Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

errore su riparto

  • Andrea Pavanello

    Rovigo
    17/05/2018 10:09

    errore su riparto

    Buongiorno, mi trovo nel caso in cui un legale , successivamente alla data di esecutività del riparto finale, fa presente al curatore che non gli è stato riconosciuto il suo credito avente natura prededucibile.
    Premesso che lo stesso era stato avvisato via pec tanto del rendiconto quanto del riparto e che i pagamenti ai creditori devono ancora essere effettuati, chiedo un consiglio su come comportarmi e se vi siano responsabilità in capo al curatore.
    Grazie
    Andrea Pavanello
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2018 10:11

      RE: errore su riparto

      Lei non ci fornisce un dato importante, e cioè se il credito prededucibile è contestato o meno da parte del curatore, posto che l'art. 111bis afferma come regola generale che anche i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V, "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e per ammontare …. e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25", da cui si ricava che sono soggetti ad accertamento i crediti prededucibili contestati per ammontare e collocazione, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e che non siano riferibili a compensi dei prestatori d'opera nell'interesse del fallimento, incaricati dal curatore (art. 25, comma 1, n. 4) o nominati dal giudice (art. 25, comma 1, n. 7), i quali ultimi, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26.
      Nella specie, ove il credito prededucibile è proprio quello vantato da un prestatore d'opera, il titolare, in caso di contestazione, avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale ai sensi dell'art. 26 e, in mancanza, sarebbe escluso dalla partecipazione al riparto.
      Se ne deve dedurre, quindi, che nella fattispecie il credito del legale non sia stato, né sia ora, contestato, per cui questi ha diritto teoricamente a partecipare al riparto, ma bisogna vedere se tale diritto è conciliabile con l'iter processuale del riparto cui si è arrivati.
      Come è noto, la procedura dettata dall'art. 110 l.fall., a seguito della presentazione del progetto di riparto da parte del curatore, dispone quanto segue:
      a-il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria (comma 2, art. 110);
      b-dispone che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata (comma 2);
      c-i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 (comma 3);
      d-il giudice delegato, decorso tale termine senza che siano state proposte impugnazioni, dichiara, su richiesta del curatore, esecutivo il progetto di ripartizione; se, invece, sono proposti reclami, il giudice dichiara esecutivo il progetto di ripartizione disponendo l'accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione (accantonamento ora evitabile mediante prestazione di una fideiussione).
      Questo meccanismo, chiaramente dettato per i crediti concorsuali, è applicabile anche ai crediti prededucibili?
      Riteniamo di si perché ormai il nostro legislatore ha sì previsto la possibilità di soddisfare i creditori prededucibili man mano che i crediti vengono a scadenza qualora non siano contestati, ma nel corso della procedura in modo da consentire all'organo fallimentare appunto di valutare la loro fondatezza e procedere al pagamento, ove vi siano le disponibilità per far fronte a tutte le prededuzioni, o contestarli, imponendo il reclamo ex art. 26 o l'insinuazione al passivo; situazione questa che equipara completamente le prededuzioni ai crediti concorsuali quanto alle modalità di pagamento attraverso i riparti.
      Nel caso lei ha comunicato al creditore in questione il deposito del progetto di riparto e il creditore è rimasto inerte, per cui riteniamo che ora non possa più vantare pretese una volta dichiarato esecutivo il riparto stesso.
      Ovviamente è una nostra ricostruzione, che non esclude diverse opinioni.
      Zucchetti SG srl