Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Credito concordato prescrizione

  • Maria Lucetta Russotto

    PRATO
    07/06/2019 10:04

    Credito concordato prescrizione

    Anno 2008. Il Commissario Giudiziale appena nominato invia le richieste di precisazione del credito. Omologa 1 aprile 2009. Artigiancredito-Regione Toscana non si fa vivo e non risponde in 11 anni ad alcuna comunicazione inviata. Nel piano di riparto il credito, non essendo mai stata precisata dalla parte la natura privilegiata del credito, è stato considerato chirografo. Il riparto finale è stato effettuato nel 2017, le comunicazioni sono tutte regolari. E' stato inviato il pagamento come chirografo, ma l'assegno è toranto indietro. La procedura è ancora aperta in quanto in attesa del 136 dal GD dal 2018. Oggi si fa vivo il creditore chiedendo per la prima volta come va la procedura, se gli spetta qualcosa ecc. La rivendica del privilegio può considerarsi prescritta o decaduta in quanto non si sono mai fatti vivi neanche quando è stato depositato il piano di riparto?
    Ma soprattutto, non averlo mai precisato nè essersene interessati per tutti gli undici anni (si specifica che la prescrizione dei crediti ha natura decennale, e il decennio è ampiamente passato) in che posizione li mette?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/06/2019 18:20

      RE: Credito concordato prescrizione

      In ordine alla prescrizione, ci sono due precisazioni da fare. In primo luogo, la prescrizione riguarda il credito e non il privilegio, che, essendo una qualifica del credito, non ha una sua autonomia per cui esso esiste e può essere fatto valere fin quando può essere azionato il credito cui il privilegio accede, ossia fin quando non si prescrive il credito. Nel caso non può dirsi verificata la prescrizione del credito perché la prescrizione è stata ripetutamente interrotta; questa infatti si interrompe non solo per gli atti del creditore di cui all'art. 2943 c.c., ma anche "dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere", come previsto dall'art. 2944 c.c.. Pertanto quando il debitore ha collocato l'Artigiancredito- Regione Toscana tra i creditori, seppur tra quelli chirografari, ha riconosciuto il credito di tale istituto e, a maggior ragione, il riconoscimento è avvenuto con l'inclusione dello stesso nel riparto e l'invio dell'assegno che , secondo la qualifica di chirografario, gli competeva.
      Tanto comporta che che l'Artingiacredito potrebbe, teoricamente, ancora rivendicare il diritto ad essere considerato come privilegiato; teoricamente perché la pretesa va calata nella situazione processuale in cui si trova il concordato. Invero, dalla descrizione della fattispecie deduciamo che si sta parlando di concordato preventivo (lei si qualifica commissario, dice che ha richiesto la precisazione del credito, ecc.) per cui il riferimento all'art,136 l.f.- che è norma che attiene alla chiusura del concordato fallimentare- ha valore solo nei limiti in cui questa norma viene richiamata dall'art. 185, per il quale nel concordato preventivo si applica il secondo comma dell'art. 136; ossia, nel concordato preventivo si applica soltanto il secondo comma dell'art. 136, per cui presumibilmente, nel suo caso il giudice delegato deve solo stabilire le modalità del deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. Non è richiesto, cioè, un formale provvedimento di chiusura della procedura, o meglio della esecuzione del concordato in quanto questo si chiude con l'omologa, per cui, avendo lei liquidato i beni e ripartito il ricavato, anche l'esecuzione deve ritenersi completata e il giudice delegato, visto che si è fatto viso il creditore che risultava irreperibile tanto che l'assegno trasmesso era tornato indietro, può disporre di consegnare all'Artigiancrediti detto assegno o la somma equivalente.
      Ad ogni modo, anche se non si volesse accettare detta soluzione, questo creditore dovrebbe iniziare un apposito giudizio ordinario per il riconoscimento del privilegio, in pendenza del quale potrebbe essere emesso un provvedimento formale di esaurimento anche chiudere formalmente di completata esecuzione del concordato (sebbene non previsto) giacchè essendo stato ripartito l'intero ricavato, a costui, anche in caso di vittoria, nulla potrebbe essergli attribuito né potrebbe accusare gli organi della procedura di negligenza posto che iol risultato cui si è pervenuti è frutto principalmente della sua inerzia ultra decennale.
      Zucchetti SG srl