Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato in bianco e transazione

  • Ivana Lorella Solidoro

    Casarano (LE)
    02/04/2019 16:24

    concordato in bianco e transazione

    Con il deposito della domanda di C.P. "in bianco" (o più precisamente dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione stessa non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. E' evidente l'intenzione del Legislatore di consentire la protezione del patrimonio del debitore per il periodo necessario all'elaborazione del piano ed allo svolgimento delle trattative con i creditori. Non mi è chiaro, però, se nella fase sopra illustrata, ad esempio fra ricorso e omologa o, ancor prima, tra deposito del ricorso e deposito del piano attestato un lavoratore può avviare un contenzioso per far valere dei diritti violati (o ritenuti tali) e richiedere differenze salariali oltre a un risarcimento danni alla Società? Ma soprattutto può la Società per evitare il suddetto contenzioso siglare una transazione con il lavoratore? La relativa somma può essere pagata prima che intervenga l'omologa e/o dopo il deposito del piano?.
    In qualità di Commissario nominato prima ancora della predisposizione del piano, come valutare questa situazione?
    Se la società intende pagare deve avere una preventiva autorizzazione anche se non c'è ancora l'omologa?
    Spero di essere stata chiara.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/05/2019 16:40

      RE: concordato in bianco e transazione

      Per un disguido la sua domanda nion era stata indirizzata alla apposita sezione. Ci scusiamo del ritardo.
      L'art. 168, co. 1, l.f.- il cui contenuto lei richiama- dispone che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore". Tale norma, cioè, pone per il periodo compreso tra la la pubblicazione del ricorso per concordato, anche in bianco, e l'omologa (ma è pacifico che lo stesso principio vale anche per la fase successiva all'omologa) il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive e cautelari, per cui la norma non riguarda le azioni di cognizioni dirette ad accertare l'esistenza di un credito ed ottenerne la condanna. Questo tipo di azioni possono essere promosse anche in pendenza del concordato non essendo previsto in tale procedura un giudizio di accertamento dei crediti; ovviamente il giudizio diventa inutile ove il debiore riconosca tra i debiti il credito vantato dal terzo, ma è pacifico che ogni divergenza sull'esistenza, entità e collocazione dei crediti rientra nella competenza del giudice ordinario.
      Il debitore concordatario può ben arrivare ad una transazione purchè rispetti, se nella fase del concordato con riserva, il disposto del settimo comma dell'art. 161 l.f. (per il quale, "Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato"), ovvero rispetti, se nella fase successiva all'ammissione al concordato pieno, il secondo comma dell'art. 167, che così dispone: "I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
      Il commissario in entrambi i casi darà il suo parere sulla base della situazione concreta che tenga conto dell'interesse dei creditori come anche del fato che, nel caso, si sta discutendo di un credito che gode in un privilegio di grado elevato. Una volta autorizzata la transazione e stipulata la stessa, questa va eseguita.
      Zucchetti STG srl