Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Compenso commissario fase post omologa

  • Michele Bordoni

    La Spezia
    22/05/2018 11:02

    Compenso commissario fase post omologa

    In qualità di liquidatore giudiziale di un concordato omologato che prevede la cessione dei beni devo valutare al fine di quantificare correttamente le passività prededuttive il riconoscimento/disconoscimento di uno specifico compenso spettante al commissario giudiziale che ha gestito la fase ante omologa.

    Orbene il primo comma dell'art. 5 del d.m. 25.1.2012 n. 30 dispone che "Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1".
    La congiunzione anche sembrerebbe far rientrare nella fase ante omologa L opera prestata dal commissario giudiziale al quale non spetterebbe uno specifico compenso per la fase post omologa chiedo quindi di conoscere eventuali interpretazioni giurisprudenziali in merito alla decenza o meno specificando che nel decreto di omologa in cui viene liquidato il compenso per L opera del C.G non viene specificato nulla a riguardo. Faccio altresì presente che lo stesso decreto inera il commissario giudiziale di redigere appositi rendiconti periodici sulla attività dello scrivente liquidatore imponendo di fatto al commissario un opera distinta rispetto a quella antecedentemente espletata.
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2018 07:58

      RE: Compenso commissario fase post omologa

      Il primo comma dell'art. 5 del d.m n. 30 del 2012 da lei riportato è abbastanza chiaro, nel senso che esso dispone un unico compenso per il commissario sia per la fase fino all'omologa che per quella successiva di sorveglianza sull'attività del liquidatore e costituisce una innovazione rispetto al precedente decreto che prevedeva due compensi, uno per ciascuna fase. La norma non è illogica sia perché la fase liquidatoria è svolta dal liquidatore, che va pagato a parte , come previsto dal terzo comma dello stesso art. 5, per cui l'attività del commissario è abbastanza ridotta e, comunque, di questa il tribunale può e deve tenere conto nella determinazione del compenso oscillando tra i minimi e i massimi consentiti.
      Questo nella ipotesi ordinaria che con l'omologa sia stato nominato un liquidatore diverso dal commissario; se, invece, al medesimo soggetto, già nominato commissario giudiziale, sia poi stato affidato, senza contestazione alcuna, anche l'incarico di liquidatore, la S. Corte (Cass. 07/03/2016, n. 4458) che in tal caso "non può essergli negato il relativo compenso per tale distinto ruolo assunto ed il conseguente espletamento dell'ulteriore e diversa attività, la quale, pertanto, merita separata ed autonoma remunerazione rispetto a quella da lui già ottenuta per quanto svolto come commissario giudiziale".
      Zucchetti SG srl