Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto somme a seguito di giudizio di divisione

  • Cinzia Filippone

    Crotone
    19/07/2019 10:45

    riparto somme a seguito di giudizio di divisione

    buongiorno avrei un quesito.
    la curatela fallimentare ha avviato un giudizio di divisione con vendita di un immobile ( vendita per intero) in quanto proprietaria di una quota .
    Il giudizio è stato quindi incardinato in una procedura civile ed il GD ha nominato il custode e delegato alla vendita, il quale esperite le operazione ha aggiudicato il bene .
    Nell'ambito dello stesso giudizio civile , lo stesso delegato deve procedere a ripartire le somme .
    La curatela chiede l'assegnazione in prededuzione sul ricavato intero della vendita e non sulla singola quota spettante alla curatela le seguenti somme
    -spese per pubblicità
    -spese di liquidazione perizia CTU
    -spese liquidazione per compensi e spese sostenute dal legale curatela che ha avviato il giudizio di divisione.
    Mi chiedo se debbano se queste somme debbano essere riconosciute in prededuzione sul valore dell'intera vendita ovvero sulla singola quota spettante alla curatela .
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2019 19:48

      RE: riparto somme a seguito di giudizio di divisione

      C'è qualcosa che non ci è chiara nella ricostruzione della vicenda. Lei dice di aver incardinato un ordinario giudizio di scioglimento della comunione immobiliare che è retto dalle norme di cui all'art. 784 e segg. cpc, che attribuiscono la direzione di tutte le operazioni di divisione al giudice istruttore della causa, per cui non capiamo come il giudice delegato al fallimento abbia nominato un delegato alla vendita e, ancor meno, come questi debba poi ripartire le somme. Incardinato il giudizio di divisione, infatti, è il giudice istruttore di quella causa che deve valutare se procedere alla vendita e, come precisa, l'art. 788 cpc, "quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'art. 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita", altrimenti la vendita va disposta con sentenza dal collegio; la vendita, a norma del del quarto comma dell'art. 788 cpc può essere affidata anche ad un delegato. Comunque si pervenga alla vendita nell'ambito del giudizio divisionale, il ricavato non va distribuito tra i creditori, ma, detratte le spese, il netto va diviso tra i comproprietari in ragione delle rispettive quote. Anche le spese vanno detratte dal ricavato in proporzione delle rispettive quote per cui il CTU, il delegato, la pubblicità, ecc. vanno pagati distribuendo la spesa in proporzione; egualmente se la curatela ha anticipato alcune spese, delle stesse deve essere rimborsata il che significa che se, ad esempio, è comproprietaria al 30%, dovrà contribuire in questa misura alle spese della procedura per cui le vanno rimborsate il 70% dell'importo anticipato, e così via.
      Zucchetti SG srl
      • Annamaria Altamura

        Crotone
        03/09/2019 23:50

        RE: RE: riparto somme a seguito di giudizio di divisione

        in riferimento al quesito in oggetto, vorrei sapere se tra le spese compiute nell'interesse comune dei condividenti - che nella predisposizione del progetto di distribuzione, devono essere sottratte (pro-quota) dalla massa attiva prima della distribuzione, - possono essere incluse anche le spese di giustizia, fatte per atti conservativi o per l'espropriazione dei beni immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2770 e 2755 c.c. o le stesse devono essere poste a carico del solo debitore?
        Infine, le spese per la cancellazione dei gravami ritenete debbano essere poste a carico del solo debitore?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/09/2019 19:48

          RE: RE: RE: riparto somme a seguito di giudizio di divisione

          Le saremmo grati se illustrasse con maggiori particolari la domanda che, così come formulata, non riusciamo a comprendere bene. E' sufficiente che faccia un brevissimo riassunto di costa è stato fatto.
          Grazie
          Zucchetti Sg srl
          • Annamaria Altamura

            Crotone
            04/09/2019 22:48

            RE: RE: RE: RE: riparto somme a seguito di giudizio di divisione

            la mia posizione è molto simile a quella della collega Filippone; nello specifico sono stata nominata custode e delegato alle vendite nell'ambito di un giudizio di divisione instaurato dal lla curatela di un fallimento che ha appreso all'attivo 1/2 di un immobile.
            all'esito della vendita dell'intero, dovendo predisporre il progetto di distribuzione, mi chiedo se dalla massa attiva devo sottrarre, oltre alle spese di pubblicità ed al compenso del custode e delegato:
            -le spese compiute dalla curatela ai sensi dell'art. 2770 e 2755 c.c.;
            -le spese del CTU, nominato in ambito fallimentare, la cui perizia è stata acquisita nel giudizio di divisione;
            -le spese del legale, nominato dalla curatela per instaurare il giudizio di divisione, e se le stesse debbano essere liquidate dal G.D. o dal Giudice Istruttore nel provvedimento ex. art. 789 c.p.c. che definisce il giudizio.
            -le spese per la cancellazione dei gravami, mi sembrerebbe equo porre a carico del solo debitore, i costi per la cancellazione dei gravami iscritti sulla quota di sua proprietà e porre a carico di tutti i comproprietari le spese per la cancellazione di quelli iscritti sull'intero.
            grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/09/2019 20:50

              RE: RE: RE: RE: RE: riparto somme a seguito di giudizio di divisione

              Il criterio distributivo delle spese del giudizio divisionale, come già accennato nella precedente risposta, gravano sull'intero ricavato ove si tratti di spese comuni nel mentre rimangono a carico di ciascuna parte se sono ad esse riferite. Un esempio lei lo ha già fatto con riferimento alle spese di cancellazione dei gravami quando ha correttamente detto di voler porre a carico di tutti i comproprietari le spese per la cancellazione dei gravami iscritti sull'intero immobile, per cui questa spesa va detratta dall'intera somma ricavata dalla vendita, nel mentre le spese di cancellazione dei gravami riguardanti una quota sono a carico esclusivi del titolare della quota interessata, sicchè queste spese vanno pagate con il ricavato della vendita attribuito al titolare della quota.
              Eguale criterio vale anche le altre spese. Quelle relative al l CTU, nominato in ambito fallimentare, sarebbero personali, ma poiché la perizia è stata acquisita nel giudizio di divisione ed utilizzata in quella sede, evitando la spesa per altra perizia, anche questa è diventata comune al bene, da detrarre dall'importo complessivo.
              Non capiamo il riferimento alle -le spese compiute dalla curatela ai sensi dell'art. 2770 e 2755 c.c. giacchè ci sembra che la curatela, comproprietaria, abbia iniziato un giudizio di divisionale di cognizione e non una esecuzione (spiegabile nel caso fosse stato un terzo creditore ad agire) cui si riferiscono le norme citate.
              Incertezze abbiamo su come considerare le spese legali sostenute pe ril giudizio divisionale. propendiamo a ritenere che esse siano esclusive di ciascuna parte che le ha sostenute, per cui vanno liquidate , nel caso, dal giudice delegato, e pagate con il ricavto attribuito alla curatela.
              Zucchetti SG srl