Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo - cartelle notificate dopo la presentazione del concordato e aggio

  • Antonio Vaccaro

    Siracusa
    19/03/2019 13:10

    Concordato preventivo - cartelle notificate dopo la presentazione del concordato e aggio

    Buongiorno, espongo il seguente caso:
    La società indica nella proposta di concordato preventivo con continuazione l'importo presuntivo dell'aggio di riscossione per cartelle non ancora notificate e relative a tributi già maturati.
    Questo aggio 'presuntivo' si concretizza con le cartelle che l'agente della riscossione notifica dopo la presentazione della proposta.
    L'aggio in questione costituisce un debito gravante sulla società in continuità, oppure un debito a carico della procedura?
    Aderendo alla seconda ipotesi, si tratta di un credito prededucibile (ancorché chirografario sarebbe pagato prima dei privilegiati) o un credito chirografario parificato a quello derivante dalla cartelle notificate ante concordato?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/03/2019 10:41

      RE: Concordato preventivo - cartelle notificate dopo la presentazione del concordato e aggio

      Riteniamo che nel caso in questione l'aggio, ancorché prudenzialmente indicato nella proposta, non sia dovuto, né in valuta concorsuale né in prededuzione.

      Relativamente al fallimento, le sentenze di Cassazione 15/3/2013 n. 6646 e 7/2/2013 n. 6647 sono state chiarissime nell'affermare che l'aggio compete solo se la cartella è stata notificata prima della sentenza di fallimento.

      Esse motivano la non ammissibilità di aggi, diritti e spese Equitalia, nel caso di cartelle notificate dopo il fallimento, in estrema sintesi sulla base di tre considerazioni:
      - l'attività svolta da Equitalia "non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore"
      - la notifica della cartella non è atto necessario per l'ammissione al passivo, dato che la relativa istanza può essere presentata sulla base del semplice ruolo
      - tale notifica è il primo passaggio per la riscossione coattiva del credito erariale, e dopo il fallimento non può essere iniziata né proseguita alcuna procedura esecutiva individuale.

      Ci pare che tali principi, pur in assenza di una disposizione normativa o una interpretazione giurisprudenziale di legittimità specifica, giustifichino l'esclusione dal passivo di aggi, diritti e spese nel caso di cartella notificata dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo.


      Rilevanti sono poi le due sentenze che abbiamo reperito sulla questione, non tanto per il "livello" della Corte giudicante, quanto per la lucidità e coerenza delle motivazioni:

      - C.T.P. Bari, sezione XVII, sentenza n. 1613/17/2015, che ha respinto la tesi di Equitalia (rischio per il concessionario, in assenza di notifica della cartella, di incorrere nella decadenza e/o nella prescrizione del credito), poiché tale evenienza è esclusa espressamente dal secondo comma dell'art. 168 della l.f. e dall'art. 25, comma 1-bis, del D.P.R. 602/73, il quale ultimo prescrive che la notifica delle cartelle di pagamento, per i crediti anteriori, debba essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata approvazione del concordato preventivo, ovvero dalla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato.
      Conseguentemente, il concessionario della riscossione, ricevuto il ruolo, ha l'onere di intervenire nella procedura concorsuale ex art. 90 del d.p.r.. n. 602/73, senza la necessità di notificare la cartella e, qualora la procedura sia revocata o non omologata, alla luce del nuovo art. 25 del d.p.r. n. 602/73, potrà notificare la cartella di pagamento nei tre anni successivi.

      - Tribunale di Padova 3/4/2014, che ha affermato che i diritti di credito i cui elementi costitutivi non siano integralmente realizzati anteriormente a essa sono estranei e non opponibili alla procedura concorsuale, e tale principio trova applicazione nell'ambito del concordato preventivo a norma del già citato art, 168 l.fall.



      Evoluzione giurisprudenziale:
      La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".