Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTI CREDITORI PREDEDUCIBILI VECCHIO RITO

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    07/05/2018 15:09

    RIPARTI CREDITORI PREDEDUCIBILI VECCHIO RITO

    FALLIMENTI DICHIARATO PRIMA DEL 2006, CON UN ATTIVO INSUFFICIENTE PER SALDARE I SEGUENTI CREDITORI PREDEDUCIBILI:
    1) LEGALI DELLA PROCEDURA PER ONORARI GIA' LIQUIDATI
    2) LEGALI DELLE PARTI CONVENUTE, CON ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA E CURATELA SOCCOMBENTE
    3) AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI 1° GRADO, CON IMPORTO GIA' OGGETTO DI RUOLO.
    SI RITIENE SI DEBBA PROCEDERE AL PAGAMENTO PREVENTIVO DEI LEGALI DELLA PROCEDURA E POI RICHIEDERE AGLI ALTRI LEGALI ED ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA DEI PROPRI CREDITI (DOVENDO APPLICARE LA L.F. VECCHIO RITO), PER POI RIPARTIRE LE SOMME RESIDUE DISPONIBILI PROPORZIONALMENTE FRA GLI AVENTI DIRITTO.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2018 20:13

      RE: RIPARTI CREDITORI PREDEDUCIBILI VECCHIO RITO

      Lei fa bene a rimarcare che si tratta di fallimento "vecchio rito", ai quali, quindi, non sono applicabili gli artt. 111 e segg. l.fall., tuttavia i criteri contenuti nella nuova normativa sono ripresi dalla giurisprudenza precedente che, in mancanza di una espressa disciplina, aveva elaborato in materia di prededuzione una serie di principi che poi il legislatore a ha fatto propri. Tra questi il principio secondo cui "nell'impossibilità di pagamento integrale dei crediti ammessi con prededuzione, è legittimo il piano di riparto che, all'interno della stessa categoria, renda operanti i privilegi che assistono i singoli creditori e proceda alla loro graduazione in base alla causa del credito - cui la legge ricollega la prelazione - indicata nella propria domanda dal singolo creditore" (in termini Cass. 09/04/1984, n. 2268). nella fattispecie esaminata dalla Corte si parla di ammisione perché si trattava di crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata, ma anche sulla modalità di pagamento si era imposto nella giurisprudenza un principio che poi è stato ripreso e completato negli artt. 111bis e 111 ter, e cioè che, in mancanza di contestazioni da parte del curatore, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento potevano essere direttamente soddisfatti.
      Applicando questi criteri al suo caso, la graduazione nell'ambito delle indicate prededuzioni metterebbe al primo posto i crediti dei legali della procedura in qaunto assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., poi i crediti dell'agenzia delle Entarte per la parte privilegiata, e infine i crediti per le spese di giudizio in cui la curatela è rimasta soccombente in quanto si tratta di condanna al pagamento delle spese alla controparte del giudizio di cognizione, che non godono di alcun privilegio. Se non vi sono contestazioni- e sempre che l'attivo sia sufficiente presumibilmente a soddisfare queste e tutte le altre prededuzioni- questi creditori possono essere pagati previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato, altrimenti i creditori in questione dovranno insinuarsi al passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Maurizio Rubini

        VITERBO
        09/05/2018 12:38

        RE: RE: RIPARTI CREDITORI PREDEDUCIBILI VECCHIO RITO

        Conseguentemente nell'ipotesi che i fondi residui non fossero sufficienti per l'integrale pagamento di tutti i creditori, quest'ultimi, salvo a mio parere i legali della procedura, dovranno insinuarsi "tardivamente" al passivo, con successivo riparto parziale che dovrà seguire le regole dei privilegi da voi richiamate.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/05/2018 20:16

          RE: RE: RE: RIPARTI CREDITORI PREDEDUCIBILI VECCHIO RITO


          Corretto.
          Zucchetti SG srl