Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Esecuzione del concordato preventivo

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    18/03/2024 13:49

    Esecuzione del concordato preventivo

    Buongiorno,
    Vi disturbo per un quesito inerente la chiusura di un concordato preventivo liquidatorio.
    In qualità di liquidatore giudiziale ho depositato il progetto di riparto finale. Con il riparto finale verranno pagati solo parzialmente i creditori privilegiati e non verranno pagati neppure parzialmente i creditori chirografari. Dopo aver effettuato il pagamento dovrò depositare istanza per la chiusura del concordato. Normalmente nell'istanza per la chiusura del concordato viene chiesto che il Tribunale voglia accertare l'esecuzione del concordato preventivo, ma in questo caso specifico il concordato non potrà a mio avviso ritenersi eseguito in quanto il piano prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati e parziale dei creditori chirografari. In questo caso, in sede di chiusura del concordato cosa è necessario chiedere? Che il tribunale dichiari la chiusura del concordato per avvenuto riparto finale? E per quanto concerne la mancata esecuzione del concordato è necessario indicare qualcosa?
    Vi ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2024 17:36

      RE: Esecuzione del concordato preventivo

      L'art. 181 l.fall. stabilisce che la procedura di concordato preventivo si conclude naturalmente con il decreto di omologa, ma ciò che si chiude è la sola fase giudiziale mentre il procedimento concordatario rimane aperto fino all'integrale e corretta esecuzione degli obblighi così come prescritti nel decreto omologato.
      Questa fase ulteriore è regolata dagli artt. 182 e 185 l.fall. che non prevedono un provvedimento di chiusura della procedura (come, ad esempio nel fallimento) né un provvedimento di avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali, anche se questo viene emesso per effettuare la pubblicazione al registro imprese. Tuttavia, nella fase di esecuzione vi è una vigilanza del commissario giudiziale sul rispetto del piano concordatario, finalizzata a rendere edotti i creditori dell'andamento delle attività e della prognosi di adempimento e pur venendo meno i poteri autorizzativi in capo al giudice, permane un "controllo" degli organi della procedura, che può anche estrinsecarsi in provvedimenti di tipo ordinatorio, sempre funzionali all'attività di osservazione e monitoraggio dell'adempimento e idonei a mettere i creditori nella condizione di chiedere la risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.
      Questo significa che in un caso come il suo, è opportuno notiziare i creditori della situazione che la liquidazione dei beni messi a disposizione non consente l'adempimento della proposta concordataria e contestualmente fare una dettagliata relazione al giudice delegato della situazione che si determinata; si tratta del rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, l. fall. che l'art. 16-bis, comma 9-ter D.L. n. 179/2012 impone al commissario conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni. Se tale situazione dipende da uno di quei comportamenti del debitore elencati nell'art. 185 l. fall. fare le richieste che tale norme prevede.
      Zucchetti SG srl
    • Flavia Morazzi

      Pontelongo (PD)
      21/03/2024 09:05

      RE: Esecuzione del concordato preventivo

      Buongiorno,
      Vi ringrazio per la risposta, ma nel caso in cui nessuno dei creditori si attivi, una volta eseguito il riparto finale in quale modo gli organi cessano la loro carica? Se il concordato non è stato eseguito e non vi sono ulteriori somme da recuperare gli organi della procedura restano in carica a tempo indefinito? E in tale caso come ci si comporta per le spese che continuano a maturare (canone Zucchetti, tassa CCGG, diritto annuale CCIAA)? E' possibile a Vostro avviso chiedere al Tribunale di emettere un provvedimento da cui risulti che il concordato non è stato eseguito e non è stata proposta domanda di risoluzione in modo da poter cessare le cariche degli organi del concordato?
      Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/03/2024 19:08

        RE: RE: Esecuzione del concordato preventivo

        La procedura- e con essa i suoi organi- comunque cessa con la relazione finale di cui abbiamo detto nella risposta precedente, con cui il commissario dà atto che la liquidazione dei beni è stata completata e che i creditori non sono stati soddisfatti secondo la proposta omologata (ovviamente questa è la sintesi finale della relazione che deve essere motivata e documentata). Se poi il tribunale, su sua richiesta o d'ufficio, ritiene di emettere un provvedimento che attesti la fine della esecuzione del concordato con risultati insoddisfacenti, tanto meglio(8anche per la possibilità di pubblicizzarlo con l'iscrizione dello stesso al registro delle imprese), ma, come abbiamo cercato di dire nella risposta che precede, la legge non prevede un provvedimento del genere.
        I creditori avvertiti dalla comunicazione del commissario potrebbe chiedere la risoluzione, se questa è ancora possibile e la liquidazione giudiziale omisso medio (ossia saltando la risoluzione), cosa che potrebbe fare anche il P.M.
        Zucchetti SG srl