Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO COMPLETO CON AVANZO DI LIQUIDITA'

  • Barbara Puccianti

    LATINA
    11/06/2019 15:38

    RIPARTO COMPLETO CON AVANZO DI LIQUIDITA'

    Buon pomeriggio,
    gestisco una procedura aperta nel 1996 fallimento di srl. La fallita in bonis intraprendeva un giudizio di risarcimento danni nei confronti di un terzo; giudizio proseguito dalla Curatela e giunto ad esecuzione immobiliare dei beni del debitore che, ammesso alla conversione del debito, sta regolamentare pagando le rate.
    con le somme sinora incassate ho potuto predisporre il piano di riparto con integrale soddisfazione di tutti i creditori.
    Le mie domande sono:
    - una volta eseguito il piano di riparto e presentata quindi istanza per chiusura del FALLIMENTO, le somme che materialmente residuano vanno restituite alla società (in persona del legale rappresentante ..) oppure ai soci?
    - cosa accade alla procedura esecutiva che rimane comunque pendente in quanto il debitore non ha saldato completamente il suo debito e la società potrebbe avere interesse ad incassare le altre somme ...

    spero di aver esposto il tutto in modo chiaro. Grazie per il vostro aiuto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2019 21:01

      RE: RIPARTO COMPLETO CON AVANZO DI LIQUIDITA'

      Essendo fallita la società, l'esubero dell'attivo, una volta soddisfatte le spese e tutti i creditori, va assegnato al fallito, ossia alla società e, per essa, al legale rappresentante della stessa.
      La chiusura del fallimento non incide sulla procedura esecutiva in quanto le uniche norme disciplinanti la vicenda successoria in corso di causa sono gli artt. 110 e 111 cpc, espressamente dettate per il processo di cognizione. Di conseguenza la perdita della capacità processuale del curatore a seguito della chiusura del fallimento non impedisce alla società fallita di continuare il giudizio esecutivo.
      Zucchetti SG srl
      • Gennaro Di Martino

        SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
        02/10/2020 12:57

        RE: RE: RIPARTO COMPLETO CON AVANZO DI LIQUIDITA'

        buongiorno, nel caso in cui l'attivo si sia formato esclusivamente con revocatorie bancarie, ritengo che l'avanzo disponibile dopo il riparto non sia da restituire al fallito, bensì alle banche che hanno versato le somme. E' corretto?
        Grazie
        Gennaro Di Martino
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/10/2020 20:21

          RE: RE: RE: RIPARTO COMPLETO CON AVANZO DI LIQUIDITA'

          Avremmo dubbi sulla sua soluzione. In realtà la chiusura del fallimento in pendenza delle azioni promosse dalla curatela ai sensi degli art. 64 e 67 l. fall., determina l'inammissibilità delle predette azioni ed anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che le abbia respinte. Se, invece, l'azione revocatoria si è conclusa con una sentenza, può darsi che la banca soccombente abbia restituito la somma che aveva ricevuta in pagamento sulla base della sentenza provvisoriamente esecutiva; in tal caso l'importo ricevuto non va distribuito e va accantonata ai sensi dell'ult. comma dell'art. 113 per cui se, al riparto finale, vi è un esubero, l'accantonamento va restituito alla banca in favore della quale era stato effettuato. Se, invece, la sentenza revocatoria è passata in giudicato, essa rimane immodificabile, per cui quanto pagato dalla banca entra nelle casse del fallimento ed eventuali esuberi all'atto della chiusura del fallimento vanno, anostro avviso, restituite al fallito, come tutte le altre disponibilità non distribuite. Del resto in una caso del genere, che presuppone il pagamento integrale dei creditori, anche la banca soccombente in revocatoria si sarà insinuata al passivo ex art. 70 l. fall. e sarà già stata soddisfatta.
          Zucchetti sg srl