Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Assegnazione diretta dei beni al creditore ipotecario

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    24/01/2019 20:13

    Assegnazione diretta dei beni al creditore ipotecario

    Buona sera,
    dovendo esprimere un parere - su richiesta del giudice delegato, come commissario giudiziale di una procedura di concordato - in merito alla stessa questione di cui in oggetto, sono a chiedervi se considerate ancora attuale quanto avevate risposto relativamente a questo argomento in data 30.09.2016 o se, viceversa, siete a conoscenza di opposta giurisprudenza nel frattempo eventualmente intervenuta.
    Sarei, infatti, intenzionato ad esprimermi nel senso da Voi indicato.
    Grazie fin d'ora.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/01/2019 18:57

      RE: Assegnazione diretta dei beni al creditore ipotecario

      Riportiamo, a beneficio di chi legge, la nostra risposta del 30.9.2016 da lei richiamata, per la parte che qui interessa:
      "Il comma quinto dell'art. 182 l.f. dispone che "alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili", ossia richiama nel concordato la disciplina prevista per la liquidazione fallimentare, che non prevede l'istituto dell'assegnazione di un bene (l'art. 117 prevede, in sede di riparto finale, e a ben precisa condizioni, che in luogo delle somme spettanti ai creditori l'assegnazione di crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati), di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito.
      All'applicazione di tale istituto osta, infatti, oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare- il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori - la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario.
      Non vi è dubbio che nel concordato vi sia una maggiore flessibilità, come dimostra l'ampia libertà lasciata dall'art. 160 al debitore di regolamentare la sua crisi e la possibilità di formare classi con trattamenti diversi in contrasto con il principio della par condicio, ma anche ammesso che l'assegnazione di un bene possa rientrare tra le facoltà lasciate al debitore, sta di fatto che, nel caso, questa forma di soddisfazione dei creditori non è prevista nella proposta (e nel piano) approvata dai creditori…. "
      Il nucleo centrale della nostra risposta era costituito dalla inapplicabilità al fallimento del meccanismo dell'assegnazione a causa del sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori, della compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed del principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario.
      Questi concetti- già espressi dalla S. Corte in tempi lontani (Cass. 22/07/1983, n. 5069)- sono ancora più attuali oggi che la liquidazione fallimentare non è più modellata su quella dell'esecuzione, ma è autonomamente regolamentata dall'art. 107. E' evidente, infatti, che ora le disposizioni della legge fallimentare prevedono un sistema di liquidazione dell'attivo che tende alla trasformazione in denaro dei beni del fallito ed alla successiva ripartizione tra i vari creditori in misura proporzionale ai crediti vantati, e sempre nel rispetto delle cause di prelazione. Ed anche i creditori garantiti da ipoteca, per ottenere la soddisfazione dei loro crediti, devono partecipare all'accertamento del passivo e ottenere poi il pagamento a mezzo del sistema fallimentare dei riparti, coi quali viene disposta la distribuzione del ricavato anche dei beni vincolati , con la precisazione che per la parte rimasta incapiente sui beni gravati, concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione del resto dell'attivo.
      Questo è il meccanismo compiuto e autosufficiente delineato dalla legge fallimentare, che, tra l'altro, presuppone la redazione del programma di liquidazione, in esecuzione del quale vanno poi posti in essere gli atti di liquidazione, sicchè istituti non previsti nel sistema fallimentare, quale l'assegnazione, non possono essere applicati alle vendite fallimentari, pena la violazione del principio della par condicio.
      Successivamente al nostro intervento del settembre 2016, abbiamo rinvenuto una pronuncia del Tribunale di Larino, (Trib. Larino 10.11.2016), il quale ritiene che "il giudizio di preclusione dell'applicabilità dell'istituto dell'assegnazione dei beni ai creditori alla procedura concorsuale possa essere fondatamente rimeditato sebbene, sia chiaro, non vi siano affatto spazi per un suo puro e semplice trapianto da una sede all'altra, rimanendo la praticabilità di questo sentiero circoscritta al combinato ricorrere di presupposti rigorosi, da scandagliarsi caso per caso". Il tribunale, dopo aver esposto gli argomenti secondo cui l'assegnazione, sebbene non prevista, non è strutturalmente e funzionalmente incompatibile con la liquidazione fallimentare, aggiunge, "ovviamente quanto detto non si traduce nella possibilità di mutuare sic et sempliciter la disciplina dell'istituto, siccome tessuta dal codice di procedura civile, nel microcosmo della procedura concorsuale. Al contrario, essa potrà essere qui importata solo ove sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio creditorum e che l'assegnazione risulti più conveniente rispetto all'alternativa della vendita".
      In sostanza, tale decisione, da un lato fa una apertura all'applicazione dell'istituto dell'assegnazione nel fallimento, ma dall'altro ne delimita i confini alle condizioni che la vendita sia di difficile realizzazione, rispetto alla quale l'assegnazione sia molto più vantaggiosa per i creditori e che attraverso l'assegnazione non venga alterata la parità di trattamento tra i creditori.
      Per la verità questa soluzione non è molto convincente perché se la legge fallimentare non prevede l'istituto della assegnazione nel fallimento, che è retto da un complesso di norme chiuse che presuppongono il fallimento di un soggetto che non consente l'applicazione di norme estranee salvo rinvio, vuol dire che il legislatore ha fatto a monte una valutazione che esclude l'assegnazione in questa procedura, indipendentemente dai vantaggi che nel singolo caso concreto possa dare, tanto più quando, con la riforma del 2006/2007 ha slegato la liquidazione fallimentare da quella dell'esecuzione, consentendo il ricorso alle vendite secondo il codice di rito solo nel caso che il curatore espressamente lo preveda nel programma di liquidazione.
      Sull'estensione dello stesso principio al concordato avevamo espresso delle perplessità nella precedente risposta ma non ci eravamo soffermati perché, comunque mancava la previsione dell'assegnazione nella proposta concordataria, e questo discorso vale anche nella presente fattispecie, salvo a vedere il momento procedurale in cui si inserisce; se, ad esempio, la proposta già prevede la liquidazione a mezzo assegnazione e il concordato è stato omologato, è chiaro che a tale decisione deve essere dato seguito e il commissario/ liquidatore potrà esprimere solo considerazioni di merito sulla convenienza del ricorso a tale sistema.
      In via generale, pensiamo che il richiamo dell'art. 182 alle disposizioni sul fallimento, debba portare alle stesse conclusioni di cui sopra anche nel concordato, lì dove, mancando una espressa previsione nella proposta e nel piano, la liquidazione debba essere fatta seguendo la normativa richiamata; la libertà data al debitore di organizzare la crisi come crede potrebbe invece consentire anche l'applicazione dell'assegnazione, ove vantaggiosa per i creditori, sicchè il problema di un parere nel merito del commissario si pone o in occasione di modifica della iniziale proposta tendente ad includere anche l'assegnazione o in occasione dell'omologa di una proposta che contenga tale forma di soddisfazione.
      Zucchetti SG srl