Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Aspetti pratici sul ruolo e compiti del CG dopo l'omologazione del concordato prev. in continuità

  • Filippo Rasile

    REGGIO EMILIA (RE)
    27/02/2024 16:31

    Aspetti pratici sul ruolo e compiti del CG dopo l'omologazione del concordato prev. in continuità

    Buona sera,
    vorrei confrontarmi con voi sul significato dell'art. 118 comma 1, laddove prevede che il CG:
    "Ogni sei mesi ... redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori".
    Tenendo presente che il 130/9 recita: "Il curatore, ... ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
    1) Ritenete corretto interpretare che il CG debba riepilogare le attività svolte dalla debitrice (non dal CG)?
    2) Il conto della gestione (previsto nella LG), nel CP dovrebbe essere un riepilogo della gestione della continuità da parte della debitrice, giusto?
    3) Il riferimento agli e/c riguarda i conti correnti aperti a nome della debitrice (ed eventualmente quelli a nome della procedura)?
    4) Se non sbaglio, tra le funzioni di FALLCO, non trovo nessun riferimento ai rapporti riepilogativi ex art. 118?
    5) se entro come CG nella parte Rapporto riepilogativo, mi chiede di inserire obbligatoriamente i dati del liquidatore, che però nel caso di specie non esiste?
    [Per FALLCO: nei dati generali c'è ancora la parola "decreto" di omologazione. Ora dovrebbe essere sempre sentenza]
    6) ritenete che il format di FALLCO che vede il CG per il rapporto riepilogativo sia adatto anche ad un Cp senza liquidatore?
    Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi.
    FR



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/02/2024 12:18

      RE: Aspetti pratici sul ruolo e compiti del CG dopo l'omologazione del concordato prev. in continuità

      I rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 CCII iniziano a decorrere dal sesto mese successivo alla presentazione della relazione ex art. 105, comma 1, per cui essi comprendono una fase ante omologa e, principalmente, la fase successiva alla omologa relativa alla esecuzione del concordato cui è dedicato l'art.118. Pertanto le relazioni periodiche, potendo coprire fasi e periodi diversi, si devono adattare ai periodi cui si riferiscono; di modo che, quando l'art. 118 richiede, attraverso il richiamo dell'art. 130 comma 9, un "rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni", vuol dire che il commissario deve riepilogare le attività svolte nella gestione dell'impresa dal debitore fino all'omologa e successivamente come si sta svolgendo l'esecuzione del concordato omologato. Quando poi la stessa norma richiede che il rapporto sia "accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi" ci sembra inequivoco il riferimento alla presentazione periodica della gestione del commissario ("sua gestione") e agli estratti conto della procedura.
      Quanto alle altre domande, trasmettiamo i suoi quesiti all'Ufficio tecnico per verificare le modalità del modello in questione e sarà il servizio assistenza a contattarla per riferirle in proposito.
      Zucchetti SG srl
      • Filippo Rasile

        REGGIO EMILIA (RE)
        28/02/2024 17:32

        RE: RE: Aspetti pratici sul ruolo e compiti del CG dopo l'omologazione del concordato prev. in continuità

        Grazie. Tuttavia, non mi pare così inequivoco il riferimento (soprattutto) agli estratti conto della procedura. Anche perché la procedura non ha c/c (come accade nella procedure di LG o di concordato con liquidatore, che qui non c'è).
        L'unica cosa che si avvicina al concetto di c/c della procedura è un libretto dedicato dove sono state versate le spese di giustizia.
        Ma non credo che la ratio della norma miri a conoscere i movimenti del libretto dai quali, al massimo, si possono evincere i pagamenti del compenso del CG. Per di più, la sentenza di omologa dichiara chiusa la procedura.
        Resto dell'idea che l'art. 130 (nato per la LG) necessiti di adattamento e che la norma non sia poi così inequivoca. Forse va calata nella realtà di un piano in continuità che deve essere eseguito dalla stessa debitrice.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2024 19:39

          RE: RE: RE: Aspetti pratici sul ruolo e compiti del CG dopo l'omologazione del concordato prev. in continuità

          Nei casi di richiamo di altre norme dettate per procedure diverse da quelle nelle quali la norma deve essere applicata deve essere sempre sottinteso, anche se non scritto, che vige il limite della compatibilità, per cui è d'obbligo una interpretazione non strettamente letterale, ma rapportata alla fattispecie alla quel si vuole applicare, diversa da quella per la quale la norma è stata emanata.
          Lei ha ragione a manifestare dubbi perché è vero che nel concordato manca un conto della procedura, tuttavia la parte della norma di cui all'art. 130 che richiede che il rapporto sia "accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi" evidenzia nella prima parte, con l'uso del pronome possessivo "suo", che il CG deve presentare il conto della sua gestione, che comprende una parte descrittiva delle operazioni svolte nella sua attività di vigilanza, prima sulla gestione del debitore e poi sull'operato del liquidatore, ove nominato, e una parte contabile e, con riferimento a questa, sono utili gli estratti del conto o del libretto su cui sono state versate le spese di cui all'art. 47, comma 2 lett. d) ; in questo senso abbiamo ritenuto inequivoco il significato della norma.
          Zucchetti SG srl