Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Reclamo ex art. 36 l.f.

  • Maria Cristina Rossi

    Ancona
    16/04/2018 11:28

    Reclamo ex art. 36 l.f.

    Il professionista presentatore del piano concordatario di una società successivamente fallita chiedeva di essere ammesso in prededuzione al passivo fallimentare della stessa per il credito professionale maturato, senza però chiedere gli interessi legali. La somma richiesta veniva pertanto ammessa dal Curatore in prededuzione senza interessi.
    Il Curatore provvedeva in seguito a comunicare al professionista l'avvenuto deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione parziale dell'attivo fallimentare, riconoscendo al professionista la somma da questi richiesta.
    Vista la natura dei crediti prededucibili, che producono interessi legali in corso di procedura ex lege, il professionista intende contestare il piano di riparto.
    Può lo stesso proporre reclamo ex art. 36 l.f. avverso il progetto di ripartizione parziale, richiedendo che gli vengano riconosciuti in prededuzione anche gli interessi legali maturati pur se non richiesti con la domanda originaria?
    RingraziandoVi per la collaborazione, cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2018 20:36

      RE: Reclamo ex art. 36 l.f.

      Certamente il creditore può proporre il reclamo ex art. 36 l.f,; anzi tale reclamo costituisce l'unico strumento processuale a disposizione dei creditori per contestare il progetto di riparto, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 110 l.f., per il quale "I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36".
      Che poi il reclamo possa avere esito vittorioso è tutt'altro discorso perché si presentano due problematiche, tra loro strettamente connesse, su cui è difficile dare una soluzione sicura per una certa ambiguità della materia.
      In primo luogo si tratta di stabilire se la questione prospettata del mancato riconoscimento degli interessi su credito prededucibile non richiesti in sede di verifica sia questione che attiene allo stato passivo- che è la fase finalizzata all'accertamento dei crediti e delle cause di prelazione- ovvero al riparto, ove si può discutere della graduazione del privilegio riconosciuto, della collocazione dei crediti tra loro e dell'ammontare della somma distribuita, nonché dell'avvenuta acquisizione all'attivo fallimentare di beni oggetto di garanzie reali o privilegi speciali, dell'attribuzione ai ricavi mobiliari o immobiliari dei vari cespiti venduti in blocco, dell'ammontare delle somme da distribuire ovvero dell'opportunità di procedere ad accantonamenti ed della misura dei medesimi, ma non più dei diritti vantati.
      Il dubbio nel caso sorge per il fatto (e questa è la seconda problematica)che non si sta discutendo di un credito concorsuale, gli interessi generati dai quali devono sicuramente essere richiesti dal creditore che si insinua, pena il mancato riconoscimento e attribuzione, anche se si tratta di crediti privilegiati. Invero, la S. Corte (Cfr. Cass. 15/09/2017, n. 21459; Cass. 21/02/2001, n. 2493) ha statuito che "In tema di ammissione al passivo del credito per interessi, l'estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l'esatta determinazione dell'importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento".
      Nel caso, invece, si sta discutendo di un credito prededucibile che, come lei dice, producono interessi legali in corso di procedura ex lege. In realtà non è proprio così, o meglio, è vero che, come dispone il secondo comma dell'art. 111bis i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare e che il corso degli interessi cessa con il pagamento, ma è anche vero che questa regola vale per il pagamento fuori riparto. Ove, invece, sorgano contestazione sui crediti prededucibili o, comunque, ove gli stessi siano assoggettati alla verifica e all'ammissione al passivo, riteniamo che valgano le regole ordinarie dell'accertamento del passivo, e cioè che gli interessi- che sicuramente continuano a decorrere sui crediti prededucibili anche in corso di fallimento fino al pagamento, nel senso che non sono sospesi, come quelli prodotti dai crediti chirografari né soggetti alle limitazioni dettate dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. per i crediti prelatizi- debbono essere oggetto di apposita domanda, come per i crediti concorsuali.
      Si tratta di una nostra interpretazione non avendo trovati precedenti specifici, ma se anche il giudice del reclamo ex art. 36 segue questa linea interpretativa, presumibilmente rigetterà il reclamo.
      Zucchetti Sg srl