Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

privilegio ipotecario su frutti dell'impianto fotovoltaico

  • Viola Petruzziello

    PARMA
    06/02/2019 17:40

    privilegio ipotecario su frutti dell'impianto fotovoltaico

    La società fallita è proprietaria di un immobile ipotecato dotato di impianto fotovoltaico.
    La procedura ha incassato da GSE gli incentivi per la produzione di energia e la tariffa per lo scambio di energia sul posto.
    Ritenere che tali introiti debbano essere considerati quali frutti dell'immobile e pertanto, ai sensi dell'art. 111-ter LF, attribuiti alla massa immobiliare ipotecaria?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2019 18:32

      RE: privilegio ipotecario su frutti dell'impianto fotovoltaico

      Esiste un netto contrasto sulla qualificazione degli impianti fotovoltaici quali beni mobili o immobili. La qualificazione di tali beni come mobili poggia sul presupposto che si tratta di beni facilmente rimovibili e collocabili in altra sede senza interventi di adattamento antieconomici e senza perdere la propria funzionalità; la tesi immobiliare privilegia invece il criterio funzionale, per cui sono immobili i beni "che possono essere utilizzati in relazione ad un luogo determinato, di modo che non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, il rapporto di tali componenti con la capacità ordinaria dell'unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante.
      A nostro avviso, un impianto fotovoltaico configura, al di là dei singoli pannelli, un bene complesso che in tanto produce una utilità economica in quanto è, in maniera duratura, situato in un luogo determinato, come dimostra sia l'allacciamento alla rete elettrica, quando presente, sia il fatto che – al fine di aver diritto agli incentivi – i pannelli vengono numerati, vincolati ad un sito e registrati con tali caratteristiche presso il Gestore dei Servizi Elettrici.
      In tal senso si è pronunciata, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, anche l'Agenzia delle Entrate che, allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori del settore sugli adempimenti fiscali nell'ambito della produzione di energia mediante impianti fotovoltaici, ha affermato che gli impianti fotovoltaici hanno un'autonoma rilevanza catastale e dunque sono soggetti all'obbligo dell'accatastamento non solo, coerentemente con quanto precisato nella risoluzione n. 3/T/2008, gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che devono essere accertati nella categoria catastale D/1 ("opifici"), ma anche gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli.
      L'obbligo di dichiarazione al catasto- aggiunge la circolare- non sussiste mai, né come unità immobiliare autonoma né come variazione della stessa e, dunque, gli impianti fotovoltaici non costituiscono beni immobili, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 1.la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso; 2.la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano; 3.per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
      In definitiva, la circolare chiarisce che gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato e beni mobili, quando sono di modesta entità e soddisfano uno dei requisiti sopra richiamati.
      Questo discorso è rilevante perché, a seconda delle dimensioni dell'impianto, consente di stabilire se gli incentivi corrisposto dal GSE sono di natura mobiliare o immobiliare; in questo secondo caso, la circolare citata evidenzia l'autonomia di tali impianti, escludendone quindi la natura accessoria all'immobile ospitante.
      Pertanto, venendo al suo problema specifico, gli incentivi in questione, anche se sono da considerare di natura immobiliare, non sono accessori del bene immobile su cui l'impianto è montato e, quindi, non rientrano tra i frutti prodotti da tale immobile tali da rientrare nel ricavato destinato al creditore ipotecario sull'immobile.
      Zucchetti Sg srl
      • Viola Petruzziello

        PARMA
        08/02/2019 11:30

        RE: RE: privilegio ipotecario su frutti dell'impianto fotovoltaico

        Buongiorno, a seguito del vostro spunto credo vada approfondita la questione, considerato che diventa dirimente anche sul destinatario, in sede di riparto, delle somme ricavate dalla vendita dell'unico lotto, composto dal capannone ipotecato e dal relativo impianto fotovoltaico.
        Mi pare che la circolare dell'Agenzia, su cui si trova conforto circa la classificazione immobiliare dell'impianto fotovoltaico e il suo accatastamento separato rispetto all'immobile su cui posa, non tratti dell'estensione del diritto di prelazione dell'ipotecario, ma soltanto della sua qualificazione come bene mobile o immobile, individuale o annesso all'immobile.
        La questione verte, invece, sull'accessorietà o meno dell'impianto al capannone ai fini del diritto di prelazione ipotecario.
        Ai sensi dell'art. 2811 c.c., l'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
        Pertanto, per il principio di accessione, nel caso specifico credo si estenda anche all'impianto fotovoltaico realizzato sul capannone ipotecato.
        Tale conclusione trova conforto nel caso risolto dalla Cassazione n. 377 del 10/01/2011, ove viene estesa l'ipoteca iscritta sul terreno anche ai silos costruiti successivamente sullo stesso.
        Fatta tale premessa, giungerei alla conclusione che non solo andrà distribuito il ricavato della vendita dell'impianto fotovoltaico al creditore ipotecario, ma altresì, ai sensi dell'art. 111-ter LF, i frutti dello stesso, ovvero gli incentivi per la produzione di energia e la tariffa per lo scambio di energia sul posto.
        Grazie per lo scambio di opinioni.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/02/2019 18:44

          RE: RE: RE: privilegio ipotecario su frutti dell'impianto fotovoltaico

          Certamente la circolare citata non risolve il problema posto, tant'è che noi l'abbiamo utilizzata a conforto della tesi della natura immobiliare dell'impianto. Tuttavia detta circolare, come evidenziato nell'ultima parte della nostra risposta, sottolinea anche la necessità di un accatastamento autonomo sulla base della autonomia dell'impianto rispetto all'immobile e tanto ci ha spinto a scrivere che "Questo discorso è rilevante perché, a seconda delle dimensioni dell'impianto, consente di stabilire se gli incentivi corrisposto dal GSE sono di natura mobiliare o immobiliare; in questo secondo caso, la circolare citata evidenzia l'autonomia di tali impianti, escludendone quindi la natura accessoria all'immobile ospitante. Pertanto, venendo al suo problema specifico, gli incentivi in questione, anche se sono da considerare di natura immobiliare, non sono accessori del bene immobile su cui l'impianto è montato e, quindi, non rientrano tra i frutti prodotti da tale immobile tali da rientrare nel ricavato destinato al creditore ipotecario sull'immobile".
          Ovviamente si tratta di una interpretazione che può essere accettata o meno; noi ci eravamo posti il problema, lo abbiamo esposto ed abbiamo offerto le nostre ragioni per la soluzione accolta e riteniamo che questo sia il nostro compito.
          Zucchetti SG srl