Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGATO

  • Alessandro Caldana

    Vicenza
    07/11/2023 16:22

    CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGATO

    Buongiorno, il 20/06/23 è stato omologato un CF: la sentenza non dice nulla di procedurale se non che è omologato, che si dispone il trasferimento dell'azienda (immobile + licenza scarico acque) e che si deve procedere alle pubblicazioni e al pagamento dell'imposta di registro. Non è nominato alcun commissario o liquidatore.
    L'atto del notaio di trasferimento dell'azienda è stato fatto a fine luglio e il fallimento ha incassato la somma dovuta.
    Ora il dubbio è questo: per la fase di chiusura che ora bisogna iniziare ci comportiamo come per la chiusura dei fallimenti (cioè rendiconto gestione-compenso curatore-riparto-pagamenti-chiusura fallimento e adempimenti dichiarativi dalla chiusura giusto decreto del Tribunale) oppure essendo CF omologato si passa da una procedura fallimentare ad una concordataria e quindi l'azienda torna in bonis? Ma in tal caso chi è titolato per il riparto ed i pagamenti? A mio parere trattasi di un CF endoconcorsuale e quindi ci si deve comportare come usualmente ci si comporta per la chiusura dei fallimenti. Al termine della procedura, quindi, anche la società verrebbe chiusa in CCIAA dal Curatore.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2023 18:55

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGATO

      Non esattamente. In realtà il fallimento dovrebbe essere già stato chiuso in quanto il secondo comma dell'art. 130 l. fall. stabilisce che "Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento"; in questa fase si colloca anche la richiesta del compenso del curatore, nel senso che l'espresso richiamo dell'art. 116 per il conto gestione e il riferimento alla chiusura del fallimento, fanno capire che nel mezzo di queste operazioni, come normalmente previsto per il il fallimento che si chiuda non con concordato, ci possa essere la richiesta di liquidazione del compenso, la cui determinazione è fissata dall'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012.
      Quanto ala esecuzione del concordato, bisogna vedere cosa prevede la proposta concordataria, dato che come lei dice nuulla è disposto nel decreto di omologa. In ogni caso, in mancanza di indicazione, l'esecuzione del concordato fallimentare è a carico dell'assuntore, ove questo sia stato previsto, o a carico del debitore, in quanto gli organi fallimentari (del fallimento ormai chiuso) rimangono in carica per sorvegliarne l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, come prevede il primo comma dell'art. 136. Successivamente il giudice delegato, accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (art. 136, co 3) e il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 (art. 136, co. 4).
      Zucchetti SG srl