Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato con riserva adempimenti commissario

  • Andrea Mingiardi

    LA SPEZIA
    31/01/2014 16:45

    Concordato con riserva adempimenti commissario

    Salve,
    Mi chiedo quali adempimenti deve porre in essere il commissario, nominato anticipatamente in un concordato con riserva (oltre al potere di vigilanza sull'operato dell'imprenditore,) fino alla del deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'articolo 161 lf.
    In particolare se occorre da subito comunicare la PEC al Registro Imprese e se occorre da subito eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (PRA e Conservatoria).

    Ringrazio e saluto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2014 19:57

      RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

      La materia è ancora oggetto di approfondimento, per cui possiamo esprimere soltanto la nostra opinione. Noi pensiamo che la figura del commissario del concordato con riserva (c.d. precommissario) non possa essere sovrapposta a quella del commissario, con parità di compiti, in quanto l'art. 161 elenca le attività che deve espletare e queste delimitano il campo delle sue funzioni. Spulciando tra i vari commi dell'art. 161 emerge che tali attività sono:
      a- consultare i libri contabili del debitore, giusto il richiamo al secondo comma dell'art. 170;
      b-verificare se l'imprenditore ha tenuto o tiene una delle condotte descritte dall'art. 173 (occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, commissione di atti di frode ai creditori, etc.), al fine di riferirne al tribunale, il quale può, sulla base di tale informativa, aprire il procedimento che si svolge nelle forme dell'art. 15, al fine di dichiarare l'improcedibilità della domanda di concordato, ed, eventualmente, il fallimento, se vi è istanza in tal senso da parte di uno dei soggetti legittimati;
      c- esprimere il proprio parere sul compimento degli atti di straordinaria amministrazione, che l'imprenditore chiede al tribunale di autorizzare;
      d-vigilare sull'adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi e tali obblighi- che devono avere una cadenza mensile- ora comprendono non solo le informazioni relative alla gestione finanziaria dell'impresa, ma anche quelle relative "all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano"…. "In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo";
      e-vigilare che il debitore depositi con la stessa cadenza una situazione finanziaria dell'impresa che va, entro il giorno successivo, pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
      Per quanto riguarda la Pec, pensiamo che il precommissario debba munirsene e comunicarla al registro delle imprese, perché, come esposto sub b) può essere iniziato a carico del debitore un procedimento ex art. 173, nel quale, come dispone la parte finale del primo comma di detto articolo, "la comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma", ed a tale scopo è stato aggiunto, nel sesto comma dell'art. 161 che il debitore deve presentare con la domanda di concessione del termine anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Mingiardi

        LA SPEZIA
        01/02/2014 10:22

        RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

        Come immaginavo, in estrema sintesi il compoto del pre-commissario è di controllo sull'operato dell'imprenditore. Tornado alla PEC, considerato che la comunicazione ai creditori è solo eventuale (e tenuto conto che in questa prima fase della procedura non è prevista la comunicazione della pec ai creditori), la soluzione potrebbe essere rappresentata nel comunicare al RI la PEC già in uso dal professionista ed in seguito (decreto di apertura della procedura ex art. 163 o dichiarazione di fallimento per inammissibilità ex art. 162) comunicare una PEC specifica dedicata alla procedura di concordato/fallimento.
        Vi ringrazio e saluto
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/02/2014 20:24

          RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

          Si, potrebbe essere una soluzione. Rimane il fatto che, nel caso dovesse essere usata la Pec preconcordataria per lo scopo indicato di un procedimento ex art. 173, si creerebbe poi qualche disorientamento tra i creditori che vedrebbero nel presumibile successivo fallimento lo stesso professionista con una diversa Pec. Ma ci sembra una consgeuenza abbastanza marginale.
          Zucchetti STG Srl

          • Valeria Domenino

            Verzuolo (CN)
            01/10/2014 18:30

            RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

            Per quanto riguarda la trascrizione del decreto in Conservatoria, il commissario del preconcordato deve provvedere?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/10/2014 19:56

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

              Nella prima risposta al quesito cui lei si è inserito abbiamo detto che la figura del precommissario non è sovrapponibile a quella del commissario ed abbiamo elencato i compiti che l'art. 161 attribuisce al precommissario. Tra questi non figura quello di effettuare trascrizioni.
              Zucchetti Sg Srl
              • Valeria Domenino

                Verzuolo (CN)
                02/10/2014 09:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

                La ringrazio per l'ulteriore precisazione.
                Cordiali saluti.
                • Micaela Marcelli

                  POGGIBONSI (SI)
                  18/11/2015 11:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

                  Salve,
                  Mi inserisco nella discussione, fra i compiti del commissario nel pre-concordato non rientra quello di aprire il conto corrente per le spese di procedura stabilite dal tribunale, ma detto compito resta a carico di chi ha proposto il concordato, è corretto?
                  Grazie
                  Saluti
                  Micaela Marcelli
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/11/2015 20:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

                  L'individuazione dei compiti del pre commissario è una materia ove, nonostante le indicazioni della legge che abbiamo cercato di riassume nella prima risposta di questo dibattito, si naviga a vista e, nella prassi, si sta trasformando il pre commissario in un commissario, fino a chiedere il suo parere al momento della presentazione della proposta e del piano. Anche la previsione di un deposito per spese si inserisce in questa tendenza in quanto la legge non prevede un deposito del genere, ma i tribunali, per assicurare il pagamento delle spese e, principalmente, del compenso del pre commissario, lo dispongono, peraltro, non sempre disponendo le modalità. E' da ritenere che, ove, appunto nulla abbia disposto il giudice, debbano essere seguite le stesse regole del deposito di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 163.
                  Zucchetti SG srl
                • Micaela Marcelli

                  POGGIBONSI (SI)
                  19/11/2015 09:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

                  Buongiorno,
                  chiedo una precisazione in quanto il testo del decreto di pre-concordato
                  dispone che : "entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto il deposito della somma di euroxxxx in conto compenso al C.G. e altre eventuali spese del procedimento, effettuando il versamento su conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di Credito a scelta della proponente ovvero mediante fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta ( art. 119 c.p.c.) con deposito in cancelleria della relativa documentazione", da tenore del decreto mi sembra chiaro che è stata incaricata la parte proponente di effettuare il deposito in conto compenso, anche perchè è la parte proponente che mantiene la gestione della società, il Commissario Giudiziale ha soltanto finalità di Vigilanza, non può impedire o consigliare operazioni all'imprenditore pertanto anche l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sarebbe a mio avviso un atto che eccede le competenze del commissario Giudiziale.
                  Chiedo cortesemente una Vostra interpretazione, ringrazio anticipatamente.

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/11/2015 20:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

                  Esatto. Nella risposta che precede lamentavamo che spesso i tribunali nel disporre il deposito non indicano le modalità di come effettuarlo. Nel caso il tribunale ha provveduto specificando analiticamente non solo chi deve eseguire il deposito (ovviamente il debitore) ma come deve eseguirlo, proponendo anche una alternativa al versamento in conto, per cui il pre commissario non può che attenersi a tali disposizioni e sorvegliare che ese vengano rispettate.
                  Zucchetti SG srl
                • Micaela Marcelli

                  POGGIBONSI (SI)
                  20/11/2015 08:51

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

                  Ringrazio per la risosta.
                • Alessio Stacconeddu

                  OLBIA (SS)
                  17/06/2018 00:18

                  Apertura conto corrente concordato con riserva adempimenti

                  Salve,
                  in questo caso il decreto così dispone: "entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € xxxxxxxx presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente presso Agenzia bancaria su piazza, eligenda dal Commissario designato".
                  Parrebbe quindi che la scelta della banca spetti al commissario ma nulla dice chi deve aprire il conto.
                  Non sono d'accordo quando si sostiene che l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sarebbe un atto che eccede le competenze del commissario giudiziale.
                  Che senso avrebbe scegliere la banca se poi il debitore può disporre di quanto versa?
                  Il deposito su un conto intestato alla procedura invece garantisce la procedura e, qualora la società dovesse poi fallire, non sarebbe nelle disponibilità della fallita.
                  Il principio sarebbe che se il debitore deve dimostrare di poter disporre di una certa somma di denaro, questa deve uscire dalla sua disponibilità a favore di un ente terzo, quale la procedura, in cui è presente un soggetto che vigila, appunto il commissario liquidatore. Ritengo l'apertura di un conto un atto di tutela, senza eccedere nelle competenze.
                  Attendo un Vostro parere in merito a queste mie osservazioni.
                  Grazie
                  Alessio Stacconeddu
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/06/2018 10:49

                  RE: Apertura conto corrente concordato con riserva adempimenti

                  La premessa del discorso cher si sta facendo è che si versa in una ipotesi di concordato con riserva con nomina di un pre commissario e con espressa disposizione del giudice di versamento di un fondo per far fronte alle spese della procedura, in particolare al compenso del pre commissario, in attesa dei futuri sviluppi. Abbiamo detto nei precedenti interventi che la legge nulla dispone in proposito e che, in mancanza di disposizioni espresse da parte del tribunale, devono essere seguite le stesse regole del deposito di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 163.
                  Nel suo caso il giudice ha provveduto, ma il richiamo alla norma citata serve a capire come il deposito di cui si dicute nel pre concordato non può che avere la stessa natura e funzione di quello disposto nel concordato all'atto dell'ammissione del debitore alla procedura. Stiamo quindi parlando del deposito per fondo spese e non dell'ordinario conto corrente del debitore che continua l'attività e, tanto più in questa fase, mantiene la gestione dei suoi beni sotto la vigilanza del commissario; questo conto è, quindi, nella disponibilità del debitore concordatario, nel mentre il conto su cui affluisce il deposito deve essere nella disponibilità del commissario o, nel caso, del pre commissario.
                  Pertanto, quando nel decreto si dispone che "entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € xxxxxxxx presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente presso Agenzia bancaria su piazza, eligenda dal Commissario designato", il giudice ha inteso dire, a nostro avviso, che il commissario deve aprire un conto presso una banca da lui scelta, ovviamente intestato alla procedura, e su questo conto, comunicate le direttrici al debitore, questi deve versare l'importo stabilito, nel termine fissato.
                  Zucchetti SG Srl
      • Enrico Pecchia

        Piombino (LI)
        21/06/2016 09:24

        RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

        mi inserisco nella discussione per porre un quesito:
        non è stato presentato il piano concordatario in un concordato con riserva, e l'impresa ha presentato fallimento in proprio. Il Giudice Delegato ha convocato in camera di consiglio il debitore ex art. 162 LF. Il pre-commissario deve essere presente in sede di udienza e se è opportuna che debba essere depositata una relazione sullo stato dell'arte.
        grazie per la collaborazione

        Enrico Pecchia
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/06/2016 20:30

          RE: RE: RE: Concordato con riserva adempimenti commissario

          I compiti del pre commissario sono quelli indicati nell'art. 161 l.f., tra i quali non rientra quello di supporto al tribunale per la valutazione della domanda di concordato pieno o di fallimento. Ciò non esclude (anche se non previsto) che in queste sedi il tribunale possa disporre l'audizione anche del pre comissario o chiedere una relazione illustrativa quale fonte informativa qualificata (così ad esempio, come chiede informazioni alla GdF o ai Vigili), ma, ove il tribunale nulla abbia disposto in proposito, il pre commissario nulla deve fare a sua volta.
          Zucchetti Sg srl