Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato in continuità - liquidazione di un bene originariamente funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    21/02/2019 16:58

    Concordato in continuità - liquidazione di un bene originariamente funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale

    Preg.mi,
    Intervengo in qualità di Legale di un imprenditore intenzionato all'acquisto di un autocarro da una società in concordato preventivo.
    Più precisamente, il Tribunale ha omologato il concordato preventivo della Società Alfa, il cui piano prevede la continuità aziendale diretta con residua liquidazione dei crediti della stessa e dei soli beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale. A quest'ultimo scopo è stato nominato i Liquidatore Giudiziale.
    L'autocarro d'interesse del mio cliente non è inserito tra quelli indicati nel piano concordatario come non funzionali all'esercizio di dell'impresa, sicché non rientra nel perimetro dell'attività del Liquidatore. Difatti il mezzo è stato offerto mediante trattativa privata con il solo parere di congruità (del prezzo) rilasciato dallo stimatore del concordato.
    Posto come la vendita di un bene originariamente funzionale all'attività d'impresa induca a ritenere che la continuità non stia conducendo agli obiettivi prefissati con il rischio concreto di una risoluzione del concordato e di fallimento, mi e vi pongo le seguenti questioni:
    1- In ragione dell'originaria destinazione funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa, è legittimo affermare che la vendita de qua non sia suscettibile di rientrare nel perimetro di "competenza" del liquidatore?
    2- Ebbene, una vendita di tipo extra-concorsuale in deroga alle disposizioni sopra richiamate, sarebbe effettivamente posta a riparo da ipotetiche e future azioni di revocatoria?
    3- Posto come la vendita di tal genere configurata non verrebbe conclusa con il rituale decreto di trasferimento, è possibile ottenere la cancellazione delle formalità trascritte sul bene compravenduto (es. decreto di apertura del concordato)? A tal proposito, ritengo non sia possibile accedere alla procedura di liquidazione dei beni caduti in eredità (mutuata dalla disciplina della vendita dei beni minori) ex artt. 493 cc, 733 e 748 cpc, attesa l'assenza del carattere competitivo della vendita.
    Grato di un Vs riscontro, porgo
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2019 20:30

      RE: Concordato in continuità - liquidazione di un bene originariamente funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale

      Sulla possibilità di alienare un bene utilizzato per la continuità aziendale non abbiamo dubbi in quanto in ogni momento, nel corso della vita del concordato e nella fase della esecuzione, possono intervenire nuove necessità che rendano quel bene non più utile e funzionale all'esercizio dell'attività; visto che si sta parlando della vendita di un bene, di un autocarro e non di un complesso di beni, da tale decisione non è possibile desumere indizi sulla sorte della procedura, salvo valutazioni legate al caso concreto che inducano a ritenere il contrario. in ipotesi la vendita dell'aurocarro potrebbe ssere giustificata dalla sua obsolescenza, dalla necessità di acquistarne altro più grande per lo sviluppo dell'attività e così via.
      Ciò detto, si tratta di vedere come la vendita possa avvenire, perché si versa in una situazione per nulla regolamentata dalla legge. Se la vendita fosse stata disposta prima dell'omologa si sarebbe applicato l'art. 167 l.f.. e se fosse stato un concordato liquidatorio la fattispecie sarebbe rientrata nella previsione dell'art.182 l.f., ma nel caso si tratta di vendere un autocarro nella fase di esecuzione i un concordato con continuità nel cui piano quell'autocarro non era stato incluso tra i beni non funzionali all'esercizio dell'attività.
      Noi seguiremmo questo ragionamento:
      a-la decisione della vendita dell'autocarro dimostra che questo bene non è più ritenuto funzionale all'esercizio dell'attività aziendale;
      b-visto che per la liquidazione dei beni non funzionali è stato nominato un liquidatore, il passaggio tra questi anche dell'autocarro dovrebbe comportare l'attribuzione al liquidatore anche del compito della vendita dell'autocarro;
      c-il resto segue da sé con la conseguente applicazione dell'art. 182, in particolare dei commi 4 e 5. Il comma quarto richiede che la vendita dei beni iscritti in pubblici registri debba essere autorizzata dal comitato dei creditori; il comma quinto richiama per le vendite legalmente poste in essere in esecuzione del concordato gli artt. da 105 a 108-ter in quanto compatibili, con la espressa previsione che "La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi".
      Seguendo questa strada, la vendita sarebbe legalmente effettuata nell'ambito concordatario e quindi immune da eventuali revocatorie in caso di fallimento.
      Rimane il problema di come l'autocarro, considerato bene funzionale all'esercizio dell'attività, possa passare tra quelli non funzionali destinati alla vendita. Anche questo passaggio è oscuro, ma pensiamo che allo scopo possa essere sufficiente una decisione del debitore concordatario sottoposta all'attenzione del commissario, che, dopo l'omologa, continua a svolgere un ruolo di controllo sull'adempimento del concordato.
      Si tratta, ripetiamo di una nostra costruzione per sopperire ad una carenza normativa; a noi sembra la strada più conforme alla legge e, principalmente, più grarantista per chi acquista.
      Zucchetti SG srl