Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto professionista

  • Riccardo Fossati

    Chiavari (GE)
    27/06/2016 11:34

    riparto professionista

    Buongiorno, ho il dubbio di come operare sul riparto di un credito privilegiato per prestazioni professionali di un commercialista ammesso per euro 10.000 ex art.2751, 2 c., e la relativa IVA in chirografo. Il G.D. non ha indicato la c.p.a.d.c. nella sua decisione.
    1) Deve essere ugualmente calcolata la cassa previdenziale e corrisposta al professionista in privilegio o, vista la decisione del G.D. l'importo della cassa deve essere inclusa nell'importo ammesso di euro 10.000?
    Procedendo al riparto con il soddisfacimento totale dei creditori privilegiati e l'importo del 10% per i creditori chirografari come mi devo comportare?
    2) La normativa fiscale prevede che sull'importo assegnato in privilegio di euro 10.000 il professionista deve procedere allo scorporo dell'IVA. In questo modo gli verrebbe assegnato per prestazioni professionali riconosciute in privilegio solo euro 7.881,46 su 10.000 ricevendo di fatto solo il parziale soddisfacimento di quanto ammesso in privilegio con l'IVA addebitata da versare all'Erario. La procedura invece avrebbe un indebito arricchimento per il credito IVA corrisposto.
    Esempio:
    importo da assegnare al professionista in privilegio € 10.000
    fattura del professionista:
    onorario 7.881,46 - cpa 315,26 - IVA 1.803,28 = Totale 10.000 al lordo della r.a.
    Importo assegnato in chirografo sull'IVA che avrebbe dovuto addebitare il professionista pari al 10%:
    euro 2.200 (sull'onorario richiesto e ammesso dal G.D.) x 10%= 220
    da tale importo dovrebbe essere emessa fattura scorporando l'IVA.
    Se fosse così non si verificherebbe mai l'intera corresponsione del credito ammesso in privilegio per prestazioni professionali che contrasterebbe di fatto con la par condicio creditorum.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/07/2016 09:12

      RE: riparto professionista

      Per quanto riguarda il contributo CPADC, purtroppo se il Giudice ha ammesso l'onorario in privilegio e l'IVA in chirografo e nulla è stato disposto relativamente al contributo, non essendosi il professionista opposto riteniamo che il relativo importo debba considerarsi non ammesso al passivo e quindi non pagabile.

      Per quanto riguarda il riparto, dovrà essere corrisposto l'importo di € 10.000, meno 2.000 di ritenuta d'acconto, più il 10% dell'IVA in chirografo, e quindi € 220, ovviamente senza operare su di essa alcuna ritenuta.

      Tali sono gli importi da pagare e da certificare in sede di Certificazione Unica.

      Per quanto riguarda la fatturazione, la procedura corretta sarebbe fatturare € 10.000 più IVA ma, come abbiamo già scritto in numerosi altri interventi su questo frequentissimo problema, la Risoluzione 127 del 3/4/2008 consente sostanzialmente di emettere fattura ricostruendo a ritroso il netto di partenza dall'importo riscosso e. se il professionista si avvarrà di tale procedura, la fattura verrà emessa per un importo evidentemente inferiore.

      In questo caso riteniamo che il Curatore non la possa rifiutare o respingere, verrà così ridotto in tal modo l'importo dell'IVA a credito di cui si avvantaggerà la procedura; fermo restando, si ripete, che anche in tal caso la certificazione dovrà riportare esattamente gli importi pagati, qui sopra indicati (che, ovviamente, non coincideranno con quelli indicati in fattura).
      • Riccardo Fossati

        Chiavari (GE)
        28/07/2016 16:35

        riparto professionista

        Ringrazio per la gentile risposta. Volevo richiedere questo ulteriore quesito relativo al pagamento dei privilegiati. Nel primo riparto i professionisti hanno emesso la fattura scorporando l'IVA riducendo di fatto l'importo del loro privilegio. Desideravo chiedervi come comportarmi per far riconoscere il privilegio integralmente ai professionisti e come gestisce questa fattispecie il programma software Zucchetti. Per una migliore comprensione del quesito vi pongo un esempio:
        professionista ammesso in privilegio per 1.000 onorario oltre IVA in chirografo. importo distribuito dal primo riparto soddisfa l'80% dei privilegiati cioè 800. Il professionista emette fattura scorporando 800 in 655,74 onorario ed IVA 144,26.
        Quando nel secondo piano di riparto vengono soddisfatti interamente i privilegiati (800 nel primo e 200 nel secondo riparto) il professionista emetterà fattura scorporando nuovamente l'IVA (163,93 onorario e 36,07 per IVA). In questo modo verrebbe soddisfatto parzialmente il privilegio del professionista per euro 819,6 anziché 1000 come da ammissione allo stato passivo. Considerato che nel successivo riparto entrerebbero nel calcolo anche i chirografari pro quota il professionista vedrebbe ridursi il proprio diritto a percepire l'intero importo in privilegio a meno che non vengano poi soddisfatti totalmente anche i chirografari (cosa improbabile). In questo modo non riuscirei mai a corrispondere interamente il professionista ammesso in privilegio per l'onorario. Questo è contrario alla par condicio creditorum.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/07/2016 18:57

          RE: riparto professionista

          La ricostruzione da lei fatta è corretta, ma questo è frutto della autonomia del credito per rivalsa Iva rispetto al credito per retribuzione, per cui quest'ultimo gode dl privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., e il primo del privilegio speciale di cui alla'rt. 2758, co 2, c.c., per cui in mancanza del bene gravato passa al chirografo. da tanto discende che il curatore quando paga il credito di 1.000 per retribuzioni (in uno o più riparti), esaurisce il pagamento del debito professionale collocato al privilegio, essendo la decurtazione conseguenza della normativa fiscale che, dal punto di vista giuridico, non interessa più il curatore. E' chiaro che il sistema presenta una ingiustizia di fondo perché la curatela paga 1.000 ma il professionista ne incassa meno in realtà, ma tra le varie soluzioni contabilmente possibili, questa seguita è quella che è ormai pacificamente ritenuta la più adeguata ai principi di diritto.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Culot

            GORIZIA
            14/12/2016 17:55

            RE: RE: riparto professionista

            Mi inserisco nella discussione e pur prendendo atto della risoluzione n. 127/2008 non sono d'accordo sul comportamento da tenere come sopra indicato o quantomeno tollerato.
            Quando pago un credito privilegiato, anche se in parte, non posso a mio avviso, per far quadrare il totale, accettare una fattura che comprime l'importo sottostante ad un determinato titolo assegnato in fase di riparto, registrando un documento fiscale che espone il pagamento di somme ad altro titolo quali cassa di previdenza professionale ed iva in chirografo, e comprimendo l'importo dovuto per credito professionale.
            Teoricamente il creditore professionista potrebbe anche chiedere, con improbabili possibilità di poter essere esaudito, la parte decurtata del credito privilegiato.
            In buona sostanza accettando l'impostazione di tale risoluzione fiscale si violerebbe la legge fallimentare e la graduazione dei privilegi.
            La cassa previdenza e l'iva, non tenendo conto di tale risoluzione e fatturando il credito professionale privilegiato, aggiungendovi cassa ed iva in chirografo, non pagato e al netto della ritenuta di acconto, saranno necessariamente a carico del creditore.
            Vi ringrazio se vorrete dare risposta a tale opinione.
            Alessandro Culot

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              17/12/2016 14:47

              RE: RE: RE: riparto professionista

              Che dirle?

              Non abbiamo scritto noi quella assurda Risoluzione e abbiamo commentato più volte, proprio in questo Forum, che seguendola non torna nulla.


              Però esiste e qualsiasi soluzione si scelga non ci pare convincente al 100%: finché si trova una soluzione in via bonaria, va tutto bene, ma se la controparte dovesse insistere nella sua posizione

              - chiedere l'emissione della fattura (ovviamente corretta) prima del pagamento, come fanno molti colleghi, vìola l'art. 6 del D.P.R. 633/72, subordinando il pagamento a un adempimento non dovuto

              - accettare la fattura emessa sulla base della Risoluzione, comporta le conseguenze esposte nel quesito

              - respingere la fattura (sempre partendo dall'idea che la controparte insista sulla sua posizione) significherebbe dover attuare la procedura di cui all'art. 6, comma 8, lettera "b", del D.Lgs. 471/97, presentando quindi all'Ufficio un documento in totale contrasto con una Risoluzione dell'Ufficio stesso ....

              Per tale motivo la strada che abbiamo scelto ci pare il "male minore", ma siamo ben consapevoli che comunque di "male" si tratti!


              • Roberto Marinelli

                Macerata
                10/07/2017 09:48

                RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                Buongiorno
                Mi inserisco nella discussione facendo presente quanto segue: In caso di ripartizione parziale, se risulta ancora applicabile la risoluzione n. 127/2008, allora nell'ipotesi prospettata dal collega Fossati, in caso di ammissione di un professionista in privilegio per euro 10.000 (al lordo della ritenuta di acconto), di cui € 5.000 già fatturati alla data della sentenza di fallimento, dovrebbe essere corretto per il creditore professionista fatturare i rimanenti € 5.000? (sempre al lordo della ritenuta).
                Si ringrazia anticipatamente per la conferma.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  17/07/2017 20:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Coma abbiamo scritto più volte, applicando la Risoluzione 127 i conti non tornano mai.

                  L'ipotesi, fortunatamente non frequente, descritta nel quesito, aggiunge un ulteriore elemento di indeterminatezza, perché si apre un ulteriore dubbio:

                  - non vediamo perché il professionista non possa applicare la Risoluzione ai 5.000 euro non fatturati

                  - ma poiché la Risoluzione stabilisce che "i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal Curatore" non ci sentiamo di escludere che egli possa partire dall'importo percepito, scorporare l'IVA e così determinare il totale da fatturare, e da tale importo detrarre quanto già fatturato.
                • Luca Campestrini

                  Gorizia
                  05/06/2019 15:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Ritengo però che l'impostazione della Circolare citata non possa essere condivisa.
                  L'unica soluzione concreta e coretta a mio parere, nel caso di credito ammesso in privilegio per 1.000,00 e in chirografo per 220,00 (IVA), in caso di riparto parziale di 800 debba per forza essere:
                  800,00 Imponibile
                  176,00 IVA
                  160,00 Ritenuta
                  Il Curatore paga 640 il professionista e 160 di ritenuta e riceve fattura per 976,00.
                  In questo modo il Curatore paga effettuvamente 800,00 di credito privilegiato, ed il professionista, qualora non vi fosse possibilità di recupero, potrà sempre fare variazione IVA per il suo credito al termine della procedura.
                  Alla fine questo comportamento è anche il più equo nei confronti dei creditori:
                  chi deve emettere la fattura prima (consegna merce, ecc.) ha già manturato il credito IVA prima del fallimento;
                  chi ha emesso proforma o similiari paga ora l'IVA che avrebbe già dovuto pagare prima come al caso precedente, godendo anche di un periodo di "moratoria" legale.
                  Entrambi hanno poi la possibilità al termine della procedura di recupera quanto versato. Pertanto nessuno viene danneggiato.
                  Inoltre con la soluzione prospettata anche C.U. e 770 sono coerenti tra loro, cosa che nell'ipotesi prevista dalla cirecolare non avviene.
                  Il tutto a mio modesto avviso.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  22/06/2019 10:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Siamo d'accordo solo in parte con quanto esposto nell'intervento, e precisamente sulla parte in cui si esprime perplessità (per usare un eufemismo) sul contenuto della Risoluzione 127; come abbiamo già scritto più e più volte.
                  Per quanto riguarda le altre osservazioni formulate:
                  - la questione dell'equità ci pare scarsamente rilevante, perché i diversi termini per l'emissione della fattura fra chi cede beni e chi fornisce servizi è un principio generale dell'IVA, e allora è di tale principio che bisognerebbe contestare l'equità
                  - C.U. e Mod. 770 sono sempre coerenti; ciò che non è coerente, se il creditore segue il dettato della Risoluzione 127, sono tali documenti con la dichiarazione dei redditi del percipiente
                  - ma soprattutto non è corretta l'affermazione che "al termine della procedura entrambi possono recuperare quanto incassato", perché il professionista, avendo riscosso l'onorario (ovvero nella misura in cui l'ha riscosso), non può emettere a fine procedura la nota di credito per sola IVA.
                • Luca Campestrini

                  Gorizia
                  11/07/2019 12:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Buongiorno,
                  alcune precisazioni sul mio intervento precedente.

                  L'equità nei confronti dei creditori è riferita, non tanto come Lei indica, nel diverso momento in cui sorge l'obbligo di emissione della fattura previsto dall'D.P.R. 633/72 in riferimento alla cessione di beni o di quella dei servizi, quanto più al fatto che, nel caso in cui, la fattura/parcella venga emessa prima del fallimento, la stessa fa emergere un debito IVA e il conseguente versamento anche se il relativo incasso non è stato effettuato. Per analogia quindi ritengo che anche per le fatture/parcelle emesse successivamente, l'IVA debba essere sempre un "onere" a carico dell'emittente fino alla sua eventuale soddisfazione in chirografo.

                  Per quanto riguarda le C.U. ed il modello 770 ritengo vi siano sono diverse incongruenze, che di seguito provo ad evidenziare. Ipotizzato il solito pagamento parziale di 1.000 euro, che il Curatore deve imputare a onorario perché quello è autorizzato a pagare in privilegio, questo sarà soggetto a ritenuta d'acconto per 200 euro, come da previsione normativa.
                  A questo punto però, se il creditore segue le prescrizioni della Risoluzione n. 127, emetterà probabilmente la seguente fattura:
                  819,67 come onorario
                  180.33 per I.V.A.
                  163.93 di ritenuta
                  In questo caso, né l'onorario né le ritenute certificate dal Curatore nella C.U. corrisponderanno con quanto risultante dalla fattura emessa dal creditore.
                  Pertanto continuo a sostenere che vi sia una discordanza tra le certificazioni emesse ed il reddito dichiarato dal percipiente.

                  Per quanto riguarda il terzo punto indicato "ma soprattutto non è corretta l'affermazione che "al termine della procedura entrambi possono recuperare quanto incassato", perché il professionista, avendo riscosso l'onorario (ovvero nella misura in cui l'ha riscosso), non può emettere a fine procedura la nota di credito per sola IVA" ritengo che la Vostra valutazione non sia affatto corretta.
                  Il creditore, con i numeri dell'esempio precedente, seguendo l'impostazione da me suggerita, ha emesso in sede di riparto pariziale parcella così composta:
                  1.000 onorario
                  220 IVA (non incassata dal fallimento ma comunque da versare all'erario)
                  200 ritenuta
                  Al termine della procedura fallimentare, il professionista che non vede pagato il suo credito chirografo relativo all'IVA, emetterà nota di variazione IVA per 220 che ha versato in corso di procedura e recupererà, come qualunque altro creditore ammesso, l'imposta versata.
                  Ritengo, a mio modesto avviso, che tale impostazione, come già chiarito, sia la più lineare e coerente con il sistema sia fallimentare che tributario.
                  Per fortuna, a seguito delle modifiche introdotte sui privilegi, tale casistica dovrebbe divenire sempre più rara nel tempo.
                  Ringrazio i colleghi per i confronti su argomenti non sempre facili da approcciare.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  28/07/2019 22:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Come continuiamo a ribadire periodicamente, questo è un Forum di discussione, ben volentieri ritorniamo quindi sull'argomento, perché dal confronto fra posizioni diverse sia chi vi partecipa sia chi si limita a seguirle si possa fare un'idea sempre più precisa.


                  Per quanto riguarda l'equità, ciò che intendevamo dire nel nostro sintetico intervento precedente è che è la ordinaria disciplina IVA che, salvi regimi speciali/opzionali, in qualche modo "discrimina" fra chi cede beni, che è tenuto a emettere la fattura e versare subito l'IVA anche se non riceve il pagamento o lo riceve successivamente, e chi presta servizi, che può rinviare tale emissione e versamento a quando avrà riscosso il corrispettivo (e se non lo riscuote almeno non deve versare l'imposta).

                  Per quanto riguarda C.U. e Mod. 770 anche qui la sintesi del nostro intervento è andata evidentemente a discapito della chiarezza; ciò che intendevamo dire è che C.U. e Mod. 770 sono coerenti fra loro, e con il pagamento. Non sono coerenti con quanto esposto dal professionista nella fattura redatta seguendo la Risoluzione 127.

                  Infine, la procedura descritta nell'ultimo intervento, ovvero che il professionista possa a fine procedura emettere una nota di credito per l'IVA non riscossa è espressamente esclusa proprio dalla Risoluzione 127, che recita:
                  "Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto.
                  In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta".
                • Luca Campestrini

                  Gorizia
                  21/01/2020 15:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Ritorno alla discussione ove viene presentata la conclusione della Risoluzione n. 127 come elemento dirimente per la questione dell'IVA nel riparto finale e parziale.
                  La frase riportata riprende il ragionamento esposto in precedenza dall'Agenzia che richiede al creditore di scomputare dall'importo ricevuto una quota di IVA. Se però, come da molti è stato segnalato, tale comportamento porterebbe ad una distorsione dei gradi di privilegio, in egual misura si deve censurare l'affermazione dell'Agenzia che ritiene inscindibili imponibile ed imposta.
                  Si riporta di seguito sull'argomento l'articolo della dott.ssa Michela Pettinà.
                  "[…]
                  Che imponibile e IVA siano così strettamente legati, da configurarsi quasi come gemelli siamesi, pare licenza poetica dell'Agenzia, considerando che il Codice Civile, fonte gerarchicamente superiore, assegna ai due suddetti elementi ben diverso privilegio in termini di credito, come sopra si è avuto modo di spiegare, spezzando quindi questo presunto legame indissolubile.
                  Inoltre, lo scorporare l'IVA dall'importo pagato farebbe avanzare di grado il credito IVA, investendolo di un privilegio generale che non gli compete per legge.
                  Se poi il professionista ha emesso fattura per imponibile e per IVA, senza procedere allo scorporo previsto dalla Risoluzione n. 127/2008 (o comunque non vuole sottostare alla logica di dover decurtare dell'IVA il suo sacrosanto compenso), non si comprende perché questa IVA, che il creditore non ha incassato, debba restare in capo al medesimo, accampando un fantomatico concetto di paradossalità. La paradossalità della questione esiste, è addirittura duplice, ma non è quella manifestata dall'Agenzia.
                  Innanzitutto, è da rilevare come la possibilità di applicare l'art. 26, DPR 633/72 non vada intesa come un atto di magnanimità verso il creditore che, non essendo riuscito ad ottenere il pagamento integrale della sua fattura, può "almeno" recuperare l'IVA già versata. La nota di variazione per IVA è, al contrario, necessario strumento per garantire la neutralità dell'IVA in capo agli operatori economici. E tale principio di neutralità è stabilito, anche qui, in fonti del diritto gerarchicamente sovraordinate a qualsiasi legge, decreto o risoluzione (Direttiva 206/112/CE), ed è quindi paradossale che, in questo caso, tale principio resti inapplicato.
                  In secondo luogo, è la stessa Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n. 155/2001, individua un soggetto diverso a cui imputare questa IVA non incassata. Infatti, nel caso delle note di variazione emesse dai creditori, non interamente soddisfatti, nei confronti del fallimento, si afferma che non esiste alcun obbligo in capo al curatore di includere il "relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo", e che il credito diventerà "eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis" e non del creditore che di tale IVA non ha mai avuto la disponibilità.
                  Quindi non tanto il fatto che "l'Erario non incasserebbe alcuna imposta" è paradossale, bensì che venga leso il diritto del professionista alla rivalsa dell'IVA nel fallimento."
                  (cit. dott.ssa Michela Pettinà - Commercialista Telematico 05/12/2014)
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  04/02/2020 11:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Certamente condividiamo le critiche esposte nell'ultimo intervento e le ampie e articolate considerazioni in esso citate.

                  Ciò da sempre premesso, tre (con qualche variante scarsamente rilevante ai fini della presente analisi) ci paiono le strade che si possono seguire:

                  a) il professionista emette la fattura per l'importo ricevuto più IVA, e al termine della procedura emette la nota di credito; il Curatore, che la registri o meno, non versa l'IVA in essa indicata

                  b) il professionista emette la fattura come da Risoluzione 127, il Curatore la accetta

                  c) il professionista emette la fattura come da Risoluzione 127, il Curatore la respinge perché non conforme al riparto effettuato, il professionista rimane fermo nella sua posizione, il Curatore mette in atto la procedura di cui all'art. 6, VIII comma 8, del D.Lgs. 471/1997.


                  Queste le presumibili conseguenze:

                  a) nessuna per il Curatore; in caso di controllo, al professionista verrà con ogni probabilità contestata l'emissione della nota di credito e con altrettante probabilità in sede contenziosa l'Agenzia delle Entrate difenderà la sua posizione fino in Corte di Cassazione e/o avanti la Corte di Giustizia comunitaria, se interpellata

                  b) nessuna per il professionista; il Curatore si trova con una IVA a credito (ante procedura) leggermente inferiore a quella che avrebbe nel caso "a" (IVA che peraltro non ha versato né mai, nella quasi totalità dei casi, verserà)

                  c) si rientra di fatto nel caso "a": per il professionista un contenzioso lungo e dall'esito incerto, per il Curatore nessuna conseguenza (salvo la possibilità che il giudizio instaurato dal professionista si concluda con una sua vittoria ed egli si rivalga sul Curatore per risarcimento del danno - in termini di spese processuali - subito a seguito del suo comportamento).


                  Questo ci pare il quadro della situazione e tutti, Curatore e professionisti, sono pienamente liberi di scegliere la strada che preferiscono: qui si ferma, a nostro avviso, lo scopo di questo Forum.
                • Silvia Pirini

                  SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
                  13/10/2021 11:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Buongiorno,
                  alla luce della consulenza giuridica DRE Veneto n. 907-2/2018 cambia qualcosa in termini di applicazione della ritenuta d'acconto sul pagamento dell'onorario per insinuazioni di note proforma ante riforma 205/2017?
                  In sede di riparto finale con pagamento parziale del solo onorario in privilegio, corrisponderei l'onorario sul quale calcolare la ritenuta d'acconto e per quanto riguarda la fatturazione seguirei la Risoluzione dell'agenzia delle Entrate 127 del 2008 (come indicate in tutte le vostre risposte sopra fino al 2020).
                  é corretto questo modo di procedere, oppure la consulenza giuridica DRE Veneto n. 907-2/2018 prevede di applicare la ritenuta sul solo compenso indicato in fattura determinata secondo la Risoluzione dell'agenzia delle Entrate 127 del 2008?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  13/10/2021 17:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Sul sito dell'Agenzia delle Entrate leggiamo:

                  "Al pari delle risposte all'interpello, i pareri resi in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica cosiddetta esterna non vincolano i soggetti il cui caso trova soluzione nell'interpretazione fornita dall'Agenzia; il contribuente, infatti, è libero di determinarsi in senso non conforme.

                  In ogni caso, al contribuente che si è adeguato all'indirizzo espresso dall'Agenzia nella risposta alla consulenza giuridica non sono irrogabili sanzioni, né richiesti interessi moratori ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

                  Con riferimento alle consulenze giuridiche avanzate dagli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, l'interpretazione resa è di indirizzo per i soggetti richiedenti, limitatamente alla questione evidenziata nella richiesta di parere, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ufficio ad assumere le determinazioni necessarie ai fini della definizione del caso per il quale è stato richiesto il parere
                  ".


                  Quindi il documento citato nel quesito non è vincolante né per l'Ufficio né per il contribuente, e il solo effetto giuridico, in caso di verifica, è l'esonero da sanzioni e interessi moratori.

                  Tutto ciò premesso, non vediamo come possa essere censurabile il comportamento del Curatore che, pagando in sede di riparto il solo onorario, operi la ritenuta sull'intero importo corrisposto.

                  Censurabile potrebbe invece essere, a nostro avviso, il Curatore che operi la ritenuta su un importo inferiore: in tal caso, in linea di diritto ben potrebbe un verificatore sostenere dovuta l'effettuazione della ritenuta e chiederne il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

                  Qualora tale contestazione non fosse contestata, o fosse contestata e il giudizio di dovesse risolvere in senso favorevole all'Ufficio, il Curatore sarebbe tenuto a tale versamento e potrebbe certo ripetere dal professionista l'importo, a giudizio dell'Ufficio erroneamente, non trattenuto al momento del pagamento.
                • Luca Dal Prato

                  Ravenna
                  04/05/2023 15:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Buon pomeriggio,
                  mi inserisco nell'ultima conversazione.
                  Se ho capito bene in caso di riparto a professionista per euro 1.000,00 rappresentante il solo importo dell'onorario ammesso al passivo ex art. 2751 bis n. 2 c.c. la ritenuta va calcolata sempre sull'importo di euro 1.000?
                  Nel caso in cui il professionista emetta fattura in base alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (127/2008) scorporando gli importi non sarebbe corretto operare e versare la ritenuta sul minore importo imponibile?
                  Grazie.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  05/05/2023 15:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto professionista

                  Meno male che è stato cambiato il codice civile quindi il problema in oggetto si presenterà sempre meno, perché l'applicazione della famigerata Risoluzione 127/2008, e ulteriori provvedimenti "di rattoppo" successivi, continua a far perdere tempo ed energie a molti Curatori ...

                  La nostra opinione è che senza alcun dubbio la ritenuta vada operata sull'onorario pagato, quindi su 1.000 nel caso in esame:
                  - tutto ciò che il Curatore paga è onorario soggetto a ritenuta
                  - nel momento in cui paga non sa come verrà emessa la fattura: se avvalendosi di quanto previsto dalla Risoluzione, o sommando ai 1.000 di onorario l'IVA "piena".

                  Dobbiamo dare però conto della nota stampa dell'Odcec di Treviso datata 5/9/2018, nella quale si menziona un interpello proposto dallo stesso Odcec al quale l'Agenzia delle Entrate, D.R.E. Veneto, ha dato la risposta di Consulenza giuridica n. 907-2/2018, che conferma la prospettazione formulata nel quesito, in base alla quale la ritenuta dovrà essere operata sul solo imponibile esposto in fattura.

                  Come abbiamo già scritto, tale procedura ci lascia estremamente perplessi.