Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Contributo al consorzio di bonifica su immobile per periodo fallimentare

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    29/04/2019 09:58

    Contributo al consorzio di bonifica su immobile per periodo fallimentare

    Buon giorno,
    un fallimento interviene in una procedura esecutiva immobiliare, esistente alla data sentenza dichiarativa di fallimento, avente ad oggetto un immobile della società fallita. L'immobile viene venduto in occasione di un'asta. L'IMU relativa al periodo compreso tra la data della dichiarazione del fallimento e il decreto di trasferimento del G.E. viene regolarmente versata nei termini di legge.
    I contributi al consorzio di bonifica maturati dalla data della sentenza di fallimento alla data di emissione del decreto di trasferimento sono spese prededucibili? Al Curatore, che prima del riparto delle somme derivanti vendita, non disponeva di liquidità, sono arrivate delle cartelle di pagamento con sanzioni e oneri accessori. Come comportarsi in questi casi?
    Grazie in anticipo.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/05/2019 00:34

      RE: Contributo al consorzio di bonifica su immobile per periodo fallimentare

      I contributi maturati in corso di procedura sono certamente spese in prededuzione e vanno pagate con le regole generali dell'art. 111-bis l.fall.:

      a) "devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare", quindi, non essendone contestata la debenza, non debbono transitare attraverso l'ammissione al passivo

      b) quelli "che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"; e qui la questione è più complessa, ed è già stata affrontata più volte in questo Forum; in sostanza:
      - poiché la norma stabilisce che "possono" e non "devono", il pagamento alla scadenza e non in sede di riparto pare essere una mera facoltà
      - abbiamo detto "pare essere" perché se le prospettive di pagamento e le disponbilità vi sono, stante anche il ruolo di pubblico ufficiale del Curatore riteniamo che egli sia tenuto a rispettare le scadenze
      - ma nel caso qui in esame in Curatore non aveva le disponibilità per effettuare il pagamento nei termini ordinari, quindi sanzioni e accessori non sono dovuti.

      Trattandosi di ruolo per debiti non erariali non è necessaria l'impugnazione del medesimo avanti gli organi della giustizia tributaria, sarà sufficiente provvedere al solo pagamento, quanto ve ne sarà la disponibilità, dei soli contributi.