Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    09/06/2018 10:17

    Riparto parziale

    Buongiorno,
    devo procedere ad un riparto parziale del ricavato di una vendita immobiliare (1 immobile venduto) nell'ambito di una procedura esecutiva individuale promossa da un creditore fondiario prima del fallimento e continuata dallo stesso dopo la declaratoria fallimentare.
    Il fallimento ha partecipato alla procedura esecutiva individuale ed il creditore fondiario si è insinuato al passivo fallimentare.
    I crediti prededucibili sorti durante il fallimento (gli unici crediti prededucibili) sono rappresentati da:
    - campione fallimentare;
    - spese condominiali relative all'immobile venduto, maturate nel periodo intercorso tra la sentenza di fallimento ed il decreto di trasferimento dell'immobile stesso nell'ambito della procedura esecutiva individuale;
    - acconto compenso del Curatore;
    - TASI (IMU non dovuta in quanto immobile "merce") relativa all'immobile venduto maturata nel periodo intercorso tra la sentenza di fallimento ed il decreto di trasferimento dell'immobile stesso nell'ambito della procedura esecutiva individuale. Tralasciamo la questione se la TASI segue lo stesso trattamento previsto per l' IMU (probabilmente no, ma il fallimento non aveva alcuna liquidità in precedenza)
    Non sono presenti privilegi immobiliari ex srt. 2748 c.2 Cod. Civ..

    Quando si procede al riparto parziale, l'80% di cui all'art. 113 L.F. si calcola sulle entrate "lorde" o sull' entrate al netto del pagamento dei crediti prededucibili (in questo caso gli stessi sarebbero pagati integralmente prima di procedere al riparto parziale)?
    Grazie
    Un caro saluto
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2018 19:32

      RE: Riparto parziale

      C'è qualcosa che non ci trona nella sua domanda. Lei dice che deve "procedere ad un riparto parziale del ricavato di una vendita immobiliare (1 immobile venduto) nell'ambito di una procedura esecutiva individuale promossa da un creditore fondiario prima del fallimento e continuata dallo stesso dopo la declaratoria fallimentare" e nel quale è intervenuto il curatore fallimentare.
      Sulla base di queste premesse avevamo pensato che lei parlasse quale delegato alla vendita che deve provvedere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita nell'ambito della esecuzione individuale: Poi però lei parla di riparto parziale e di art. 113 l.f. e di calcolo della somma distribuibile, facendo intendere che agisce come curatore del fallimento che procede ad un riparto parziale nell'ambito del fallimento, il che sarebbe strano, se l'immobile è stato venduto nell'espropriazione individuale.
      Se, invero,, il bene è stato venduto nell'ambito della esecuzione fondiaria è in tale esecuzione, ove è anche intervenuto il curatore del fallimento dell'esecutato, che va effettuato la distribuzione della somma, in una unica soluzione, pagando prima le spese dell'esecuzione stessa e le altre spese prededucibili rappresentate dal curatore, e assegnando poi il residuo al creditore fondiario, fino a concorrenza del suo credito. Se, invece, il bene è stato alienato nel fallimento, nonostante l'esecuzione fondiaria in corso, il ricavato è direttamente acquisito all'attivo fallimentare e va distribuito nell'ambito di questo dal curatore secondo le regole dei riparti fallimentari.
      Da qui la necessità che chiarisca i punti sopra evidenziati perché sembrerebbe che il bene immobile sia stato venduto nell'esecuzione individuale fondiaria ma il ricavato sia stato assegnato al fallimento e non riusciamo a capire questo passaggio.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        12/06/2018 13:06

        RE: RE: Riparto parziale

        Scusate, specifico meglio la domanda:
        1) io sono il Curatore del Fallimento, non il delegato alla vendita;
        2) l'immobile è stato venduto nella procedura esecutiva individuale, non in sede fallimentare;
        3) nell'ambito della determinazione dell'acconto sul mio compenso da parte del Tribunale Fallimentare è scritto tra le altre cose "(...) dispone che il curatore provveda a predisporre un piano di ripato parziale delle somme realizzate in sede esecutiva al fine di accertare la somma che il creditore fondiario ha diritto di ricevere in sede fallimentare, piano da produrre e far valere in sede esecutiva costituendo tale somma il solo importo che il creditore fondiario ha diritto di ricevere atteso il carattere meramente processuale e provvisorio del privilegio fondiario".
        Cordiali saluti
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/06/2018 16:22

          RE: RE: RE: Riparto parziale

          Confermiamo quanto detto nella precedente risposta e, ci sembra che anche il provvedimento del giudice da lei riportato vada nella stressa direzione. Il giudice, infatti, non le ha detto di fare lei, come curatore, un piano di riparto da rendere esecutivo nell'ambito fallimentare, ma soltanto di "simulare" un piano di riparto per individuare le somme che nel fallimento spetteranno al credtiore fondiario, il cui privilegio processuale comprende il diritto di ottenere, in sede esecutiva, il pagamento. Questo pagamento ha carattere provvisorio, nel senso che poi il conteggio definitivo del dare e avere si realizza in sede fallimentare, ove il creditore fondiario è tenuto ad insinuarsi; il giudice delegato, nel caso, si "è preso avanti" suggerendole di predisporre un riparto comprensivo delle somme che nel fallimento verrebbero attribuite ai creditori con prelazione sull'ipoteca fondiaria, in modo che il giudice dell'esecuzione possa attribuire al fondiario quanto gli spetterebbe, già al netto delle spese fallimentari. In tal modo si agevola il giudice dell'esecuzione (o il delegato) facendo conti che dovrebbero essere fatti in sede esecutiva a seguito dell'intervento del curatore, il cui scopo è quello appunto di far valere le prelazioni fallimentari sullìipoteca; rimane però il fatto che la distribuzione della somma in favore del creditore ipotecario verrà fatta in sede esecutiva i cui organi valuteranno autonomamente la fondatezza di quanto da lei predisposto.
          Di conseguenza, il problema da lei originariamente prospettato, non s pone perché, come detto, lei non deve fare un piano di riparto parziale, ma sostanzialmente elencare i crediti e le spese che nel fallimento sarebbero preferite al credito fondiario.
          Ad ogni modo, se noi abbiamo male inteso e il giudice delegato voglia un riparto parziale ex art. 110 l.f. (che presupporrebbe la consegna al fallimento della somma ricavata dalla vendita dell'immobile) l'80% dovrebbecalcolarlo sul lordo.
          Zucchetti SG Srl