Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

  • Andrea Cester

    San Vendemiano (TV)
    07/02/2019 12:59

    Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

    Buon giorno,
    la fattispecie che Vi sottopongo concerne il rapporto fra "piano di riparto finale e crediti prededucibili sopravvenuti".
    Nello specifico trattasi di una procedura assegnata in ragione della revoca del precedente curatore, nella quale, una volta reso esecutivo il piano di riparto finale predisposto dallo scrivente, emerge che Agenzia Entrate Riscossione è titolare di un credito prededucibile in forza di cartelle notificate post fallimento (non è noto se al precedente curatore o per compiuta giacenza presso la sede della fallita) e delle quali ero all'oscuro. Preciso che l'Ente di Riscossione è stato oggetto di regolare comunicazione dell'avvenuto deposito del Progetto di Ripartizione Finale e nulla ha eccepito. Chiedo come, a Vostro avviso, si debba procedere. Da un lato, il creditore avrebbe potuto formulare osservazioni al Progetto di Ripartizione, segnalando l'assenza degli ulteriori importi sopra citati, dall'altro, le cartelle fanno in ogni modo riferimento a tributi effettivamente dovuti e non contestati dal curatore. Il Creditore esige ora il pagamento, non previsto però, come detto, nel Piano di Riparto divenuto definitivo
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2019 18:38

      RE: Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

      Il fatto che le cartelle siano state notificate dopo la dichiarazione di fallimento non è di per sé indice della natura prededuttiva delle relative imposte in quanto bisogna fare riferimento alla fonte determinativa del credito, per cui se si tratta di tributi che trovano la loro origine in eventi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, i relativi crediti hanno natura concorsuale. Se così fosse, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto, a quanto capiamo, ad insinuarsi al passivo, lei può procedere con il riparto.
      Se, invece il credito dell'Agenzia è effettivamente nei confronti della massa, tale da essere pagato in prededuzione, si apre una serie di questioni che diventa superfluo affrontare ove il credito sia concorsuale, per cui le chiediamo una conferma della natura prededucibile del credito in questione.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        09/02/2019 10:07

        RE: RE: Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

        Mi scuso per l'imprecisione. Confermo che trattasi di credito verso la massa (contributo a favore di Consorzio di Bonifica).
        Cordiali saluti.
        • Riccardo Pucher Prencis

          Treviso
          10/02/2019 13:02

          RE: RE: RE: Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

          Sono davvero interessato alla risposta che i consulenti del Forum ed eventualmente gli altri colleghi utenti daranno al dott. Cestèr soprattutto sotto l'aspetto delle responsabilità verso l'Erario nel caso di pretermissione di questo creditore per comportamento non doloso e non negligente del Curatore.
          Io me la sarei rozzamente cavata constatando che anche i crediti prededucibili non sono sottratti al concorso formale, quindi se il creditore vuole farsi pagare occorre che si insinui al passivo. L'art. 111-bis fa salvo il caso in cui il Curatore non contesti la pretesa (e un'altra ipotesi che qui non interessa) e il tenore del quesito sembra far capire che non sia nemmeno più possibile impugnare la pretesa avanti la CTP (però la dimostrazione della scadenza del termine rimane comunque in capo all'Erario). Tuttavia, credo che il Curatore possa, eventualmente, contestare solo ciò di cui è a conoscenza e che dunque quello che egli non conosce si debba ritenere contestato per definizione: la possibilità di pagare le prededuzioni senza che partecipino al concorso formale mi pare norma eccezionale, riservata ai casi espressamente elencati al co. 1, rispetto al sistema voluto dal legislatore con l'art. 111-bis.
          Sotto il profilo delle responsabilità, mi sembrerebbe pertanto sufficiente che l'Erario sia stato formalmente messo in grado di contestare il piano di riparto prima che il GD lo rendesse esecutivo perché le comunicazioni gli sono state fatte (e non si è attivato nel termine).
          Quindi, in conclusione, nella mia già dichiarata rozzezza, andrei avanti col riparto: le norme per impugnare gli atti del Curatore o quelli del GD ci sono proprio perché tutti possiamo sbagliare ed i termini per farlo servono a dare stabilità all'ordinamento.
          Tuttavia, mi rendo conto che un comportamento collaborativo da parte del Curatore verso un'altra P.A. (quindi: istanza motivata al GD per essere autorizzato a ripresentare il progetto di ripartizione -occorre rimuovere il decreto di esecutività- e, ove il GD ritenga di concederla, ripetere tutto l'iter di cui agli artt. 117 e precedenti) sia sempre auspicabile ma ... non è che consolidando una prassi del genere si arrivi ad introdurre nel procedimento fallimentare una disparità di trattamento tra i creditori, P.A. e non-P.A.?
          Invero, a me un GD (stesso Tribunale, quindi) ha suggerito di riformulare tutto sulla base della constatazione che "là sono messi male" (semplifico molto, ovviamente): era in quel caso riferita ad un'altra P.A. ma forse (e sempre con tutto il rispetto) può adattarsi anche all'Erario!
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2019 12:55

      RE: Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

      Appurato che si tratta di credito prededucibile, il primo problema che si pone è stabilire se vi è stata una domanda di pagamento. Non vi è stata una formale domanda di pagamento, ma la notifica delle cartelle ha questo significato, per cui se il curatore non ha contestato il credito portato dalle cartelle nel fallimento e nelle forme previste dalla legge, l'Agenzia non aveva l'obbligo di insinuarsi al passivo in quanto, come dice l'art. 111bis, co. 3, l.fall. "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".
      Ci permettiamo, invero, di dissentire dalla considerazione del dott. Pucher Prencis, secondo cui, potendo il curatore contestare solo ciò di cui è a conoscenza, "quello che egli non conosce si debba ritenere contestato per definizione"; è vero, invece il contrario perché ciò che conta è l'atteggiamento preso dal curatore rispetto ad una domanda, indipendentemente dalle cause per cui è pervenuto alla sua determinazione, per cui se egli, sia perché manca di documentazione necessaria, sia per convinzione o anche per ignoranza, non contesta un credito prededucibile di cui viene chiesto il pagamento, né nella sua entità né nella sua collocazione, vuol dire che egli riconosce detto credito; le ragioni che hanno determinato la mancata contestazione influiscono sulla posizione personale del curatore nel caso fosse chiesta , per tale motivo, la revoca o fosse esercitata una azione di responsabilità..
      A questo punto sorge il problema ulteriore di valutare la valenza della mancata proposizione del reclamo avverso il progetto di riparto in cui il credito dell'Agenzia non era compreso. Se si fosse trattato di un credito concorsuale ammesso al passivo, non vi sarebbero dubbi sulla valenza decadenziale della inerzia del creditore circa il progetto di riparto, ma qui si discute di un credito prededucibile, il cui pagamento era stato richiesto e non contestato. In questa situazione, seppur con qualche dubbio, riteniamo che la mancata impugnazione del progetto di riparto non sia preclusiva del diritto dell'Agenzia di essere pagata perché essa, non essendo inclusa nello stato passivo, poteva ritenere che il suo credito sarebbe stato pagato fuori riparto.
      Se si segue questa linea bisogna provvedere preliminarmente al pagamento del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per fare questo, deve chiedere al giudice la revoca del decreto di esecutività del progetto di riparto rappresentando quanto accaduto e la presenza di un credito prededucibile da soddisfare. A quel punto o paga l'Agenzia e poi predispone un successivo progetto di riparto per gli altri creditori, oppure, meglio, predispone un nuovo progetto di riparto in cui include, tra i crediti das pafgare in prededuzione, anche quello dell'Agenzia.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        11/02/2019 14:25

        RE: RE: Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

        Constato con piacere che l'argomento proposto è oggetto di interessanti approfondimenti, anche da parte di colleghi. Confermo che, indipendentemente dal comportamento assunto dal mio predecessore, i tributi sono dovuti, almeno fino alla vendita del fabbricato, in quanto maturati successivamente all'apertura del concorso e relativi ad un immobile di proprietà della fallita; non a caso, lo scrivente ha regolarmente pagato il contributo dovuto al Consorzio di Bonifica relativo agli anni successivi alla propria nomina. Alla luce delle Vostre considerazioni, preciso però che nel piano di riparto del quale si tratta risultavano soddisfatti, in misura parziale, i soli crediti prededucibili, a causa dell'assenza di risorse. Ciò, a mio avviso, parrebbe minare l'assunto secondo il quale l'Ente di Riscossione poteva ritenere pagato il proprio credito fuori del riparto.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/02/2019 20:06

          RE: RE: RE: Piano di riparto finale-Crediti sopravvenuti

          Si effettivamente il fatto che il riparto in questione coinvolgeva altri creditori prededucibili potrebbe indurre ad una diversa soluzione rispetto a quella prospettata; tuttavia, ciò nonostante, non seguiremmo egualmente la strada indicata in precedenza perché l'Agenzia potrebbe anche sollevare altre obiezioni derivanti dal dato che è un creditore prededucibile non contestato, avente quindi diritto al pagamento diretto.
          Zucchetti SG srl