di una sua obiezione equivale ad adesione all'iniziativa perché evidentemente ritenuta funzionale e conveniente per la procedura.
      Se l'azione è iniziata dopo l'omologa, quando, con la nomina del liquidatore, la disponibilità dei beni è passata a questi, come sostanzialmente passa al curatore nel fallimento, l'attività giudiziaria svolta dalla società in concordato non sarebbe rapportabile alla procedura.
      Questa impostazione risponde implicitamente alla sua prima domanda; è chiaro, infatti, che se la disponibilità dei beni è passata al liquidatore, che deve procedere alla loro liquidazione per pagare i creditori, l'accertamento dei crediti da soddisfare- bemchè non esplicitato nella disciplina fallimentare- compete al soggetto che deve provvedere al pagamento, ossia al liquidatore.
      Zucchetti SG srl
      • Luca Orsini

        Pescara
        07/11/2023 20:07

        RE: RE: Prededuzione spese legali post omologa

        Buonasera e grazie.
        L'azione è stata promossa da un terzo (estraneo alla procedura cioè né creditore e né debitore della stessa); l'azione è iniziata dopo l'omologa del concordato. L'atto di citazione in giudizio della società in concordato non è stato notificato agli organi della procedura e né tantomeno l'amministratore della società in concordato ha notiziato i predetti organi in merito all'atto di citazione.
        In primo grado (Tribunale Ordinario) viene emessa sentenza sfavorevole alla società (convenuta contumace) e gli organi della procedura vengono a conoscenza della stessa solo a seguito della sua notifica - da parte del terzo - al fine di richiedere l'aggiornamento dell'elenco dei creditori prededucibili per le spese legali liquidate in suo favore. La sentenza non viene impugnata. Ha diritto ad ottenere questo rango?

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/11/2023 19:25

          RE: RE: RE: Prededuzione spese legali post omologa

          Da quanto capiamo dalla attuale comunicazione e da quella precedente, un terzo, a fronte della pretesa avanzata dalla società in concordato di pagare una certa somma, ha chiesto l'accertamento negativo di nulla dovere al pretendente, ma ha svolto tale azione dopo l'omologa del concordato. Il fatto che nel concordato ci sia un commissario e un liquidatore ci ha fatto pensare che si trattasse di un concordato liquidatorio, per cui , con l'omologa, la disponibilità dei beni è passata al liquidatore. Da questa situazione discende, a nostro avviso, quanto abbiamo già scritto nella precedente risposta, ossia che il credito per spese non è rapportabile alla procedura; con il che intendiamo dire che non sono non è riconoscibile la prededuzione ma non è riconoscibile il credito in quanto la procedura è rimasta completamente estranea alla controversia.
          Zucchetti SG srl
          • Lorenzo Di Nicola

            Pescara
            09/11/2023 20:05

            RE: RE: RE: RE: Prededuzione spese legali post omologa

            Ove, nel caso di specie (e cioè azione proposta post omologa senza interessare gli organi della procedura), la società in proprio avesse vinto il giudizio e riscosso, ad esempio, 100, tale somma a chi sarebbe andata? Sempre alla società in proprio, senza quindi riversare alcunchè al Liquidatore, oppure vi sarebbe stato obbligo di corrisponderla al Liquidatore stesso? Grazie per Vs. risposta.
            Lorenzo Di Nicola - Pescara
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/11/2023 19:29

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione spese legali post omologa

              L'introito sarebbe da considerare quale attivo sopravvenuto, come ad esempio una eredità o una vincita ad una lotteria, ecc.. Orbene, i beni sopravvenuti non entrano automaticamente tra quelli messi a disposizione dei creditori dal momento che l'art. 42 non è applicabile nel concordato in quanto non richiamato dall'art. 169, tanto più che ora il debitore che propone un concordato liquidatorio non è tenuto a cedere tutti i propri beni.
              In ogni caso bisogna guardare a come è formulata la proposta concordataria. Quasi certamente essa prevede la cessione dei propri beni analiticamente elencati (almeno i cespiti più consistenti), per cui solo i beni esistenti nel patrimonio del debitore in quel momento sono stati ceduti; se, invece, la proposta prevede espressamente la cessione anche dei beni futuri o implicitamente questa sia desumibile dal contenuto complessivo della stessa, nella cessione sono inclusi anche i beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore.
              Nei concordati in continuità il problema non si pone in quanto non vi è liquidazione e le entrate future vengono utilizzate per la continuazione dell'attività.
              Zucchetti Sg srl