Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

CUSTODE DOCUMENTAZIONE SOCIALE

  • DANIELA VANNOZZI

    PARMA
    03/11/2023 07:55

    CUSTODE DOCUMENTAZIONE SOCIALE

    Quali azioni può intraprendere il custode giudiziario di una quota sociale in una S.R.L., già sottoposta a sequestro conservativo, nel caso di resistenza all'accesso della documentazione sociale.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/11/2023 10:08

      RE: CUSTODE DOCUMENTAZIONE SOCIALE

      Per rispondere alla sua domanda bisogna preliminarmente ricercare la disciplina dei compiti affidati al custode. Per questo occorre partire dalla lettura dell'art. 2471 bis c.c., il quale a proposito del pegno, usufrutto e sequestro delle quote, contiene un rinvio puro e semplice alla disciplina del pegno, sequestro ed usufrutto di azioni, che a sua volta riconosce in capo al custode la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi che pertengono all'azione.
      Questa norma viene ritenuta, dalla più avveduta dottrina, esplicitazione del principio generale per cui il sequestro, così come pure il pignoramento, intanto possono svolgere la funzione che è loro propria, in quanto sia garantita la conservazione (giuridica e materiale) della cosa che ne costituisce l'oggetto. In altri termini, la custodia è lo strumento di assicurazione, della cosa pignorata o sequestrata, allo scopo tipico degli stessi; ne è la riprova il fatto che nel codice di rito la disciplina di tutte le categorie di espropriazione contiene disposizioni riguardanti la custodia.
      Secondo taluni nell'individuare in concreto i diritti sociali di competenza del custode occorrerebbe distinguere i diritti economici da quelli amministrativi, riconoscendosi i primi al custode, i secondi al socio.
      Questa tesi muove dalla premessa che alcune facoltà attinenti alla quota intanto vengono riconosciute in quanto di essa è titolare quel socio, portatore di caratteristiche o istanze peculiari, sicché la loro attribuzione ad un soggetto diverso sarebbe inutile o addirittura potenzialmente dannosa per i superiori interessi della società. Si osserva inoltre che l'autonomia statutaria, derogando alla normativa generale, potrebbe disporre che i diritti particolari di cui all'art. 2468, comma 3, c.c. si trasferiscano unitamente alla quota invece di estinguersi, con la conseguenza che al custode dovrebbe riconoscersi l'esercizio di quei diritti che lo statuto prevede permangano in capo all'acquirente in caso di cessione. Il problema infine, si dice, non si porrebbe quante volte lo statuto prevedesse espressamente il divieto di esercizio dei diritti particolari del socio da parte del custode, poiché in questo modo lo statuto non ostacolerebbe la procedura, limitandosi a dettare una regola di "congelamento" o sospensione dell'esercizio dei diritti particolari in occasione della nomina del custode.
      Siffatta strada è stata criticata (a nostro avviso giustamente) poiché essa pagherebbe un prezzo oggettivamente insostenibile in termini di certezza del diritto e di (conseguente) stabilità dei rapporti. Il riconoscimento in capo al custode e non al socio della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali si rinviene nella giurisprudenza di merito. Trib. Milano, 27 ottobre 2014 lo ha per esempio affermato implicitamente laddove ha negato al socio titolare delle quote sequestrate il diritto di impugnare la deliberazione adottata con il voto favorevole del custode giudiziario, salvo che la delibera sia nulla ai sensi dell'art. 2479 ter, 3° comma terzo, c.c.. Alla medesima conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, ove si è osservato che "Il sequestro preventivo penale, ex art. 321 cod. proc. pen., di quote o azioni di una società di capitali, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento che lo dispone, priva i soci dei diritti relativi alle quote o azioni sequestrate, sicché il diritto di intervento e di voto nelle assemblee, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spetta al custode designato in sede penale: ponendosi quello ora indicato come un effetto naturale della misura cautelare in questione, in rapporto alla sua funzione tipica di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato - e, dunque, nel caso delle azioni o quote sociali, l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad esse inerenti, tra cui, anzitutto, i cosiddetti diritti amministrativi (o corporativi) del socio - possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo, oppure agevolare la commissione di altri reati. L'attribuzione al custode del diritto di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di ottenerne l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di voto, quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si esprime nel concorrere alla formazione della volontà assembleare e nel reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di detta volontà. " ( Cass. civ., 11 novembre 2005, n. 21858. Negli stessi termini Cass. civ., 3 novembre 2011, n. 22800).
      Sulla scorta di questa disamina siamo dell'avviso che i diritti amministrativi (ad esempio il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, di prendere visione dei libri sociali o del progetto di bilancio, di richiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, il potere di promuovere i controlli giudiziari o endosocietari, come l'impugnazione di delibere assembleari e consiliari, le azioni di responsabilità, le denunce di fatti censurabili o di irregolarità nell'amministrazione, la richiesta di ispezione dei libri sociali) spettanti al custode.
      Tanto premesso le armi di cui dispone il custode per ottenere la visione della documentazione sociale a fronte della resistenza degli amministratori sono primariamente l'intervento del giudice che ha disposto il sequestro, che può ordinare agli amministratori di consentire la visione della documentazione societaria al custode.
      Se il giudice rifiuta di emettere un tale provvedimento (o di contenuto simile) al custode non resta che esercitare le ordinarie azioni a tutela del suo diritto, ossia esercitare una azione di urgenza ex art. 700 cpc chiedendo la immediata produzione della documentazione sociale per prenderne visione. Tuttavia l'azione ex art. 700 cpc è una azione di natura cautelare per cui richiede, quali condizioni per l'accoglimento, la ricorrenza del il fumus boni iuris (l'apparenza, cioè, del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela) e il periculum in mora, che consiste nel pregiudizio che potrebbe subire il predetto diritto nelle more del giudizio ordinario e che, nel caso dei provvedimenti d'urgenza, viene identificato nel fondato timore che il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.
      In mancanza di tali requisiti rimane la normale azione giudiziaria nel corso della quale chiedere l'esibizione della documentazione.
      Zucchetti SG srl