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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
ordine riparto tra creditore prededucibile da 182 bis e privilegiato speciale immobiliare
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)26/07/2019 17:24ordine riparto tra creditore prededucibile da 182 bis e privilegiato speciale immobiliare
Si chiede se il creditore privilegiato da privilegio speciale immobiliare abbia previa imputazione, sull'attivo oggetto di privilegio speciale, rispetto al creditore prededucibile (ammesso come tale in quanto sorto in esecuzione di un concordato ex art. 182 bis) come previsto per i beni oggetto di ipoteca, in ossequio a quanto disposto dall'art. 111 bis l.f. che recita
"I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento"-
Elisa Rossi
FORLI' (FC)09/09/2019 13:14RE: ordine riparto tra creditore prededucibile da 182 bis e privilegiato speciale immobiliare
si chiede cortesemente approfondimento in merito
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Zucchetti SG
Vicenza09/09/2019 19:55RE: RE: ordine riparto tra creditore prededucibile da 182 bis e privilegiato speciale immobiliare
Lei pone a confronto un credito prededucibile e un credito concorsuale assistito da privilegio speciale su un immobile.
Se la domanda è chi va pagato prima, è indubbio che i creditori prededucibili vanno soddisfatti prima dei creditori ammessi con prelazione, sia essa generale che speciale, perché questo è l'ordine dettato dall'art. 111.
Se la domanda è, come pare sia, se il creditore prededucibile va soddisfatto anche con il ricavato dalla vendita del bene oggetto del privilegio speciale, la risposta è affermativa e la dà lei stessa nella precedente domanda quando richiama il secondo comma dell'art. 111bis, per il quale "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". Questa norma, come vede esenta dalla partecipazione al pagamento dei crediti prededucibili il ricavato dei beni mobili oggetto di pegno e dei beni immobili oggetto di ipoteca, ma non quelli oggetto di privilegio speciale.
Se si fosse trattato di credito ipotecario, invece, si sarebbe dovuto valutare la natura del credito prededucibile per stabilire se rientrava nella previsione della norma citata (art. 111bis, co. 2) o in quella del terzo comma dell'art. 111ter.
Zucchetti Sg srl-
Elisa Rossi
FORLI' (FC)24/09/2019 23:50RE: RE: RE: ordine riparto tra creditore prededucibile da 182 bis e privilegiato speciale immobiliare
Ringrazio per l'esauriente risposta;
in proposito alla graduazione tra creditore ipotecario e creditore prededucibile, con riferimento al ricavato dalla liquidazione del bene oggetto di ipoteca, si chiede conferma che la corretta ripartizione sia la seguente:
attivo da vendita immobile 100.000
attivo da compendio mobiliare e crediti 50.000
spese prededucibili specifiche dell'immobile € 10.000
spese prededucibili generiche € 25.000
In questo caso si ritiene che il creditore immobiliare abbia preferenza sulla ripartizione rispetto ai prededucibili, ad eccezione dei crediti prededucibili specifici dell'immobile di € 10.000 e di una quota proporzionale di crediti prededucibili generali, che in questo caso va determinata nel 66,67% (100.000 euro /150.000 euro) di € 25.000, e quindi pari a € 16.667,50; l'attivo a disposizione del creditore ipotecario diventa pertanto di € 73.332,50.
SI chiede inoltre se tra le spese prededucibili generiche debba essere considerato anche il compenso del curatore.
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Zucchetti SG
Vicenza26/09/2019 17:26RE: RE: RE: RE: ordine riparto tra creditore prededucibile da 182 bis e privilegiato speciale immobiliare
Il conteggio da lei effettuato è corretto, in quanto costituisce applicazione dell'art. 111ter l.f. nella parte in cui dispone che le spese speciali gravano esclusivamente sul bene interessato e quelle generali vanno distribuite in proporzione su tutti i beni.
Ad ogni modo se ha fatto le annotazioni giuste, Fallco le dovrebbe dare lo stesso risultato.
Non vi è dubbio che il compenso del curatore sia da considerare quale spesa di carattere generale.
Zucchetti SG Srl
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