Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Vendita auto da parte del debitore in un concordato preventivo liquidatorio - mancata trascrizione al pra del provvedime...

  • Andrea Mancini

    Livorno
    16/02/2024 17:55

    Vendita auto da parte del debitore in un concordato preventivo liquidatorio - mancata trascrizione al pra del provvedimento

    Egr.
    Quale liquidatore giudiziale mi sono accorto che il debitore nel corso della procedura concordataria ha venduto in autonomia un'autovettura su cui non era stato trascritto il provvedimento di apertura della procedura di concordato. Vi chiedo come devo comportarmi. Trattasi di un bene già presente antecedentemente l'apertura della procedura concordataria, di cui il commissario non aveva trascritto il provvedimento di ammissione.
    In attesa di un vostro indirizzo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/02/2024 19:15

      RE: Vendita auto da parte del debitore in un concordato preventivo liquidatorio - mancata trascrizione al pra del provvedimento

      Premesso che il debitore in concordato non ha provveduto alla alienazione di un bene in occasione dell'esercizio dell'impresa, l'autovettura in questione costituiva un bene destinato alla soddisfazione dei creditori in quanto il concordato con cessione dei beni coinvolge l'intero patrimonio del debitore, a meno che determinati beni non ne siano stati espressamente esclusi; né rileva il fatto che il commissario non abbia effettuato la trascrizione del provvedimento di apertura del concordato al PRA dato che la mancanza di tale atto non è sintomo di non voler acquisire l'auto tra i beni da liquidare e serve a risolvere i conflitti con i terzi.
      Posto che l'auto faceva parte dei beni da liquidare, il debitore, pur non avendo perso la disponibilità dei beni a seguito dell'apertura delle procedura concordataria per cui non sono in questa procedura applicabili, come invece nel fallimento, gli artt. 42-44 l. fall,, non poteva disporre liberamente dei beni facenti parte del patrimonio messo a disposizione dei creditori, in quanto se si tratta di uno degli atti rientranti nella previsione dell'art. 167-- e la vendita dell'auto lo è- questa necessitava dell'autorizzazione scritta del giudice delegato, altrimenti l'atto è inefficace rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 167, comma 2 l. fall.). Inoltre l'acquirente dell'auto non potrà efficacemente trascrivere l'acquisto in suo favore in quanto per l'art. 45 l. fall- richiamato dall'art. 169 nel concordato- le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento e, nel caso dopo la presentazione della domanda di concordato, sono senza effetto rispetto ai creditori.
      Lei pertanto, oltre afra presente l'accaduto in una relazione da trasmetere anche al P.M., può far valere la inefficacia della vendita nei confronti dell'acquirente e chiedere la restituzione dell'autovettura.
      Zucchetti Sg srl