Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.

  • Mario Tucci

    Venezia
    12/02/2020 10:30

    Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.

    Fallimento vecchio rito - il curatore ha esercitato l'azione revocatoria art 67 l.f. della vendita di un immobile con giudizio conclusosi dopo 17 anni con la dichiarazione di inefficacia della vendita al terzo pronunciata dalla Cassazione nel 2017.
    Nel 2019, a seguito procedura competitiva, il curatore realizza la cessione dell'immobile; il calcolo dell'ICI/IMU dalla data del fallimento 1997 assorbe il 30% del ricavato della vendita.
    Secondo il Vostro parere l'onere del pagamento dell'IMU a carico del conto speciale art 111 ter l.f. da quando decorre ?
    Nel periodo in cui l'immobile è stato nella disponibilità del terzo cessionario poi revocato l'IMU (o in precedenza ICI) è a carico di questi, ma ipotizzando che non l'abbia mai versata vi è solidarietà con il fallimento con garanzia sull'immobile oggetto della vendita ?
    Infine, durante il periodo di proprietà del terzo opera la prescrizione per IMU/ICI non versata?
    Grazie
    Mario Tucci - Venezia
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/02/2020 14:55

      RE: Conti speciali IMU vendita immobile oggetto di revocatoria fallimentare.

      Riteniamo che la questione si ponga in modo diverso da come esposto nel quesito.

      Essa è stata dettagliatamente analizzata in questa serie di interventi su questo Forum, dove si possono trovare anche i (pochissimi) riferimenti giurisprudenziali, dei quali possiamo così riassumere l'iter logico e le conclusioni: è pacifico che l'azione revocatoria non comporta il trasferimento del bene in capo al fallito, ma solo l'inefficacia della cessione nei confronti dei creditori (fra tutte, conformi, v. Cass. 11564/1997), e se non comporta il trasferimento del bene, che rimane quindi di proprietà del soggetto che ha subito l'azione, è quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento del tributo, dal momento dell'acquisto (poi revocato) a quello della cessione ad altro soggetto nell'ambito della procedura esecutiva o concorsuale (non solo, quindi, fino agli effetti dell'azione revocatoria).

      Siamo consapevoli del fatto che tale ricostruzione pare creare un danno ingiustificato all'acquirente del bene, ma non dimentichiamo che se è stata accolta la revocatoria è probabile che nell'operazione vi fosse una connivenza o comunque l'accettazione di tale rischio (si è trattato di "atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e' stato dato o promesso" o "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore") e poi, a ben vedere, il danno causato dall'accoglimento della revocatoria è con ogni probabilità ben superiore all'IMU da pagare sull'immobile.

      Infine, nessuna norma dispone una solidarietà del soggetto che ha avviato l'azione revocatoria e ne gode dei benefici relativamente al pagamento drell'IMU da parte di chi invece tale azione ha subito.