Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    27/07/2016 09:21

    Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

    Buongiorno,

    vorrei chiedere delle spiegazioni in merito all'ordine di soddisfazione proposto dal gestionale fallco avente ad oggetto un credito munito di privilegio ex art. 2764 c.c.

    In sede di verifica dello stato passivo al suddetto credito è stato riconosciuto il privilegio speciale di cui sopra. Come pure il medesimo privilegio è stato riconosciuto per un unlteriore credito avente ad oggetto l'occupazione del medesimo bene.
    Infatti, la locazione commerciale aveva ad oggetto un capannone.

    Vorrei, dunque, chiederVi come opera il gestionale, poichè se il credito non viene associato ad un bene, lo stesso viene declassato a chirografo. Ma di fatto un bene da associare non c'è visto che stiamo parlando di canoni di locazione maturati per aver usufruito di una unità immobiliare (appartenente ad altro soggetto) per l'esercizio dell'attività di impresa.

    Ritengo che, essendoci un contratto di locazione avente data certa ed essendo stato riconosciuto come privilegiato in sede di verifica dello stato passivo, il privilegio vada riconosciuto.

    Ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti.

    Dott. Michele Feltrin
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/07/2016 15:56

      RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

      L'art. 2764 c.c. concede al credito "delle pigioni e dei fitti degli immobili" un privilegio speciale "sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato". Come tutti i privilegi speciasli, anche questo può essere soddisfatto in via prelatizia soltanto con il ricavto del o dei beni oggetto del privilegio, per cui se manca o mancano detti beni il credito degrada a chirografario. Si può discutere e si discute se la verifica dell'esistenza dei beni oggetto dei privilegi speciali debba essere effettuato al momento dell'accertamento del passivo, per cui se a quell'epoca il bene manca si ammette già il credito in chirografo (questo problema si è proposto ripetutamente per l'Iva di rivalsa) oppure se, all'atto della formazione del passivo debba essere valutata la sola astratta possibilità del privilegio, rimandando la verifica della possibilità di esplicarsi sui beni gravati al momento del riparto; le soluzioni sono state varie nel tempo, ma un dato è pacifico ed è che un credito ammesso al passivo con privilegio speciale non può essere soddisfatto in via privilegiata al momento del riparto ove il o i beni gravati non esistano, posto che la specialità sta ad indicare che la prelazione insiste solo su quei beni e non sull'intero patrimonio mobiliare del debitore, come i privilegi generali.
      Nel suo caso, quindi, il gestionale Fallco, ove né al momento della formazione del passivo né successivamente, siano stati abbinati ai crediti privilegiati speciali i beni su cui il privilegio debba operare (perché i beni non si siano rinvenuti, o perché siano distrutti o anche per errore), correttamente trasferisce detti crediti al chirografo e li tratta come tali.
      Zucchetti SG srl
      • Michele Feltrin

        Ceggia (VE)
        28/07/2016 18:11

        RE: RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

        Ringrazio per la risposta così precisa ed esaustiva.
        Mi resta un unico dubbio.
        Si parla che il privilegio speciale viene riconosciuto ove siano stati rinvenuti i beni su cui insiste lo stesso privilegio.
        Ma il privilegio di cui si parla verte su canoni di locazione, che derivano dalla locazione di un immobile commerciale.
        Dell'immobile ne è stata riscontrata la presenza, ma ovviamente non è stato inventariato in quanto di proprietà del locatore.
        Pertanto, vorrei chiederVi a che beni Vi riferite quando scrivete che il credito deve essere abbinato per il riconoscimento del privilegio speciale in sede di riparto.
        Perchè secondo me riferendosi il credito alla locazione dell'immobile, il privilegio dovrebbe essere riconosciuto.

        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/07/2016 18:47

          RE: RE: RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

          I canoni di locazione costituiscono il credito garantito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c.. Tutti i privilegi vengono concessi soltanto dalla legge, nel senso che non sono come il pegno o l'ipoteca che possono essere costituiti convenzionalmente, ed è la legge che, oltre ad indicare se un credito è assistito da privilegio, ne specifica la collocazione (il grado), ne indica la natura, se mobiliare o immobiliare, e se mobiliare chiarisce se è generale o speciale 8quelli immobiliari sono tutti speciali) e ne individua l'oggetto su cui il privilegio grava, ossia con il ricavo di quali beni i crediti assititi da quel privilegio possono essere soddisfatti. Quest'ultima indicazione non è necessaria per i privilegi generali perché questi si estendono all'intero patrimonio mobiliare del debitore, nel mentre per i privilegi speciali la legge indica e deve indicare il o beni oggetto del privilegio, perché la specialità sta a significare proprio che il creditore può essere soddisfatto solo con il ricavo di quei beni e se non trova capienza passa al chirografo. Orbene, per quanto riguarda il privilegio del locatore, l'art. 2764 c.c. statuendo che "Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato" precisa (semplificando) che il credito garantito è quello per i canoni della locazione, che il privilegio è speciale ed ha natura mobiliare in quanto si esercita (sempre semplificando al massimo) sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile; ossia l'oggetto del privilegio non è certo l'immobile, che è di proprietà del creditore, ma sono i beni del debitore che al momento del fallimento si trovano nei locali a corredo o per l'utilizzo dello stesso, ossia le merci e le attrezzature del debitore che si trovano nell'immobile locato. Se al momento del fallimento non vengono rinvenuti beni in detti locali, manca l'oggetto del privilegio, per cui il credito, che può essere soddisfatto in via prelatizia solo con il ricavo della vendita di quei beni, passa al chirografo; per questo Fallco ha bisogno dell'accoppiamento tra il privilegio e i beni gravati dal privilegio speciale.
          Zucchetti SG srl
          • Michele Feltrin

            Ceggia (VE)
            30/07/2016 13:34

            RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

            Grazie per la risposta.
            Ricapitolando il privilegio ex art. 2764 cc posso riconoscerlo solo ove all'interno dell'immobile locato vi fossero stati dei beni che venivano utilizzati dal fallito per l'esercizio dell'attività sociale.
            In effetti tali beni sono stati rinvenuti e venduti, ed il relativo ricavato è stato depositato nel c/c della procedura.
            Nell'abbinare il credito privilegiato al ricavo dei beni, dovrò farlo esclusivamente con riferimento all'importo ricavato dalla vendita dei beni? o diversamente dovrò abbinarlo all'intero contenuto del c/c?
            Esempio:
            ricavo beni rinvenuti nell'immobile locato € 200
            consistenza c/c € 1.000 (comprensivo anche dei 200 € del ricavo vendita beni di cui sopra)

            Il credito privilegiato ex art. 2764 cc andrà abbinato a € 200 o ad € 1.000?

            Grazie per la risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/08/2016 11:44

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

              Esatto, il privilegio ex art. 2764 c.c. va riconosciuto solo ove all'interno dell'immobile locato vengano rinvenuti beni che venivano utilizzati dal fallito per l'esercizio dell'attività sociale e può essere soddisfatto in via privilegiata (16° grado) solo col ricavato dalla vendita di tali beni, per cui deve abbinarlo a 200 e non a 1000. Questo in linea di principio perché Fallco correttamente decurta da quelle 200 la quota utilizzata per il pagamento delle prededuzioni e dei privilegiati di grado anteriore, posto che anche i ricavi dei beni sottoposti a privilegio speciale mobiliare finiscono nella massa dei ricavi mobiliari (per questo l'art. 111ter richiede i conti speciali per questi beni).
              Zucchetti Sg srl


              • Corrado Rovelli

                Bergamo
                04/07/2018 12:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

                Mi trovo anche io in una situazione simile.
                Nel mio caso, in particolare, il privilegio riguarderebbe una somma incassata dalla procedura a titolo di sublocazione nell'ultimo periodo pre-fallimentare.
                Avrei detto che tale somma potesse essere considerata un frutto ai sensi del comma 1 dell'art. 2764 e quindi, fino alla concorrenza della somma incassata (al netto della quota di spese), il creditore dovrebbe essere soddisfatto.
                Nella presente discussione, invece, ho visto che si fa sempre e solo riferimento ai beni rinvenuti nell'immobile.
                Potete chiarirmi la questione?
                Grazie.
                Corrado Rovelli
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  04/07/2018 18:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

                  Perché è la norma di cui all'art. 2764 c.c. a stabilirlo lì dove dispone che il privilegio si esercita anzitutto- con riferimento alle locazioni sia urbane che rustiche- su "tutto ciò che serve a fornire l'immobile", il che chiarisce che l'oggetto del privilegio speciale è costituito dalle cose destinate all'uso ed al godimento dell'immobile sulla base di un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile medesimo e, quindi, di un loro vincolo di stabile destinazione obiettiva alle finalità economico-sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione (invecta et illata). Ancora più esplicita è la norma quando tratta deii fondi rustici, ove il privilegio grava anche sui frutti dell'anno in corso e su quelli raccolti anteriormente (le c.d. derrate), a condizione che essi si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze (comma 4).
                  In sostanza, in entrambi i casi, sia nelle locazioni urbane che di fondi rustici, il legislatore ha attribuito un privilegio c.f. possessuale, in quanto esso è condizionato dalla particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, o nelle sue dipendenze, se riferito ai frutti.
                  Zucchetti Sg srl